SANZIONI

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L’obbligo di indicazione dell’oggetto della confisca edilizia

La maggior parte della giurisprudenza amministrativa, pur non rispettando la volontà legislativa di indicare l’area che viene acquisita di diritto al patrimonio comunale sin dall’ordinanza di demolizione, richiede per lo meno che essa sia indicata nel provvedimento di accertamento dell’intervenuta confisca, ad esempio con i riferimenti catastali.

Impugnazione del provvedimento di confisca edilizia in seguito all’impugnazione dell’ordinanza di demolizione

I motivi di impugnazione del provvedimento della confisca si possono ascrivere a tre categorie: per l’illegittimità derivata dall'invalidità dell'ordinanza di demolizione; per vizi del provvedimento acquisitivo, ma sostanzialmente analoghi ad altrettanti vizi dell'ordinanza di demolizione; per vizi squisitamente propri, ossia giammai formulati nei confronti dell’ordinanza ripristinatoria.

La notifica agli interessati quale condizione di efficacia del provvedimento di confisca edilizia

La confisca non può produrre i suoi effetti tipici (ossia non può autorizzare l’immissione in possesso e la trascrizione dell’acquisto) prima della sua notifica individuale ai privati interessati: si tratta degli stessi soggetti che hanno ricevuto l’ordinanza di demolizione: da un lato il proprietario (e tutti i contitolari del bene), dall’altra i responsabili dell’abuso, così come identificati in apposita norma del testo unico edilizia.

L’impossessamento del bene confiscato da parte della p.a.

L’art. 31 d.P.R. 380/2001 non si preoccupa di regolamentare come l’ufficio incaricato dell’esecuzione del provvedimento di confisca debba procurare all’amministrazione la materiale disponibilità del bene. Per colmare la lacuna è dunque opportuno ricercare nell’ordinamento una normativa applicabile in via analogica. A tal fine si può far riferimento alla disciplina dettata dal d.P.R. 327/2001 per l’esecuzione del decreto di esproprio.

La confisca edilizia nell'attuale formulazione ex art. 31 d.p.r. 380/2001

L'art. 31 del d.p.r. 380/2001 riprende e fa propria la struttura dell'art. 7 l. 47/1985, ma il legislatore ne approfitta per apportare alcune precisazioni di non poco momento, soprattutto sulla base dei contrasti che si erano delineati nel vigore della normativa precedente.

Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di super d.i.a. o in totale difformità da essa

L’art. 33 T.U. prevede un regime sanzionatorio speciale per gli interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire, ed esso è applicabile anche alla «super d.i.a.». La disposizione si riferisce alla ristrutturazione c.d. «pesante», e contempla le ipotesi dell’assenza del titolo edilizio e della totale difformità, mentre non vi è alcun riferimento alle altre due tipologie di abuso, la «variazione essenziale» e la «difformità parziale»

Interventi edilizi in parziale difformità dalla «super d.i.a.»

La «parziale difformità» costituisce categoria residuale, comprendente tutte le ipotesi non rientranti nei precedenti artt. 31 e 33 T.U. o non individuate dalla normativa regionale come variazioni essenziali, e sembra che la norma in esame possa riferirsi anche agli interventi di ristrutturazione «pesante», proprio per il suo carattere di chiusura. La delimitazione della fattispecie deve inoltre tenere conto della disciplina delle c.d. «varianti minime» definite all'art. 22 co.2 T.U.

Sanzioni previste per interventi edilizi abusivi: casistica

Dal punto di vista oggettivo, la realizzazione su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di enti pubblici di un intervento in assenza di «super d.i.a.» o in totale o in parziale difformità da essa: deve ritenersi ricompresa, anche se non espressamente prevista, l’ipotesi della variazione essenziale, poiché sarebbe privo di senso punire la difformità parziale e lasciare priva di sanzione un’ipotesi più grave come quella dell’art. 32 T.U.

Le sanzioni civili previste in caso di abuso edilizio

L'art. 46 T.U. riprende in contenuti del previgente art.17 L.47/1985 e prevede che siano nulli gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, da cui non risultino gli estremi del permesso di costruire o della sanatoria o non sia allegata prova del pagamento della sanzione pecuniaria

Le linee di fondo del sistema sanzionatorio in edilizia; caratteri del potere sanzionatorio; i soggetti attivi

Il tipo di sanzione non è agganciato al dato formale della scelta del tipo di titolo abilitativo, ma al dato sostanziale del tipo di intervento che si è posto in essere.

Il regime sanzionatorio degli interventi sottoposti a «super d.i.a.». L'accertamento di conformità

Le sanzioni applicabili agli interventi realizzabili con «super d.i.a.» sono previste dagli artt. 31, 32, 33, 34, 35 e 38 T.U., nei quali il D. Lgs. n. 301/2002 ha inserito espressamente una clausola che ne estende l'operatività in tal senso.

Il regime sanzionatorio degli interventi sottoposti a s.c.i.a.

Le sanzioni applicabili agli interventi edilizi eseguiti in assenza o in difformità dalla s.c.i.a. sono quelle contemplate all'art. 37 T.U., in cui erano confluite le due previsioni che regolavano le sanzioni per l'esecuzione di opere in assenza o in difformità dall'autorizzazione edilizia (art. 10 della legge n. 47/1985) e dalla d.i.a. (art. 4, co. 13, del d.l. n. 398/1993) e che erano state unificate a seguito dell'abrogazione dell'autorizzazione edilizia.

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