RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> ASSESSORI
Gli assessori sono gli organi politici responsabili del corretto funzionamento dell’apparato burocratico relativo allo specifico settore, sui quali grava l’obbligo di rendersi edotti, senza attendere di ricevere notizie dai funzionari, in ordine allo stato dei procedimenti espropriativi finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, nonché in caso di ritardi ed omissioni, di sollecitare i dipendenti competenti alla tempestiva predisposizione di atti amministrativi necessari al fine di assicurare la definizione ed ancora di relazionare al sindaco, organo avente la diretta competenza in materia. Si tratta di amministratori che, anche a prescindere dal conferimento di una formale delega al ramo, ma in virtù del principio di funzionalizzazione delle competenze, sono responsabili del corretto funzionamento del settore dell’amministrazione al quale sono stati preposti.
Della mancata tempestiva conclusione della procedura espropriativa risponde - oltre al Sindaco - anche l'Assessore al ramo, tenuto al compimento di specifici atti d’impulso o, comunque, di atti rientranti nella sequenza procedimentale, essendo nel suo ruolo il soggetto che, più di chiunque altro, può avvedersi delle omissioni in atto, vieppiù in ragione della eventuale lunga permanenza nella carica. Tale condotta inerte deve ritenersi connotata dall’elemento soggettivo della colpa grave ove si consideri che normale diligenza lo avrebbe indotto ad assumere cognizione dello stato dei procedimenti in corso e ad adoperarsi, per quanto di competenza, per un sollecito perfezionamento del loro iter, entro i termini di scadenza delle occupazioni, impedendo così ai proprietari di agire giudizialmente per il ristoro dei danni subiti in conseguenza della irreversibile trasformazione dei terreni di loro proprietà.
In ipotesi in cui l’Amministrazione comunale abbia dovuto inutilmente spendere una maggior somma in conseguenza della protratta inattività nel dare esecuzione a sentenza con cui la Corte di Appello ha stabilito l’indennità di espropriazione a cui l’Ente era tenuto per effetto di procedimento espropriativo, una quota di responsabilità va accertata anche nei confronti se non di tutta la Giunta nei confronti almeno di quei suoi componenti che conoscevano o avrebbero dovuto conoscere la situazione debitoria e avevano nella materia poteri e doveri di intervento.
Gli assessori competenti ratione materiae se hanno contribuito all'adozione di una delibera dell'organo esecutivo dell'Ente territoriale dalla cui illegittimità deriva danno alla P.A. sono assoggettati all'azione di responsabilità contabile di fronte alla Corte dei Conti.
Gli assessore con delega nelle materie più intimamente connesse con il procedimento espropriativo (nel caso di specie Assessori con delega alla Edilia pubblica – privata e Casa - Patrimonio), rispondono del danno conseguente al mancato esercizio di tutti i poteri di impulso, di sollecitazione e di intervento derivanti dalle specifiche attribuzioni ricevute per delega del Sindaco (nel caso di specie danno derivante dal ritardo nel pagamento delle indennità di espropriazione con conseguente corresponsione di interessi agli aventi titolo ex art. 12 L. n. 865/1971); l’inerzia dimostrata è infatti elemento sufficiente a comprovare la sussistenza della colpa grave.
Va affermata la responsabilità degli assessori delegati (nel caso di specie assessore ai Lavori Pubblici, Demanio e Patrimonio e all’Urbanistica-Edlizia Privata, economica e Popolare) del danno derivante dalla omessa adozione del provvedimento di esproprio, qualora spetti ai medesimi in virtù della delega conferita dal Sindaco, vigilare sul corretto svolgimento della procedura espropriativa ed esercitare la necessaria attività d'impulso nei confronti degli uffici impartendo all'apparato amministrativo apposite direttive.
Gli assessori delegati dai sindaci al ramo specifico dell'amministrazione, derivavano dal delegante i poteri-doveri di vigilanza e controllo anche in materia espropriativa.
RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> SOGGETTI PASSIVI --> DISTINZIONE TRA POLITICI E TECNICI --> ASSESSORI --> ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI
La competenza sindacale in materia espropriativa può essere delegata; la delega – pur non facendo venire meno la competenza (e la responsabilità) del sindaco – impone all’assessore lo svolgimento di attività di vigilanza sulla concreta gestione amministrativa del settore di competenza.
In ipotesi di danno conseguente alla mancata conclusione del procedimento deve ammettersi anche la responsabilità dell’assessore ai lavori pubblici, anche a prescindere dal conferimento di formale delega al ramo, ma in virtù del principio di funzionalizzazione delle competenze. L’assessore ai lavori pubblici è infatti l’amministratore che è primariamente interessato al buon andamento della realizzazione delle opere pubbliche. Gli espropri non costituiscono procedure finalizzate in sé, ma sono strumentali proprio alla realizzazione di quelle opere di cui si è detto. Quindi non è possibile separare funzionalmente gli espropri dalle opere, anche dal punto di vista dei centri di competenza chiamati ad intervenire.
Gli assessori ai lavori pubblici – formalmente delegati o meno - sono nella condizione di conoscere (rectius: di dover conoscere), lo stato degli espropri in corso e di provvedere di conseguenza in virtù delle competenze proprie e/o delegate. Inoltre gli assessori sono in grado di apprezzare eventuali situazioni di stallo procedurale, ad esempio nell’ipotesi di omessa adozione di provvedimenti dovuti da parte di altri amministratori, sindaci compresi. Da ciò l’obbligo per gli assessori di attivarsi verso le strutture sottordinate e presso il medesimo Sindaco per sollecitare il ripristino della situazione di legittimità procedurale (principio della interorganicità delle deleghe assessorili anche solo conferite di fatto).
