Decorrenza dei termini decadenziali per il ricorso amministrativo: la verifica della piena conoscenza dell'atto

Sintesi: Al fine di individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, la verifica della piena conoscenza dell'atto lesivo deve essere effettuata in maniera estremamente cauta e rigorosa.

Estratto: «6.§.IV°.1. Per gli appellanti, il Tribunale Amministrativo – nonostante la loro opposizione formale -- avrebbe erroneamente dichiarato l’irricevibilità in parte del ricorso n. 333/2007, relativamente all’impugnazione della delibera di G.R. 24 novembre 2006 n. 1327, afferente alla VIA...
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Sintesi: La verifica della “piena conoscenza” dell’atto lesivo da parte del ricorrente, ai fini di individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche.

Estratto: «la verifica della “piena conoscenza” dell’atto lesivo da parte del ricorrente, ai fini di individuare la decorrenza del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale, deve essere estremamente cauta e rigorosa, non potendo basarsi su mere supposizioni ovvero su deduzioni, pur sorrette da apprezzabili argomentazioni logiche.
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Sintesi: La tardività del ricorso – in relazione al momento di piena conoscenza dell’atto lesivo quale dies a quo – deve fondarsi su elementi oggettivi e non su mere deduzioni o argomentazioni, ritenute ragionevoli su base probabilistica.

Estratto: «Quanto al primo motivo di appello, con il quale si ripropone l’eccezione di irricevibilità del ricorso in I grado per tardività e si deduce l’incompletezza del contraddittorio, prospettando la conseguente esigenza di annullamento della sentenza di I Grado, con rinvio degli atti al primo giudice, occorre osservare, quanto al primo aspetto...
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Sintesi: La prova della tardività del ricorso non può essere stabilita per effetto di mere presunzioni né in via ipotetica: occorre invece che venga accertata con oggettività la conoscenza dell’atto e quanto del suo contenuto volto a rendere edotti coloro che intendono impugnarlo della sua possibile illegittimità, nonché della potenziale lesività delle loro posizioni giuridiche.

Estratto: «4. Il Collegio ritiene superfluo esaminare (come deducono gli appellanti) se l’eccezione di irricevibilità del loro ricorso di I grado per tardività, avanzata dal Comune di Servigliano, debba (o meno) essere dichiarata inammissibile, poiché non risulterebbe che la stessa sia stata proposta nel giudizio di I grado, né riproposta con appello incidentale, atteso che la eccezione medesima è infondata.Tale eccezione è stata proposta dal Comune di Servigliano con la memoria del 21 febbraio 2011 ed alla sua illustrazione sono dedicate le pagg. 6-13.Orbene, in disparte ogni considerazione sulla omessa proposizione di tale eccezione nel giudizio di I grado, occorre osservare che la “piena conoscenza” dei provvedimenti impugnati viene ritenuta sussistente dal Comune di Servigliano con una pluralità di argomentazioni e deduzioni (alcune riferite direttamente ad uno dei due ricorrenti (P.U.), altre al genitore dell’altro ricorrente (P.A., genitore del ricorrente P.E.).Questo Consiglio di Stato deve ribadire che la prova della tardività del ricorso, laddove quest’ultima non risulti per tabulas dal decorso del tempo in relazione alle forme di conoscenza legale dell’atto, incombe sulla parte che eccepisce detta tardività. Quest’ultima, inoltre, non può essere stabilita per effetto di mere presunzioni né in via ipotetica; occorre invece che venga accertata con oggettività la conoscenza dell’atto e quanto del suo contenuto volto a rendere edotti coloro che intendono impugnarlo della sua possibile illegittimità, nonché della potenziale lesività delle loro posizioni giuridiche.Nel caso di specie, il Collegio non ritiene che tanto possa desumersi dall’esposto-denuncia del 25 giugno 1998 (peraltro non sottoscritto da uno dei due ricorrenti), dalle istanze del 17, 19 e 20 maggio 1999 (non sottoscritte dai due ricorrenti), dall’istanza 19 maggio 1999 prot. n. 2038 (sottoscritta da uno dei due ricorrenti), né dalle altre condizioni oggettive e soggettive esposte a corredo della proposta eccezione.Tali atti, infatti, non sono in grado di dimostrare - in presenza di una vicenda edilizia complessa e della quale non appaiono prima facie evidenti i contorni allo stesso Comune (si considerino l’emissione di una ordinanza di sospensione lavori e di una ordinanza di demolizione da parte di un organo del Comune, poi revocate dal segretario-dirigente dello stesso Comune) - che i ricorrenti avessero contezza degli “elementi essenziali dell’atto amministrativo” (come invece sostiene il Comune), questi ultimi intesi non come estremi di “identificazione” dell’atto, quanto di quel tanto del suo contenuto volto a renderne plausibile (almeno nella prospettazione di parte) illegittimità e lesività.»

