La notifica agli interessati quale condizione di efficacia del provvedimento di confisca edilizia

La condizione di efficacia del provvedimento di confisca: la notifica agli interessati

Gli effetti della confisca sono strettamente condizionati alla sua notifica individuale.

Sul punto l’art. 31 d.P.R. 380/2001 è chiarissimo nel richiedere la «previa notifica all’interessato» e la più attenta giurisprudenza non esita a sottolineare il «rilievo sostanziale» di tale incombente, con una fermezza già anticipata dalla dottrina più risalente.

Del resto, l’art. 21-bis l. 241/1990 dispone in via generale che «il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile».

Ora, sul fatto c... _OMISSIS_ ...sia un atto limitativo della sfera giuridica dei privati non può essere consentita alcuna esitazione: se così non fosse, del resto, non si giustificherebbe in alcun modo la sua natura sanzionatoria, che invece le è stata riconosciuta, in più occasioni, anche dalla Corte Costituzionale .

Di conseguenza, sia per la precisa indicazione dell’art. 31 t.u.ed. che per la regola generale dettata dalla legge sul procedimento, la confisca non può produrre i suoi effetti tipici (ossia non può autorizzare l’immissione in possesso e la trascrizione dell’acquisto) prima della sua notifica individuale ai privati interessati. E la giurisprudenza che si è mostrata di diverso avviso sembra aver confuso l’effetto acquisitivo (collegato ope legis all’inutile decorso del termine di 90 giorni) con gli specifici effetti dell’atto (tra i quali il trasferimento di proprietà non rientra affatto).

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I destinatari della notifica del provvedimento di confisca
Chiarito che la notifica dell’atto di confisca è necessaria affinché esso possa spiegare i propri effetti, è opportuno interrogarsi su chi abbia diritto a ricevere tale notifica.

Un’analoga questione era già stata affrontata in occasione dell’ordinanza di demolizione (che costituisce anche CAP del procedimento acquisitivo), la quale deve essere notificata (a pena di illegittimità, almeno secondo il legislatore e la giurisprudenza più condivisibile) «al proprietario e al responsabile dell’abuso».

Si noti però che lo stesso art. 31 d.P.R. 380/2001, all’esito del procedimento confiscatorio, adotta una diversa formulazione per descrivere i destinatari provvedimento acquisitivo, il quale deve essere notificato «all’interessato».

... _OMISSIS_ ...a, nella maggior parte dei casi, la confisca sarà notificata agli stessi soggetti che hanno ricevuto l’ordinanza di demolizione: da un lato il proprietario, dall’altra i responsabili dell’abuso, così come identificati in apposita norma del testo unico.
Con riguardo alla proprietà giova anzitutto ribadire che tutti i contitolari del bene devono aver ricevuto l’ordinanza di demolizione. Infatti, quest’ultima è valida anche se notificata ad alcuni soltanto, ma tale notifica parziale, oltre a “congelare” per alcuni soggetti il termine di impugnazione, impedisce l’acquisizione gratuita. Laddove l’amministrazione si accorgesse soltanto in questa fase di aver notificato l’ingiunzione demolitoria ad una parte soltanto dei proprietari, pertanto, l’unica azione legittima sarebbe la ri-notifica dell’atto ai comproprietari pretermessi: in questo modo si possono legittimare nuove impugnativ... _OMISSIS_ ... da parte di chi non aveva già la piena conoscenza dell’atto), ma si evita di spiccare un provvedimento acquisitivo sicuramente illegittimo ed annullabile.

I problemi maggiori, in ogni caso, non riguardano il proprietario, bensì i responsabili dell’abuso, dovendosi stabilire se essi (qualora distinti dal proprietario) abbiano un vero e proprio diritto a ricevere la notifica a pena di illegittimità del provvedimento, in modo speculare a quanto già visto per l’ordinanza demolitoria.

Per rispondere è necessario evidenziare che gli effetti della confisca attengono da un lato alla proprietà e dall’altro al possesso (rectius: alla disponibilità materiale) della res abusiva. Se questo è vero, va da sé che il provvedimento di accertamento non deve essere obbligatoriamente notificato a tutti i destinatari dell’ordinanza di demolizione in quanto tali, ma soltanto nella misura in ... _OMISSIS_ ...i agli immobili di cui si discute da un rapporto di diritto (proprietà o altro) o di fatto (possesso).

I soggetti diversi dal proprietario, allora, avranno diritto alla notifica del provvedimento acquisitivo soltanto nella misura in cui quest’ultimo, una volta eseguito con l’impossessamento, farà cessare la loro disponibilità del bene. Ne consegue che i soggetti che, oltre al proprietario, avranno diritto alla notifica individuale della confisca sono coloro che lo detengono, in virtù di un diritto reale (quale ad esempio l’usufrutto) od obbligatorio (come la locazione o il comodato) o anche sine titulo: se non personalmente notiziati del provvedimento di accertamento, questi soggetti potranno opporsi alla materiale occupazione del bene, ancora una volta adducendo l’inefficacia della confisca nei loro confronti.

Viceversa, non sembra che gli altri soggetti menzionati nell’art. ... _OMISSIS_ ...esempio il costruttore) abbiano diritto di ricevere una copia del provvedimento di confisca. Diversamente dall’ordinanza demolitoria, infatti, il provvedimento qui in esame non spiega alcun effetto nei loro confronti, limitandosi a sanzionare il proprietario-trasgressore con una ulteriore misura di tipo acquisitivo. Laddove i soggetti non proprietari (e non possessori o detentori) non abbiano ricevuto la notifica, pertanto, quest’ultima sarà egualmente valida ed efficace ed anzi non sembra che questa omissione, che non produce conseguenze di rilievo, possa essere validamente censurata nell’ambito di un processo amministrativo.