SANZIONI

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La confisca dell'immobile abusivo non demolito

La prima delle res confiscabili è indicata nel T.U. edilizia con la generica espressione «il bene», con la quale il legislatore ha indubbiamente voluto riferirsi a quanto materialmente realizzato dal trasgressore, ossia alle opere abusive. Ciò trova conferma storica anche nella lontana formulazione originaria della misura acquisitiva, allorquando infatti non si parlava di «bene», bensì (con espressione che appare francamente più appropriata, ma che purtroppo è ormai abbandonata) di «opere».

Partecipazione al procedimento di acquisizione dell'immobile abusivo non demolito al patrimonio comunale

L’ordinanza di demolizione, recando anche la comunicazione di avvio del procedimento confiscatorio, obbliga l’amministrazione a 90 giorni di inattività. L’interessato, viceversa, non è affatto tenuto a rimanere inerte durante questo termine dilatorio. Al contrario: l’amministrazione può legittimamente attendersi che l’interessato impieghi utilmente questi tre mesi, utilizzando una delle sue legittime facoltà.

L’acquirente dell’immobile abusivo raggiunto da un’ordinanza di demolizione o da un provvedimento di confisca

Per non rendere arbitraria e sproporzionata la misura della confisca occorre accertare se l’acquirente da sanzionare sia concretamente responsabile della trasgressione e dunque se, al momento dell’acquisto, egli potesse rendersi conto dell’abusivismo del fabbricato.

Partecipazione, motivazione e discrezionalità nell’oggetto della confisca dell'immobile abusivo

Anche l’oggetto della confisca, così come ogni altro profilo dell’azione amministrativa, può essere oggetto di contributo partecipativo da parte degli interessati. Il proprietario, in particolare, potrà interloquire con l’amministrazione comunale per sottolineare, ad esempio, l’estraneità di alcuni suoi beni al catalogo di legge (richiedendo per l’effetto di rimanerne proprietario) o comunque l’errata determinazione dell’area soggetta a confisca.

L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione: l'istanza cautelare ed il provvedimento cautelare

L’impugnazione dell’ordinanza di demolizione consiste nella domanda processuale, indirizzata al TAR competente per territorio, di voler annullare, con sentenza tipicamente costitutiva, il provvedimento ripristinatorio ritenuto lesivo.

La sorte dell'immobile abusivo confiscato: demolizione o conservazione

Una volta conseguito il possesso dell'immobile abusivo, il comune si deve fare carico della sua gestione. A tal fine, la prima decisione da compiere (prevista dallo stesso art. 31 t.u. edilizia) riguarda la scelta fra mantenere e demolire il manufatto abusivamente realizzato dal trasgressore spossessato.

Parametri della discrezionalità comunale nella delibera di mantenimento dell'immobile abusivo confiscato

Il destino dell'immobile abusivo confiscato è rimesso alla discrezionalità del comune. Tale discrezionalità, tuttavia, non è illimitata, giacché il legislatore ha cura di specificare i parametri che devono guidare il consiglio nella sua valutazione: da un lato, infatti, l’organo politico deve valutare «l’esistenza di prevalenti interessi pubblici»; dall’altro è necessario che «l’opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto dell’assetto idrogeologico».

Il recupero delle spese di demolizione dell'immobile abusivo confiscato dal Comune

Qualunque sia la modalità operativa concretamente selezionata per eseguire i lavori di demolizione dell'immobile abusivo confiscato, le spese sostenute dal comune (direttamente, o per finanziare l’attività di terzi) potranno e dovranno essere imputate ai trasgressori.

Fonti giuridiche sovranazionali della confisca edilizia

A proposito delle fonti sovranazionali della confisca edilizia va in particolare esaminata la compatibilità dell’istituto con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo firmata a Roma il 4 novembre 1950 e successivamente integrata da una serie di protocolli aggiuntivi, come interpretata dallo specifico organo giurisdizionale permanente (la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo), finalizzato ad assicurare il rispetto degli impegni derivanti agli Stati contraenti dalla Convenzione stessa.

Presupposti ed ambito applicativo della confisca edilizia: gli abusi di massima gravità

La confisca edilizia è una misura sanzionatoria che scatta laddove il trasgressore non solo abbia realizzato un abuso edilizio di massima gravità, ma abbia anche omesso di ripristinare la legalità violata nei termini di legge: è solo in presenza di questi presupposti, infatti, che prende avvio il procedimento confiscatorio.

Il contenuto dell’ordinanza di demolizione quale comunicazione di avvio del procedimento acquisitivo

Per dare all’ordinanza di demolizione la dignità di una vera comunicazione di avvio del procedimento sarebbe opportuno che l’atto avesse i contenuti tipici dell’art. 8, comma 2, della L. 241/1990: quest’ultima norma, infatti, prescrive il contenuto minimo della comunicazione di avvio del procedimento, elencandolo in sei lettere, con un catalogo che il legislatore ritiene idoneo a garantire le esigenze partecipative degli interessati.

Effetti dell'istanza di sanatoria edilizia sulla demolizione e sulla confisca

Così come l’istanza di condono, anche l’istanza di accertamento di conformità (almeno se non pretestuosa) comporta una sospensione necessaria del procedimento sanzionatorio eventualmente intrapreso dall’autorità comunale, nonché l’inefficacia dell’ordinanza demolitoria eventualmente già spiccata.

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