Sintesi: La presunzione di piena conoscenza del provvedimento impugnato deve essere ancorata ad elementi univoci e sicuri, che dimostrino che in un determinato momento l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento in questione.

Estratto: «La presunzione di piena conoscenza del provvedimento impugnato deve essere ancorata ad elementi univoci e sicuri, che dimostrino che in un determinato momento l'interessato abbia avuto piena conoscenza del provvedimento in questione. Pertanto, la tardività dell'impugnazione di un provvedimento amministrativo, ad esempio, non può evincersi esclusivamente attraverso il riferimento alla data di affissione all'albo pretorio come "dies a quo", dovendo invece chi la eccepisce provare l'avvenuta piena conoscenza da parte dell'interessato, in data anteriore a quella da lui assunta ai fini della presentazione del ricorso. Nel caso in esame, il Comune non fornisce elementi univoci dai quali si possa desumere con certezza la piena conoscenza delle deliberazioni in oggetto da parte dei ricorrenti in data antecedente a quella di conoscenza dell’ordinanza contingibile ed urgente n. 50/2010, unitamente alla quale le dette deliberazioni sono state impugnate.»

Sintesi: Ai fini del decorso del termine di impugnazione, la prova della piena conoscenza dell’atto può essere fornita anche sulla base di elementi presuntivi purché questi ultimi non abbiano carattere generico ed ipotetico, ma assurgano al rango di indizi gravi precisi e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 c.c.

Estratto: «2. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di tardività del ricorso prospettata dalla difesa dei controinteressati.Essa è fondata.I ricorrenti asseriscono di aver preso visione della concessione in sanatoria al momento del deposito di una relazione del consulente tecnico di ufficio agli atti del giudizio civile pendente sulla vicenda in questione, ossia in data 4 giugno 2003.In realtà, tale concessione in sanatoria era stata esibita già in data 22 maggio 2002 in occasione del sopralluogo effettuato dal consulente tecnico d’ufficio. In particolare, a tale sopralluogo, come risulta dal relativo verbale acquisito agli atti, era presente, unitamente al legale di parte Avv. Fusco, anche l’odierno ricorrente signor Franco Quaranta. In quella sede è stata “consegnata copia” della concessione medesima, con contestuale riserva di acquisire presso il competente Ufficio del Comune di Roma gli atti del procedimento (essendo già conosciuto il testo del provvedimento).Ad avviso del Collegio, la partecipazione al sopralluogo di uno dei due ricorrenti (sig. Franco Quaranta), unitamente al legale Avv. Fusco (che assiste i ricorrenti sia nel giudizio civile sia nel presente giudizio), già di per sé costituisce ragionevole indizio, secondo l’id quod plerumque accidit, dell’avvenuta conoscenza del contenuto essenziale del provvedimento anche da parte del signor Danilo Stazi.Detta conclusione è avvalorata dal fatto che gli stessi ricorrenti, per individuare il dies a quo, hanno affermato di aver conosciuto il provvedimento a seguito del deposito della CTU nel giudizio civile: il che costituisce implicito riconoscimento della natura del rapporto da essi intrattenuto con il legale, e in particolare della completezza e tempestività delle informazioni fornite dal medesimo ai propri assistiti.Questi elementi, unitariamente considerati, costituiscono indizi gravi, precisi e concordanti, che consentono di presumere con ragionevole certezza l’avvenuta piena conoscenza dell’atto impugnato, in data 22 maggio 2002, anche da parte del ricorrente Stazi. Infatti, la prova della piena conoscenza dell’atto può essere fornita anche sulla base di elementi presuntivi (TAR Campania Salerno, sez. II, 7 marzo 2008, n. 262), quando questi ultimi non abbiano carattere generico ed ipotetico, ma assurgano al rango di indizi gravi precisi e concordanti, ai sensi dell’art. 2729 del codice civile (cfr. C.S., sez. VI, 25 marzo 1998, n. 394).»

