Con riferimento al danno erariale per oneri aggiuntivi, sussistono le condizioni per esercitare il potere riduttivo previsto dall'art. 52 del R.D. 12 luglio 1934 n. 1214, in relazione alla circostanza che una quota dell'esborso, ed in particolare quella relativa agli interessi legali, è lievitata in ragione della piuttosto lunga durata del giudizio, del mancato accordo tra le parti (mancato accordo da imputare ai soggetti privati piuttosto che all'Ente), nonché alla necessità ...