La mancata partecipazione del privato al procedimento di sgombero dei beni confiscati alla criminalità organizzata è irrilevante, anche ai sensi dell’art. 21-octies della l. n. 241 del 1990, poiché il provvedimento di sgombero è atto dovuto, per la sua natura vincolata ai sensi dell’art. 47, comma 2, del d. lgs. n. 159 del 2011 e dell’art. 823, comma secondo, c.c., e non necessariamente deve essere preceduto dalla destinazione finale del bene.