Il Progetto di Intervento

Il Progetto di Intervento


Una volta chiarito quali siano le modalità di avvio della procedura di messa alla prova, si presenta il problema di raccordare l’art. 28 d.P.R 448/1988 con il contenuto dell’art. 27 d.lgsl 272/1989, a norma del quale il giudice provvede a disporre la sospensione del processo e la messa alla prova del minore «sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia, in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali».
La domanda fondamentale che, pare doveroso porsi a questo punto è: che cosa vuol dire progettare un intervento educativo?

Con la parola «educazione» si intende, convenzionalmente, «guidare e formare qualcuno, specialmente giovani, affinandone e sviluppandone le facoltà intellettuali e le qualità morali in base a determinati principi» .
L’educazione, d... _OMISSIS_ ...essere immaginata in astratto, ma deve essere pensata, rappresentata e descritta come un processo di cambiamento di soggetti prefigurati, attuato proprio attraverso la predisposizione di un programma, un progetto appunto, definito e dettagliato .

Il progetto di intervento costituisce, quindi, allo stesso tempo, il contenuto della decisione del giudice ed il programma di vita che il minore si impegna ad assumere.

Il primo problema che si pone dunque, è quello di stabilire i rapporti di successione cronologica tra l’ordinanza di sospensione e l’elaborazione progettuale dei servizi, cioè se il progetto di intervento debba precedere l’ordinanza di sospensione, oppure se possa anche essere successivo per uniformarsi alle istruzioni o raccomandazioni del giudice. Siccome il legislatore purtroppo sul punto è stato inopportunamente laconico, sussistono diverse opinioni in merito. Comunque, appare ragionevole, da più fonti, c... _OMISSIS_ ...eguire normalmente debba essere il seguente: formatasi una prima opinione favorevole in merito alla concedibilità del beneficio, il collegio, che ha al suo interno gli specialisti in grado di valutare l’incidenza del processo sul minore, richiederà ai servizi la predisposizione del progetto e rinvierà l’udienza per un tempo breve, stante il pericolo di stigma, ma sufficiente per il lavoro degli assistenti sociali, e poi una volta redatto il progetto il giudice lo valuterà .

Altra questione interpretativa si pone poi, nell’attribuzione di un congruo significato all’inciso «…sulla base di un progetto di intervento elaborato dai servizi minorili dell’amministrazione della giustizia…», contenuto nel primo comma dell’art. 27 d.lgs 272/1989 , al fine di riconoscere o meno al giudice il potere di sindacato sull’opera dei servizi.
Potrebbe ritenersi cioè, alla luce di una interpretazione ... _OMISSIS_ ...rsquo;espressione, che il giudice sia vincolato a quanto predisposto dai servizi sociali e, pertanto, non possa modificare o integrare il progetto, malgrado non lo condivida appieno. Secondo però un altro orientamento, si potrebbe configurare l’espletamento dell’attività dei servizi come una attività di consulenza, che in questo caso potrebbe essere superata da una diversa determinazione dell’organo giudicante .

Sembra preferibile la prima tesi, che vincola il giudice all’operato dei servizi.
I servizi sociali infatti, hanno esperienze e competenze che consentono loro, più che a qualunque altro, di predisporre un congruo piano operativo che coinvolga il minore, anche perché essi sono spesso maggiormente a conoscenza delle risorse di cui è possibile disporre nel territorio, per creare un progetto adeguato alle esigenze del minore.
Il giudice, quindi, secondo questa interpretazione, fatto salvo il potere di imporre pres... _OMISSIS_ ...ivo-conciliative, non sembra avere autonomi spazi di manovra nell’elaborazione del progetto di intervento, sui contenuti del quale non dispone di alcuna funzione direttiva, lasciando spazio all’intervento dei servizi sociali dell’amministrazione della giustizia .