Sintesi: Chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto che il ricorrente ha conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso.

Estratto: «Il Comune, a sua volta, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso e dei motivi aggiunti anche sotto il profilo della carenza di interesse, perché la ricorrente non avrebbe tempestivamente impugnato le dette autorizzazioni. Ma chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione del fatto che il ricorrente ha conosciuto l'atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione del ricorso stesso. In particolare, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto amministrativo, per il quale – come nel caso in esame – non vi è stata la notifica o la comunicazione, occorre la piena conoscenza dello stesso da parte dell'interessato. E tale piena conoscenza deve essere provata in modo certo ed inequivocabile da parte di chi eccepisce la tardività del ricorso, ed il relativo onere non può ritenersi adempiuto sulla base della prospettazione di mere presunzioni, che non assurgono a dignità di prova. Infatti, ai fini della decorrenza del termine, non può essere sufficiente la probabilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell'atto contro il quale poi ha prodotto ricorso (cfr., ex multis, Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3150). E poiché tale prova non è stata in alcun modo fornita, l’eccezione non può essere accolta.»

Sintesi: Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di un atto o provvedimento amministrativo, non può essere sufficiente la probabilità che l'interessato in un determinato momento abbia avuto cognizione dell'atto contro il quale ha prodotto ricorso, altrimenti risulterebbero violati i principi costituzionali stabiliti dagli art. 24 e 113 cost..

Estratto: «L’Amm.ne resistente sostiene che i ricorrenti non avrebbero avuto conoscenza dei provvedimenti impugnati solo con la nota del Comune di Cursi del 19.3.2008, ricevuta da ciascuno di essi in data 25.3.2008, ma avrebbero partecipato al procedimento negli incontri intervenuti presso la sede municipale in data 8.2.2008 e 15.2.2008...
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Sintesi: La prova della tardività dell’impugnazione del titolo edilizio, in relazione alla sua piena conoscenza, deve essere offerta rigorosamente dalla parte che propone il gravame.

Estratto: «Il collegio rileva che la giurisprudenza ha raggiunto in proposito una sufficiente linearità, e ritiene:insufficiente la pubblicazione del titolo all’albo pretorio per affermare la presunzione di conoscenza dello stesso in capo agli interessati ad impugnarlo (tar Liguria, 25.7.2008, m. 1543)...
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Sintesi: Ai fini della prova della pregressa conoscenza dell’atto impugnato, incidente sul termine perentorio previsto dalla legge a pena di decadenza per la proposizione del gravame, è necessario che chi invoca la tardività del ricorso fornisca piena prova della effettiva conoscenza diretta e personale che i ricorrenti abbiano avuto (o si possa presumere abbiano avuto o siano stati in grado di avere secondo diligenza), degli atti impugnati.

Estratto: «II) Passando adesso all’esame delle censure inerenti le singole concessioni edilizie, va intanto disattesa la eccezione di tardività del ricorso opposta in proposito sia dalla difesa dei controinteressati che dalla difesa del Comune.Secondo le difese di questi ultimi, i ricorrenti avrebbero avuto conoscenza degli atti impugnati sin dalla comunicazione di copie delle concessioni avvenuta via fax, così come risulterebbe da una stampigliatura riscontrabile nelle documentazioni prodotte dai ricorrenti stessi agli atti di causa (recante il rapporto di trasmissione del fax allo “studio Branca Ruggeri” avvenuto il 20 novembre 2007).La eccezione è infondata: la stampigliatura a inizio pagina dei documenti, ove si legge che il fax è stato trasmesso allo “studio Branca Ruggeri”, in assenza di ogni ed ulteriore riscontro in ordine al rapporto tra il destinatario del fax ed i ricorrenti è del tutto inidonea a far presumere una corrispondente conoscenza dell’atto in capo a questi ultimi.In proposito, ai fini della prova della pregressa conoscenza dell’atto impugnato, incidente sul termine perentorio previsto dalla legge a pena di decadenza per la proposizione del gravame, è necessario che chi invoca la tardività del ricorso fornisca piena prova della effettiva conoscenza diretta e personale che i ricorrenti abbiano avuto (o si possa presumere abbiano avuto o siano stati in grado di avere secondo diligenza), degli atti impugnati.»

