La disciplina del litisconsorzio in generale, e nel processo tributario in particolare

L'art. 14 del d. lgs. 546/1992, non contiene soltanto una previsione di carattere generale sul litisconsorzio, ma disciplina anche le modalità di attuazione dello stesso. Le norme che ora verranno partitamente esaminate sono quelle contenute nei commi 2, 4, 5, 6.

Ai sensi del c. 2 dell'art. 14, «Se il ricorso non è stato proposto da o nei confronti di tutti i soggetti indicati nel c. 1 è ordinata l'integrazione del contraddittorio mediante la loro chiamata in causa entro un termine stabilito a pena di decadenza».

Qualora al giudizio debbano partecipare tutti i soggetti inscindibilmente legati all'oggetto del ricorso ma questi non siano stati evocati nel processo è necessario procedere, mediante ordinanza, all'integrazione del contraddittorio.

Il vizio della mancata instaurazione di un processo litisconsortile può essere rilevato dal giudice ex officio oppure in base ad una eccezione proposta da una della parti.... _OMISSIS_ ... In quest'ultimo caso si ritiene che la parte la quale lamenti una carenza nel contraddittorio abbia l'onere: di indicare (nominativamente) i soggetti che assume pretermessi e che, invece, vuole siano partecipi del giudizio; di provare l'esistenza del litisconsorzio necessario; infine, di dimostrare quali sono i presupposti che lo giustificano.

Il Giudice, verificata la necessità del consorzio di lite, emette un'ordinanza nella quale indica un termine, stabilito a pena di decadenza, entro il quale la parte interessata deve eseguire l'ordine impartitole; con la stessa, il Giudice, dispone anche il differimento della data dell'udienza di trattazione al fine di consentire ai soggetti citati di espletare le formalità necessarie per potersi costituire ritualmente in giudizio.

Se la parte "più diligente" non ottempera a quanto stabilito dalla Commissione, opererà la decadenza cui fa riferimento il c. 2 dell'art. 14: tale condotta comp... _OMISSIS_ ...ne del processo per inattività delle parti ai sensi dell'art. 45, d. lgs. 546/92 , in base alla quale l'atto impugnato diviene definitivo .

In dottrina è stato inoltre segnalato che la peculiare natura del processo tributario (il quale si caratterizzerebbe per essere formalmente di tipo impugnatorio) ponga problemi applicativi di grande momento, che, invece, il diritto civile non conosce.

In particolare si sottopone a riflessione critica se sia conciliabile la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i litisconsorti con le ipotesi che alcuno di essi non abbia ricevuto la notifica, da parte dell'amministrazione finanziaria, dell'atto impositivo oppure, pur avendo ricevuto la notifica dell'atto, non lo abbia tempestivamente impugnato facendolo così divenire definitivo.

Il problema evidenziato, soprattutto nel caso in cui uno dei necessari litisconsorti abbia lasciato decorrere i termini per impugnare, deve esser... _OMISSIS_ ...la luce dell'ultimo c. dell'art. 14, d. lgs. 546/1992 , il quale prevede che le parti chiamate in causa o intervenute volontariamente in giudizio non possono impugnare autonomamente l'atto se per esse al momento della costituzione è già decorso il termine di decadenza.

La dottrina, quindi, sostiene che se i soggetti inizialmente pretermessi, e poi chiamati all'integrazione del contraddittorio, sono decaduti dal termine per impugnare "possono proporre la stessa impugnazione del ricorrente o giovarsi dei suoi effetti, ma non possono proporre un'impugnazione diversa o più ampia".

Tuttavia è opinione comune che la disciplina del litisconsorzio necessario nel processo tributario vada mutuata, almeno in linea di principio, dalla disciplina del processo civile.

Si segnala infine un'incoerenza di sistema in relazione all'estinzione del processo per inattività delle parti. Il citato art. 45, al suo terzo comma prevede che ... _OMISSIS_ ...a rilevata anche d'ufficio nel solo grado di giudizio in cui si verifica. In questo modo si ammette che il vizio attinente alla mancata integrazione del contraddittorio (cioè la nullità della sentenza, o sentenza inutiliter data), venga sanato se interviene una sentenza di merito.

Se si ritiene che in una certa ipotesi debba operare il litisconsorzio necessario, è ragionevole sanzionare la sentenza emessa a contraddittorio non integro. In caso contrario, per definizione, non saremmo in presenza di una ipotesi in cui operi tale istituto. Ma allora è necessario consentire che l'estinzione del processo non venga rilevata solo nel grado di giudizio ove questa si verifica ma anche nelle fasi di giudizio successive.

