Non è rilevante l’assenza sulla documentazione rilasciata dall'Amministrazione a riscontro ad istanza di acceso agli atti, degli estremi di protocollo di arrivo presso l'Ente ovvero della sottoscrizione dell’autore o del visto, atteso che - in presenza dell’attestazione di conformità della copia - non può allo stato (e salva l’eventuale querela di falso), dubitarsi dell'autenticità dei documenti e della corrispondenza agli originali.