L'esecutività del provvedimento amministrativo

PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> ESECUTIVITÀ

L'art. 134 comma 4, 18 agosto 2000 n. 267, nella parte in cui dispone che nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio comunale o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti, è norma che tende a salvaguardare l'effettività di quanto deciso dall'organo politico nelle more della pubblicazione dell'atto, al fine di evitare uno spazio temporale (dal giorno della deliberazione a quello dell'effettiva pubblicazione) che potrebbe tradire l'obiettivo della delibera medesima in modo deleterio per il pubblico interesse di volta in volta perseguito.

La clausola d'immediata eseguibilità dipende da una scelta discrezionale dell'amministrazione, correlata al requisito dell'urgenza. L’eventuale difetto di motivazione del requisito dell’urgenza non determina, in ogni caso, l’illegittimità dell’intero prov... _OMISSIS_ ...olo il differimento degli effetti giuridici del provvedimento al decorso del termine di dieci giorni dalla sua pubblicazione.

L'art. 134, co. 4, D. Lgs. 267/2000, sull’immediata eseguibilità delle delibere comunali, non si applica agli atti amministrativi a contenuto normativo, come i regolamenti.

La sussistenza di eventuali vizi di legittimità di un provvedimento amministrativo non fa venir meno l’esecutività dello stesso, potendo semmai giustificare l’esercizio del potere di autotutela ove sussistano i presupposti di legge (vizio di legittimità e interesse pubblico all’annullamento).

L'esecutività è carattere che inerisce alla natura provvedimentale dell’atto, cioè alla sua essenza autoritativa, e consiste nella capacità e/o nella forza a questo assegnata di modificare unilateralmente la sfera giuridica del destinatario e perciò nella sua idoneità a portare concretamente a compimento le modifich... _OMISSIS_ ...la sua natura.

La mancanza di definitività non esclude l’esecutività del provvedimento amministrativo.

PROCEDURA --> PROVVEDIMENTO --> ESECUTORIETÀ

L’esecutorietà è un carattere aggiuntivo, non necessariamente insito nel provvedimento, e consiste nella capacità specifica che esso ha di essere portato ad effetto attraverso la forza, intendendosi per forza le procedure costrittive demandate all’autorità pubblica, la quale è legittimata a dare compimento alla sua volontà ricorrendo a mezzi violenti e/o coercitivi per quanto giuridicamente regolati.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare. 

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