L’obbligo di indicazione dell’oggetto della confisca edilizia

Il testo unico dell’edilizia impone all’ordinanza di demolizione di indicare espressamente (a pena di illegittimità, almeno secondo la miglior tesi) «l’area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3». Si è già detto che ciò costituisce, rispetto alla previgente versione del nostro istituto, uno dei passaggi più innovativi dell’art. 31 t.u.ed., e si è pure evidenziato che ciò attribuisce all’ordinanza di demolizione una palese natura di atto complesso, nel quale coesistono un provvedimento sanzionatorio e la CAP di un successivo procedimento acquisitivo.

Considerando che la confisca comporta l’acquisizione alla mano pubblica di un’area di proprietà privata, dovrebbe essere ovvio ed indiscutibile che l’esatta estensione di tale acquisizione deve essere compiutamente accertata nel provvedimento.
Eppure, muovendo dall’... _OMISSIS_ ...urisprudenziale che è incline ad escludere (disapplicando la normativa vigente) che l’ordinanza di demolizione debba indicare, quale CAP di confisca, anche l’area suscettibile di acquisizione, la giurisprudenza si è spinta talvolta a ritiene che tale area non debba essere indicata neppure nel susseguente provvedimento di confisca, ulteriormente rinviandolo ad un atto ancora successivo.

Un simile indirizzo, all’evidenza, rasenta davvero l’assurdo, perché il provvedimento acquisitivo va necessariamente trascritto, a pena di sostanziale inutilità, ma se non indica l’area interessata non si presta alla trascrizione. Gli arresti allineati in questo senso (fortunatamente abbastanza rari) aggirano il problema ammettendo una sorta di atto completamente atipico di successiva attuazione, che tuttavia non è previsto dalla legge e dunque viola il principio di tipicità degli atti amministrativi. Del resto, questo atto no... _OMISSIS_ ...te incluso fra quelli soggetti a trascrizione (men che meno gratuita, come il provvedimento di confisca) per cui la sua ammissione, invero ingiustificata, apporta alla sequenza procedimentale una complicazione davvero incomprensibile.

Aderendo a questo indirizzo, in sintesi, è abbastanza evidente che si profilerebbe un doppio contrasto con la Convenzione EDU, sia per arbitrarietà (non sussistendo alcuna base normativa che consenta di acquisire un’area senza specificarla), sia per sproporzione (non essendo in alcun modo giustificata la condizione di incertezza a cui si costringerebbe giocoforza il cittadino trasgressore).

E infatti la maggior parte della giurisprudenza amministrativa, pur non rispettando la volontà legislativa di indicare l’area sin dall’ordinanza di demolizione, richiede per lo meno che essa sia indicata nel provvedimento di accertamento dell’intervenuta confisca, a... _OMISSIS_ ... riferimenti catastali.

A questo proposito giova peraltro precisare che, se le opere sono state compiutamente descritte nell’ingiunzione demolitoria, il provvedimento acquisitivo può limitarsi ad un rinvio per relationem, giustamente ammesso dalla giurisprudenza amministrativa. Più discutibile, invece, è il fatto che eventuali indicazioni inesatte possano essere rettificate in seguito mediante correzione dell’errore materiale, perché questo sembra pregiudicare le delicatissime esigenze di certezza degli atti di trasferimento (nella specie peraltro coattivo) di beni immobili, con nuovo rischio di arbitrarietà rilevante dinnanzi alla Corte EDU.

Laddove l’indicazione dell’oggetto, invece, manchi del tutto persino nel provvedimento acquisitivo (come già nell’ordinanza di demolizione), una parte della giurisprudenza (che già abbiamo incontrato) limita l’acquisizione al solo ... _OMISSIS_ ...etto necessario” della confisca, ossia al bene ed all’area di sedime. È preferibile, tuttavia, ritenere che in tal caso l’acquisizione gratuita sia ex se inibita (con illegittimità totale del provvedimento che la dichiara) e ciò sia perché anche l’oggetto necessario può dar luogo a difficoltà interpretative, sia perché il provvedimento di confisca è soggetto a trascrizione, cosicché è impensabile (come detto) che non indichi con esattezza i beni immobili a cui si riferisce: di questo senso, infatti, è la giurisprudenza nettamente più condivisibile.