La prima delle res confiscabili è indicata nel T.U. edilizia con la generica espressione «il bene», con la quale il legislatore ha indubbiamente voluto riferirsi a quanto materialmente realizzato dal trasgressore, ossia alle opere abusive. Ciò trova conferma storica anche nella lontana formulazione originaria della misura acquisitiva, allorquando infatti non si parlava di «bene», bensì (con espressione che appare francamente più appropriata, ma che purtroppo è ormai abbandonata) di «opere».