ESPROPRIAZIONE PER P U

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Conseguenze dell'occupazione temporanea, preordinata all'espropriazione di un immobile privato

Il provvedimento di occupazione temporanea attribuisce immediatamente alla P.A. il diritto di disporne allo scopo di accelerare la realizzazione dell'opera pubblica per la quale è stato emanato ed incide in misura corrispondente sui poteri dominicali del titolare del bene, privandolo (temporaneamente) in tutto o in parte delle facoltà di godimento e di disposizione.

L'occupazione temporanea non preordinata all'esproprio

E’ nella fase iniziale del procedimento che l'espropriante, con la redazione del piano particellare degli immobili da espropriare, opera la distinzione dei beni in esso inseriti rispetto a quelli che anche nel prosieguo della realizzazione dell'opera potranno risultare necessari per la corretta esecuzione dei lavori previsti e perciò costituire oggetto di occupazione temporanea ex art. 49 DPR 327/2001, destinati a restare estranei all'esproprio.

La restituzione dei terreni occupati per pubblica utilità

Nessuna restituzione del bene formalmente occupato può essere disposta (e nessuna tutela risarcitoria accordata), qualora dagli atti prodotti e dalle affermazioni non contestate dalle parti risulti il mantenimento del possesso da parte dei proprietari.

Rapporto dell'occupazione con l'espropriazione

Il decreto di occupazione d’urgenza è emesso nell’ambito di una fase meramente eventuale del procedimento espropriativo, cui l’Amministrazione ricorre quando, data la necessità di procedere in tempi rapidi alla realizzazione dell’opera pubblica, non è possibile attendere l’adozione del decreto di esproprio.

La competenza ad emanare il decreto di occupazione d’urgenza ex art. 71 della L. 2359/1865

L'art. 106 del d.P.R. 24 luglio 1977, nr. 616, operando il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di espropriazione per pubblica utilità, ha previsto, nel comma 3, che le funzioni relative alle occupazioni temporanee e di urgenza siano attribuite ai Comuni per le opere pubbliche o di pubblica utilità di loro spettanza.

La motivazione dell'urgenza nel decreto di occupazione ex art. 22-bis dpr 327/2001

La scelta di emanare il provvedimento di occupazione d'urgenza ai sensi del primo comma dell'art. 22 bis DPR 327/2001 deve essere accompagnata da un’adeguata motivazione; ciò pare confermato dal fatto che il successivo comma 2 indica due casi in cui il decreto può altresì essere emanato. In tutti gli altri casi, se ne deve dedurre, deve essere dato conto delle ragioni che determinano il ricorso all’occupazione anticipata.

L'urgenza nel decreto di occupazione ex art. 22 bis dPR 327/2001

Il decreto di occupazione d’urgenza depone per l’autosufficienza dei suoi effetti ed elide in partenza qualsiasi vincolo di dipendenza dalle vicende afferenti all’affidamento dell’appalto per la materiale esecuzione dell'opera.

Art. 22 bis dpr 327/2001: il requisito dell'urgenza e la soglia dei 50 destinatari

Quando la procedura espropriativa riguarda più di 50 soggetti, si può emanare il decreto di occupazione prescindendo dalla particolare urgenza in concreto.

Decreto motivato di occupazione ex art. 22-bis dpr 327/2001: condizioni

I presupposti di emanazione del decreto di occupazione d'urgenza ex art. 22 bis T.U.Es. sono sostanzialmente tre: 1) deve preesistere una efficace dichiarazione di pubblica utilità; 2) il provvedimento deve determinare in via provvisoria l'indennità di espropriazione; 3) il provvedimento deve contenere una espressa motivazione sulla doppia urgenza qualificata richiesta dal legislatore.

Occupazione di aree private per opere particolari

Non serve l'occupazione delle aree interessate solo dal passaggio dei cavi aerei.

Il verbale di immissione in possesso

La natura di atto pubblico del verbale d'immissione in possesso dell'immobile per il quale è stato emesso il decreto di occupazione, deriva sia dal suo contenuto di atto di esecuzione di un provvedimento della pubblica amministrazione che agisce iure imperii, e sia dalla qualità di colui che lo redige a norma della L. 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3, commi 2 e 3.

L'avviso di immissione in possesso

L’art. 49 d.p.r. 327/2001 non scandisce i tempi del procedimento. Ne consegue che non può essere favorevolmente apprezzata la doglianza con cui è lamentata la comunicazione dell'occupazione avvenuta solo pochi giorni prima dell'attuazione del provvedimento.

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