La decisione di mettere alla prova il minore

La decisione di mettere alla prova


Una volta che sia stata presa l’iniziativa in merito alla disposizione della prova, indipendentemente da chi ne sia stato il promotore, occorre sottolineare come la decisione di accoglimento appaia subordinata ad una pluralità di interventi.
Nell’art. 28 d.P.R 448/1988 si richiede infatti che il giudice disponga la prova «sentite le parti», in applicazione del principio processuale generale del contraddittorio.

La decisione sulla sospensione del processo con messa alla prova presuppone, quindi, per un coinvolgimento specifico dei contendenti su opportunità e modalità del trattamento, la preventiva attivazione di un contraddittorio tra le parti davanti al giudice.

Il tenore della norma, infatti, stabilendo che il giudice possa disporre con ordinanza la sospensione del processo solo «sentite le parti», induce a ritenere che l’instaurazio... _OMISSIS_ ...ittorio sia condizione essenziale per l’emissione del provvedimento sospensivo . Secondo la Giurisprudenza della Corte di Cassazione, «la mancanza del contraddittorio sull’esame del progetto di intervento elaborato dai servizi minorili e, quindi, sull’opportunità della prova, comporta una nullità di ordine generale sotto il profilo della violazione dei poteri del Pubblico Ministero di iniziativa nell’esercizio o, quantomeno, nella prosecuzione dell’azione penale, atteso che l’esito favorevole della prova comporta l’estinzione del reato» .
Il richiamo alle «parti» comporta, quindi, l’obbligo della previa audizione del P.M e del difensore.

Riguardo all’imputato, si è precisato che gli va riconosciuto un vero e proprio diritto all’informazione sulla prova, sulle prospettazioni formulate dai servizi e sulle conseguenze della scelta di un dato iter processuale, anche in... _OMISSIS_ ...el disposto dell’art. 1 d.P.R 448/1988 .

Anche il minore deve essere sentito dal giudice, ex art. 31 comma 5 , in modo da conoscere il suo parere e raccogliere la sua adesione al progetto.

Il riferimento alle parti, comunque, non va interpretato in senso letterale, restringendo la ricognizione del giudice alle sole opinioni del pubblico ministero, del difensore e dell’imputato, che sono le parti in senso tecnico. Invece, per acquisire una migliore consapevolezza nella scelta di comportamento, appare opportuno ampliare l’ambito delle audizioni e sentire anche i servizi sociali, che hanno competenze cospicue in merito alla fattibilità e alla concreta efficacia della prova, gli esercenti la potestà parentale e la persona offesa.

L’articolo sopra riportato è composto da contenuti tratti da questo prodotto (in formato PDF) acquistabile e scaricabile con pochi click. Si invita a scaricarsi il sampler gratuito per constatare l'organizzazione dei contenuti.

pdf 82 pagine in formato A4

30,00 €