ESPROPRIAZIONE PER P U

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Il sistema indennitario nella legge fondamentale del 1865

Per più di un secolo lo statuto delle espropriazioni per p.u. si è incentrato sulla legge 2359 del 1865, conosciuta come Pisanelli, e quanto alla disciplina dell’indennità, sulla regola enunciata dall’art. 39, per la quale “Nei casi di occupazione totale, la indennità dovuta all'espropriato consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compravendita”.

Il criterio indennitario del prezzo del bene in comune commercio

L’indennità di esproprio equivalente al valore del bene in comune commercio ha sempre offerto una serie di garanzie e di vantaggi sia all’espropriante che all’espropriato, coniugandone gli opposti interessi perché individua il più probabile valore di un mercato ben identificato, di riferimento dell’immobile che è per lo più quello della zona in cui lo stesso è ubicato, e valuta necessariamente la somma dei valori di tutti i suoi componenti.

Assenza di potenzialità edificatorie ai fini indennitari: la categoria dei fondi agricoli

Il mancato rinvenimento nell’immobile di qualsiasi indice idoneo a farne prevedere una qualche suscettività edificatoria dava luogo ad un’autonoma e contrapposta categoria di fondi, denominati dagli operatori del settore e dalla giurisprudenza “agricoli” o” rustici”; nel cui ambito vennero via via accomunati tutti quelli che, per una qualsiasi ragione, non potevano farsi rientrare nell’altra, principale e più privilegiata, categoria, quali che ne fossero le caratteristiche.

L'utilizzo del valore di stima agricolo medio (VAM) per determinare l'indennità di esproprio

La L. 865/1971, pur mantenendo un criterio unico di stima, ripudiava il collegamento con il valore di mercato commisurando l’indennità a quello agricolo medio (VAM), dei terreni di cultura pari a quelle effettivamente praticate sul terreno da valutare (o al valore agricolo medio della cultura più redditizia per le aree edificabili con l’aggiunta del valore delle opere esistenti per quelle già edificate): rimettendone il reperimento con cadenza annuale ad un’apposita commissione provinciale.

I tentativi di superamento del sistema VAM

Una ragione per cui l’ingresso del meccanismo dei VAM non ha trovato particolari opposizioni è consistita nella peculiare interpretazione ed applicazione secondo cui esso dovesse regolare soltanto il subprocedimento di stima di determinazione dell’indennità provvisoria ex art. 12 della legge Pisanelli, in cui l’autorità si limitava ad accertare in sede di prima quantificazione sul sul piano di fatto la coltura effettivamente praticata sul fondo.

Nascita e vicende del «tertium genus»: utilizzazioni intermedie tra l'agricola e l'edificatoria

La giurisprudenza ha tentato di disancorare dal meccanismo penalizzante dei VAM la indennità concernente i terreni non edificatori e neppure agricoli: fra di essi la casistica segnalava in particolar modo quelli, il più delle volte interni agli agglomerati urbani, utilizzati per parcheggi, mercati, depositi, attività sportive turistiche e ricreative, chioschi per la vendita di prodotti e più in generale per ognuna delle destinazioni proprie delle zone “F” di cui al d.m. 1444/1968.

Categorie di aree e beni sottoposti a vincoli di inedificabilità dalla legge

Con la razionalizzazione attuata dal T.U. espropri (d.p.r. 327/2001), sussistono soltanto due (contrapposte) categorie di aree, la prima caratterizzata dalle “possibilità legali di edificazione”, e la seconda per converso, “da vincoli di inedificabilità assoluta”.

Aree sottoposte a vincoli di inedificabilità dagli strumenti di pianificazione del territorio

Per effetto della normativa dell’art. 5 bis della L. 359/1992 ed ancor più del T.U.Es., si è consolidato il concetto che lo “jus aedificandi”, pur continuando “ad inerire alla proprietà” del suolo è sottoposto un’attività amministrativa che lo conforma in concreto per tenere conto dei diversi interessi, pubblici e privati, collegati all’assetto del territorio ed alla sua trasformazione.

Termini dell'occupazione in rapporto con i termini della pubblica utilità

La durata della dichiarazione di pubblica utilità è prevista dalla norma in cinque anni, salvo proroga di ulteriori due anni, laddove sussistano giustificati motivi che abbiano impedito il rispetto del termine di legge. Ciò esclude a priori che la proroga possa essere disposta congiuntamente con l’occupazione d’urgenza e quindi prima ancora dell’inizio dei lavori e a breve distanza dalla dichiarazione di pubblica utilità.

La notifica del decreto di occupazione

Dalla lettura dell’art 3, comma 4 della L. n. 1/1978, si desume che l’avviso di immissione in possesso, prodromico all’instaurazione del contraddittorio tra le parti del procedimento espropriativo, può essere legittimamente notificato all’intestatario catastale del bene, salvo prova della esatta conoscenza, da parte dell’autorità espropriante, della situazione giuridica dello stesso.

L'ordinanza di occupazione d'urgenza è di per sé motivata dal richiamo alla dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori

L'ordinanza di occupazione d'urgenza riguarda una fase puramente attuativa di quella riguardante la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori, con la conseguenza che è sufficiente la motivazione dell'ordinanza di occupazione che si limiti a richiamare espressamente tale dichiarazione, costituente l'unico presupposto della stessa, e che consenta di rilevare l'urgenza della realizzazione delle opere previste nella dichiarazione di pubblica utilità.

La scadenza del finanziamento dell'opera pubblica giustifica il ricorso alla procedura di occupazione d'urgenza ex art. 22 bis DPR 327/2001

Il rischio di perdere il finanziamento costituisce una ragione sufficiente per emanare il provvedimento di occupazione d’urgenza ex art. 22 bis DPR n. 327/2001.

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