Sintesi: Chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione della circostanza che il ricorrente abbia conosciuto l’atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione dell’atto introduttivo della lite.

Estratto: «Quanto, poi, all’addotta tardività dell’impugnativa del diniego di permesso di costruire e del diniego di “monetizzazione” dei parcheggi, va richiamato quel principio giurisprudenziale per cui chi eccepisce la tardività del ricorso deve dare rigorosa dimostrazione della circostanza che il ricorrente abbia conosciuto l’atto impugnato in un momento anteriore di almeno sessanta giorni rispetto alla notificazione dell’atto introduttivo della lite (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3150), prova che l’Amministrazione comunale non ha nella fattispecie fornito. Né rileva che la deliberazione giuntale recante il diniego di “monetizzazione” fosse stata pubblicata all’albo pretorio fin dal 29 luglio 2006, perché dovrebbe semmai essere preso in considerazione il termine finale di pubblicazione, e comunque è notorio che il termine decadenziale per ricorrere contro gli atti amministrativi soggetti a pubblicazione necessaria decorre dalla pubblicazione medesima per i soli soggetti non direttamente contemplati, mentre resta necessaria la notificazione o comunicazione individuale per i soggetti menzionati dal provvedimento, non operando per gli stessi la presunzione legale di conoscenza (v., ex multis, TAR Sardegna, Sez. I, 30 novembre 2006 n. 2500).»

Sintesi: L’eccezione di tardività, essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa che deve essere fornita dalla parte che la formula.

Estratto: «Con il secondo ordine di eccezioni preliminari le difese resistenti contestano la tardività del gravame e concludono per la declaratoria di irricevibilità dello stesso.In proposito, pur trattandosi di un unico intervento di trasformazione dell’esistente, occorre prendere le mosse dalla distinzione sul punto dell’analisi riferita all’impugnativa dell’assenso edilizio rispetto a quella concernente l’autorizzazione paesaggistica.Infatti, in linea di diritto per i titolo edilizi la giurisprudenza prevalente ribadisce costantemente che il termine per l'impugnazione di un titolo edilizio ad opera del confinante non decorre dall'avvio dei lavori, ma dalla ultimazione di questi, affinché gli interessati siano in grado di avere cognizione dell'esistenza e dell'entità delle violazioni urbanistico-edilizie eventualmente derivanti dalla concessione; l'effettiva conoscenza dell'atto, infatti, si verifica quando la costruzione realizzata rivela in modo certo ed univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica, con la conseguenza che in mancanza di altri ed inequivoci elementi probatori il termine decorre non con il mero inizio dei lavori, ma con il loro completamento (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. V, 04 marzo 2008 , n. 885), a meno che non venga provata una conoscenza anticipata o si deducano censure di assoluta inedificabilità dell'area o analoghe censure, nel qual caso risulta sufficiente la conoscenza dell'iniziativa in corso (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. IV, 10 dicembre 2007 , n. 6342).Inoltre, la stessa costante opinione, condivisa dal Collegio, sottolinea che l’eccezione di tardività, essendo destinata ad incidere sul fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale, postula una prova rigorosa che deve essere fornita dalla parte che la formula (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. V, 06 febbraio 2008 , n. 322). Tutto ciò peraltro, evidentemente, presuppone la formale conclusione del procedimento di formazione di un valido ed efficace assenso edilizio.Tali principi non possono che valere per la d.i.a., sia a fronte della suddetta qualificazione a fini di tutela, sia in considerazione della rilevanza degli interventi realizzabili con questo strumento (specie laddove comportano un evidente trasformazione in zona vincolata dell’esistente come nella specie), il cui riconosciuto carattere di semplificazione riguarda la fase procedimentale, non certo quella di tutela giurisdizionale pena manifesti dubbi di compatibilità costituzionale. A conferma di ciò possono invocarsi diversi indizi, come la riconosciuta alternatività dei titoli espressi rispetto alla dia, la ampia possibilità di adottare i due schemi procedimentali riconosciuta ai legislatori regionali nell’ambito della qualificazione in termini di norma attuativa del governo del territorio ex 117 comma 3 Cost., mentre la disciplina della tutela giurisdizionale appartiene alla disciplina esclusiva statale (art. 117 comma 2 lett. l) anche in considerazione della preminenza dei relativi principi e dell’esigenza di valenza unitaria degli stessi.»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.