Nell'ambito dell'azione amministrativa vige la regola generale dell'irretroattività, espressione del principio di legalità e dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici, la quale impedisce alla P.A. di incidere unilateralmente e con effetto ex ante sulle situazioni soggettive del privato.
Il principio di irretroattività discende in linea generale dall'art. 11 disp. prel c.c. ed è derogabile unicamente per effetto di una disposizione di legge pari ordinata, ma non anche in sede di esercizio del potere regolamentare che è fonte normativa gerarchicamente subordinata: pertanto gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva soltanto in presenza di una norma di legge che espressamente lo consenta.
Il principio di irretroattività disce...
_OMISSIS_ ... fonte normativa gerarchicamente subordinata, con la conseguenza che solo in presenza di una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.
Solo in presenza di una una norma di legge che a ciò abiliti gli atti e regolamenti amministrativi possono avere efficacia retroattiva.
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.