Il contenuto del progetto di intervento


Definiti il momento in cui il progetto viene elaborato dagli assistenti sociali ed i limiti del potere di sindacato del giudice sul lavoro dei servizi, un’ulteriore questione concerne l’oggetto dell’intervento.
Innanzitutto, in vista del buon esito della prova, è opinione comune che il programma rieducativo debba essere formulato nel modo più adeguato possibile, rispetto alla personalità del minore e al tipo di reato commesso; tale personalizzazione del programma, infatti, è un dato dal quale non si può prescindere se si vuole realmente mettere il minore nella condizione di assolvere ... _OMISSIS_ ...i di cambiamento e di reinserimento sociale che la prova presuppone.

Oltre al consenso sulla misura dunque, è importante anche il consenso sul progetto.

Per arrivare al raggiungimento di tale obiettivo è senz’altro necessaria una co-costruzione del progetto affinché il giudice, gli operatori sociali, il ragazzo e la famiglia, pur nella diversità delle funzioni e dei ruoli reciprocamente giocati, costruiscano insieme le condizioni perché la messa alla prova possa funzionare, attraverso un impegno a mantenere attive quelle condizioni, ad ipotizzare e, per questa via, controllare, gli incidenti di percorso .

Il progetto pertanto, deve presentare le seguenti caratteristiche:
- adeguatezza: il contenuto del progetto, cioè, deve essere adatto alla personalità del minorenne, al tipo di reato commesso, alla entità della lesione del patto sociale, alle risorse che possono essere mobilitate, e soprattutto alla capacità d... _OMISSIS_ ...scente di adeguarsi.
- praticabilità: il progetto deve contenere l’indicazione delle risorse da utilizzare e dei processi da attivare; non bastano cioè delle affermazioni generiche, ma occorre prevedere nello specifico in cosa consistano, ad esempio, l’impegno del minore ed il coinvolgimento del suo nucleo familiare, indicando magari la frequenza di un determinato corso di formazione o lo svolgimento di una data attività di volontariato, etc.
- flessibilità: questa caratteristica è legata a quella precedente per cui, se taluno degli elementi del progetto diventa non più praticabile a seguito del mutamento delle condizioni del minore o dell’ambiente che lo circonda, il progetto stesso deve poter essere modificato ed adattato alle nuove contingenze .

Una indicazione in ordine al contenuto che deve avere il progetto ci viene data poi, dall’art. 27 d.lgs 272/1989, che prevede in via generale e non tassativa alcuni elementi... _OMISSIS_ ...ere inseriti all’interno del progetto.
La descrizione dei contenuti del progetto riportata nella norma attuativa è effettuata in termini piuttosto generali, che consentono di dare concretezza alle previsioni nei modi più vari, a seconda delle esigenze del caso concreto.
Il punto di partenza, secondo l’art. 27 comma 2 lett. a), sono le «modalità di coinvolgimento del minorenne, del suo nucleo familiare» e, in termini più ampi, «del suo ambiente di vita», dal momento che l’ambiente familiare e dei rapporti interpersonali in genere viene considerato un aspetto fondamentale, sia per l’individuazione, che per la rimozione, delle cause della devianza.
Appartengono a quest’ambito le componenti del progetto di intervento concernenti le misure volte a garantire al minore la scoperta di se stesso, la costruzione di un corretto rapporto critico con gli adulti, la responsabilizzazione nei rapporti con i coe... _OMISSIS_ ...uzione di un percorso di autonomia ed indipendenza.

Per quanto riguarda, invece, il coinvolgimento del nucleo familiare, è un dato di esperienza che l’attività svolta dai servizi minorili ha ad oggetto l’indagine sulla storia della sua famiglia, perché si ritiene che l’ambiente familiare influenzi enormemente la formazione della personalità e della progettualità di un giovane.

È interessante notare che spesso, nonostante le difficoltà dei rapporti interfamiliari, sono proprio i minori a manifestare espressamente il desiderio che si crei un canale comunicativo anche tra la propria famiglia e gli operatori dei servizi minorili, sintomo questo dell’esigenza di rendere partecipe il proprio nucleo di origine rispetto al nuovo percorso di vita che ci si accinge ad affrontare .

