AUTOTUTELA

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Esercizio del potere di autotutela della P.A. sul demanio idrico e marittimo

Presupposto dell’esercizio del potere di autotutela demaniale di cui all'art. 54 cod. nav. è l'abusiva occupazione del suolo demaniale marittimo e la realizzazione non autorizzata di lavori di modifica di aree del demanio marittimo.

L'autotutela possessoria ex art. 823 c.c sui beni demaniali e patrimoniali della P.A.

I poteri di autotutela di cui all’art. 823 c.c. possono essere esercitati in relazione ai beni demaniali e a quelli appartenenti al patrimonio indisponibile, non a beni appartenenti al patrimonio disponibile.

Il potere generale di autotutela amministrativa attribuito alla P.A. per la tutela delle strade pubbliche

La facoltà di agire in via di autotutela amministrativa viene attribuita in via generale alla p.a. dall'art. 378 della L. n. 2248/1865 all. F, a salvaguardia delle strade pubbliche

Competenza ad esercitare il potere di autotutela possessoria sui beni pubblici

L’esercizio di atti a tutela della proprietà demaniale rimane di competenza dell’autorità statale, fino a quando la titolarità del demanio non viene trasferita alle Regioni.

Il potere generale di autotutela possessoria a protezione dei beni pubblici

L’esercizio del potere di autotutela esecutiva si motiva unicamente in rapporto alla perdurante occupazione sine titulo del bene stesso, pertanto non è soggetto a profili di censura attinenti all'eccesso di potere.

Presupposti per l'esercizio del potere di autotutela ex artt. 823 e 826 cod. civ. a difesa degli abusi su aree demaniali

Il potere di autotutela ex artt. 823 e 826 cod. civ. costituisce uno strumento alternativo di tutela rispetto ai mezzi ordinari a difesa, oltre che del diritto di proprietà, anche delle situazioni di possesso e di detenzione qualificata.

L’autotutela amministrativa

Il bene demaniale e quello annoverato nello stesso regime in quanto parte del patrimonio indisponibile sono assoggettati all’egida dell’autotutela amministrativa in funzione dell’interesse pubblico cui risponde l’uso del bene.

Ambito di applicazione e di esclusione dell'autotutela di cui all'art. 823 del codice civile

Il potere di autotutela di cui all’art. 823, comma 2 c.c. si adatta al contesto immobiliare sia demaniale che patrimoniale indisponibile; i due profili coinvolti, soggettivo e oggettivo, devono necessariamente caratterizzare l’esercizio pubblico della “cosa”, significando in caso in cui ciò non avvenga l’interdizione dall’uso dello strumento coattivo di conservazione.

L’autotutela nelle singole categorie di beni demaniali

Secondo l'interpretazione prevalente dell’art. 823, comma 1 c.c., in alternativa alla pronuncia giudiziaria l’intervento amministrativo dell’autotutela per la rimozione della situazione usurpativa del bene pubblico da parte dei privati si afferma essere non solo possibile, ma addirittura auspicabile.

L’autotutela come potere di vigilanza in materia di demanio stradale

In riferimento al patrimonio stradale ogni eventuale abuso perpetrato illegittimamente dal privato a sostegno delle proprie ragioni contrasta con lo spirito ordinamentale per cui si pone a garanzia l’autotutela possessoria. Con quest'ultima si afferma la supremazia dell’interesse collettivo, animato non solo dalla salvaguardia del tipo di bene, ma anche e soprattutto dall’esigenza di assicurarne l’effettiva fruizione mediante la quotidiana circolazione in sicurezza.

Il potere di autotutela dei beni pubblici ex art. 823 comma secondo c.c.

Il potere di autotutela ex art. 823 comma secondo c.c. è correlato alla finalità di ripristinare la disponibilità del bene pubblico in favore della collettività, a prescindere dalle modalità concrete nelle quali si è giunti all’occupazione abusiva in via di fatto e quali ne siano le cause, collegandosi l’autotutela demaniale al regime dominicale del bene pubblico, in coerenza con le funzioni amministrative di disciplina, ordinata gestione e uso del bene medesimo.

Presupposti che legittimano il potere di autotutela sui beni del demanio pubblico

Per esercitare la c.d. autotutela esecutiva non è necessario il previo accertamento della titolarità del diritto nell’esecuzione per via amministrativa, ma l'immediato ripristino della condizione del bene e dell’accesso alle utilità allo stesso connesse, repressa la fruizione abusiva di chi vi sia frapposto; diversamente, qualora l’amministrazione intenda che sia accertata l’appartenenza alla mano pubblica ricorrerà all’ordinaria azione a disposizione del proprietario.

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