A sostegno di questa tesi si adduce che l'art. 59, c. 1, lett. b) prevede che la Commissione tributaria regionale rimetta la causa davanti alla Commissione tributaria provinciale quando riscontra che in primo grado il contraddittor... _OMISSIS_ ...regolarmente costituito o integrato.

A questo punto è possibile operare la disamina dei modi mediante i quali il vizio che inficia la regolarità del giudizio possa essere sanato.

Ovviamente, non sussistono problemi di sorta laddove tutti i litisconsorti siano parti del processo.

Qualora, invece, il contraddittorio risulti essere non integro, si aprono più strade :

- Una prima ipotesi di sanatoria si ha quando, a prescindere da una rilevazione officiosa da parte del giudice o su istanza di parte, il litisconsorte pretermesso si costituisca spontaneamente nel giudizio in seguito alla notifica di un apposito atto di intervento a tutte le altre parti.

- Se il difetto di integrità del contraddittorio è rilevato dal giudice (indipendentemente dal fatto che l'eccezione provenga da una delle parti o sia stata constatata ex officio), la sanatoria avviene mediante la chiamata in causa del litisconsorte ... _OMISSIS_ ... chiamata deve essere eseguita dalla parte interessata ad ottenere l'integrazione . Da notare che in questo caso è del tutto irrilevante che, una volta eseguita la notifica, il litisconsorte si costituisca o meno in giudizio. Se la notifica è stata correttamente eseguita, il contraddittorio risulta essere integro: la parte rimasta contumace subirà comunque gli effetti del giudicato.

I soggetti che intendono partecipare al giudizio (volontariamente o perché chiamati all'integrazione del contraddittorio) devono, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 14, costituirsi "nelle forme prescritte per la parte resistente", notificando a tutte le altre parti del processo l'"apposito atto" di intervento in giudizio.

Può accadere, peraltro, che il vizio attinente alla carenza del contraddittorio non venga sanato. Questo si verifica quando: la parte interessata non ha eseguito l'ordine impartitole dal giudice; il vizio, pur sussistente, ... _OMISSIS_ ...eccepito dalle parti né rilevato ex officio dal giudice; infine, quando il vizio, pur essendo stato eccepito, è stato ritenuto insussistente dalla Commissione. A ciascuna di queste ipotesi si riconnettono conseguenze diversificate.

Come si è accennato poco sopra, l'inottemperanza all'ordine giudiziale di integrazione del contraddittorio , si risolve nella fattispecie di estinzione del giudizio per inattività delle parti.

Laddove, invece, non venga rilevato il difetto di integrità del contraddittorio, la sentenza cui pone capo il processo è da considerarsi come inutiliter data. Come è noto questa nullità è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello che si svolge dinanzi alla Corte di Cassazione.

Il giudice del gravame che rilevi l'irregolarità del procedimento relativo alla sentenza impugnata deve dichiarane l'invalidità e rimettere la causa al giudice davanti al quale il vizio si è verific... _OMISSIS_ ...esti possa prendere gli opportuni provvedimenti. Quanto detto è disposto dal già citato art. 59, c. 1, lett. b) del d. lgs. 546/1992. Infine, giova ricordarlo, se il vizio viene rilevato dal Giudice di legittimità, questi annullerà l'intero procedimento e rimetterà la causa alla Commissione tributaria provinciale.

Diversa, invece, è l'ipotesi in cui una delle parti abbia ritualmente eccepito il difetto di integrità del contraddittorio, ma il giudice abbia respinto l'eccezione ritenendo insussistente il vizio. In questo caso la parte ha l'onere di riproporre la medesima eccezione quando il processo si inanella nei gradi successivi: se la parte omette di portare all'attenzione del giudice d'appello (o della Cassazione) l'erronea statuizione del giudice di prime cure, su quel punto si formerà un giudicato tale da precluderne la rilevazione d'ufficio.

Infine si segnala un ulteriore limite alla rilevabilità del difetto di integrazione del cont... _OMISSIS_ ...l giudizio di rinvio non è possibile far valere il difetto di integrazione del contraddittorio dei precedenti gradi di giudizio qualora la questione non sia stata posta al vaglio della Cassazione o questa non l'abbia rilevata officiosamente .

Qualora il giudice adito accolga l'eccezione proposta, si avranno le medesime conseguenze dell'ipotesi sopra esposta: la Commissione dichiara l'annullamento della sentenza e rimette la causa al giudice del grado precedente (se tutto questo avviene in Cassazione, questa annulla l'intero procedimento e rimette la causa dianzi alla Commissione tributaria provinciale) .