Ai sensi poi dell’art. 27 comma 2 lett. b), vengono richiamati gli «impegni specifici che il minore si assume», c... _OMISSIS_ ...o innanzitutto lo studio ed il lavoro, ma anche sport, attività sociali, volontariato «ed ogni altro comportamento riguardante la collocazione del soggetto nella società».

Alla lettera c) si afferma che il programma deve contenere «le modalità di partecipazione al progetto degli operatori della giustizia e dell’ente locale», cui devono essere attribuiti compiti specifici, individuando appositi metodi operativi per garantire il recupero del minorenne in prova. A tal fine dunque, risulta indispensabile che si instauri un rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca tra il minore e l’operatore, andando ad assumere quest’ultimo il ruolo di figura adulta di riferimento.
Infine, un ulteriore elemento di cui il contenuto del progetto non può difettare è quello indicato dalla lett. d) dell’art. 27. Il progetto, cioè, deve prevedere anche «le modalità di attuazione eventualmente dirette a riparare ... _OMISSIS_ ...del reato ed a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa» .

Si ritiene, infatti, che la progressiva perdita di percezione della vittima, con il suo vissuto di sofferenza per quanto ha subito, possa comportare una deresponsabilizzazione del minore, il quale può tendere a giustificare ed a minimizzare il proprio comportamento, senza rendersi conto di aver arrecato dei danni o delle offese nei confronti di altre persone . Rendere dunque cosciente il ragazzo delle conseguenze delle proprie azioni, attraverso l’effettiva conoscenza delle persone offese dal suo comportamento, può essere un importante passo per la sua maturazione e responsabilizzazione, esercitando così su di lui una notevole influenza educativa .

Quindi la riparazione e la conciliazione con la persona offesa sono la via per un modello alternativo di giustizia, che coinvolge la vittima, il reo e la comunità nella ricerca di soluzioni agli effet... _OMISSIS_ ...o generato dal fatto delittuoso, realizzando il duplice scopo di ottenere, da un lato, una riduzione del numero dei processi pendenti a beneficio dell’efficacia e della rapidità della risposta penale, e dall’altro, di promuovere la ricerca della pace sociale, mediante la conciliazione tra l’imputato e la vittima .

Le modalità attuative dell’attività ripartivo-conciliatoria possono essere le più varie, tenendo conto del fatto che il concetto di riparazione assume, in questo caso, una portata assai ampia, anche in considerazione della scarsa capacità patrimoniale del minore: possono avere ad oggetto infatti, sia prestazioni di dare che prestazioni di fare o di tollerare, purché utili a porre rimedio alle conseguenze negative del reato commesso e, allo stesso tempo, idonee a soddisfare le esigenze educative del minore . Per fare ciò, però, bisogna ottenere dalla parte offesa il consenso affinché il minore compia una qualche prestazion... _OMISSIS_ ..., che in qualche modo vada a riparare il danno subito, e che aiuti il minore a comprendere l’azione delittuosa commessa, provocando in lui una presa di coscienza che possa essere valutata all’esito della prova.

Bisogna fare i conti con una serie di ostacoli, sia di natura oggettiva che motivazionale, che si frappongono fra il minore deviante e la vittima. Spesso infatti, le persone offese dal reato o i loro familiari non sono disponibili ad un nuovo contatto con il minore e, soprattutto di fronte a reati gravi, come ad esempio l’omicidio, non sempre sono disposti al perdono, ed evitano ogni forma di coinvolgimento in azioni di recupero che prevedono un confronto diretto col ragazzo.
Tra gli ostacoli motivazionali, caratteristica comune è la sfiducia verso gli apparati della giustizia e le sue istituzioni; in particolare, nelle vittime si contraddistinguono malcontento e scoraggiamento che li portano ad avere una grande diffidenza... _OMISSIS_ ...alsiasi richiesta di perdono nei confronti del colpevole .

Proprio per queste difficoltà, accanto ad un’opera di mediazione diretta, cioè nei confronti della vittima del reato, è stata prevista anche una forma di mediazione «indiretta». Essa consiste nell’inserimento del minore in attività di volontariato, in quanto il reato viene riparato simbolicamente attraverso un impegno socialmente utile o attraverso un risarcimento simbolico...