L’assessore ai lavori pubblici è l’amministratore che è primariamente interessato al buon andamento della realizzazione delle opere pubbliche. Gli espropri non costituiscono procedure finalizzate in sé, ma sono strumentali proprio alla realizzazione di quelle opere di cui si è detto. Quindi non è possibile separare funzionalmente gli espropri dalle opere, anche dal punto di vista dei centri di competenza chiamati ad intervenire. In altre parole, gli assessori ai lavori pubblici – formalmente delegati o meno - sono nella condizione di conoscere (rectius: di dover conoscere) lo stato degli espropri in corso e di provvedere di conseguenza in virtù delle competenze proprie e/o delegate. Deve ammettersi pertanto la responsabilità degli assessori ai lavori pubblici succedutisi nel tempo in virtù del principio di funzionalizzazione delle competenze, in ipotesi di omessa conclusione del procedimento.
Gli assessori ai lavori pubblici sono in grado di apprezzare eventuali situazioni di stallo procedurale, ad esempio nell’ipotesi di omessa adozione di provvedimenti dovuti da parte di altri amministratori, sindaci compresi. Da ciò l’obbligo per gli assessori di attivarsi verso le strutture sottordinate e presso il medesimo Sindaco per sollecitare il ripristino della situazione di legittimità procedurale (principio della interorganicità delle deleghe assessorili anche solo conferite di fatto).
Gli assessori ai lavori pubblici di un comune di piccola dimensione sono gli amministratori maggiormente interessati al buon andamento delle procedure espropriative, incombendo loro di conoscere le procedure espropriative in corso, monitorandone l’andamento e attivandosi con opportune azioni di impulso e coordinamento. Rispondono pertanto del danno conseguente alla mancata tempestiva conclusione del procedimento gli assessori che si siano semplicemente e colpevolmente disinteressati di esso, senza assumere nessuna opportuna iniziativa informativa ovvero di impulso ovvero ancora di disciplina dei termini e delle modalità di svolgimento delle attività di supporto istruttorio, realtà che si rivela ancor più grave in presenza di una delega ex art. 67 del R.D. 297/1911.
Quando le funzioni amministrative nel settore dei lavori pubblici costituiscono oggetto di delega ai sensi dell'art. 67 del R.D. n.297/1911, può configurarsi una responsabilità amministrativa dell’assessore delegato che non abbia svolto i suoi compiti di impulso e di indirizzo in relazione ai procedimenti ablativi, nel caso di danno da mancata procedura espropriativa.
Per poter configurare una partecipazione causale dell’assessore ai lavori pubblici al danno scaturito dalla mancata conclusione di una procedura ablativa, è necessaria una delega conferita dal sindaco in virtù delle disposizioni contenute negli artt. 154 - 157 del r.d. 4 febbraio 1915 n. 148, nonché nell'art. 67 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297. Dette norme, infatti, consentivano al sindaco, già prima della novella 142/1990, di delegare agli assessori l'esercizio di potestà che la legge invece espressamente aveva intestato alla sua esclusiva competenza. Tale delega, infatti, è cosa totalmente diversa dalla mera intestazione dei settori amministrativi ai componenti la giunta comunale.
Per configurare una responsabilità per colpa grave in capo all’assessore ai ll.pp. è necessario che il Sindaco abbia conferito la delega di cui all’art. 67 del r.d. 12 febbraio 1911, n. 297: che, in altri termini, abbia voluto delegare espressamente l'esercizio di potestà che la legge invece espressamente aveva intestato alla sua esclusiva competenza. In mancanza di espressa delega non è possibile configurare in capo all'Assessore una responsabilità per colpa grave per l’omessa conclusione della procedura espropriativa.
Con riferimento alla responsabilità degli assessori con delega ai LL.PP. nella procedura espropriativa, la prevalente giurisprudenza contabile ha ritenuto che sono proprio gli assessori, presenti nell'arco temporale entro il quale la procedura espropriativa doveva essere completata, a dovere avere il contatto diretto con gli uffici amministrativi competenti; spetta ai medesimi, pertanto in virtù della delega del sindaco, dare disposizioni attuative delle scelte prese in sede politica. La condotta omissiva dagli stessi tenuta va pertanto giudicata come anomala devianza dal modello comportamentale della funzione assessoriale e come tale va censurata come gravemente colposa.
Riguardo alla responsabilità per il danno conseguente alla mancata conclusione del procedimento, va esclusa la responsabilità del'Assessore ai LL.PP. per il quale, pur potendosi rilevare l’omissione di compiti specifici del ramo al quale era preposto, non appare ravvisabile la colpa grave risalendo la mancata emanazione del decreto di esproprio ad epoca successiva alle sue dimissioni. Sicché pur essendo possibile che egli, nel breve arco di temo (unico anno), in cui ha rivestito l’incarico di Assessore LL.PP. avrebbe dovuto e potuto adoperarsi per la prosecuzione delle attività espropriative, tale condotta non appare attinta da grave negligenza, in relazione alla prevedibilità dell’evento dannoso che si sarebbe verificato a distanza di anni.
Per il danno conseguente alla mancata conclusione dei procedimenti, la posizione dei Sindaci è affiancata da quella rivestita dagli Assessori con delega ai lavori pubblici, in quanto istituzionalmente preposti, per la parte di competenza, ai procedimenti espropriativi afferenti all’esecuzione di opere di p.u., in virtù della delega conferita ai sensi dell’art. 67 del R.D. 1911 n.297. La delega, infatti, quale atto fiduciario del Sindaco, conferisce all’investito la legittimazione ad agire, in quanto presupposto logico-giuridico per poter affermare la responsabilità risarcitoria degli assessori assegnati al settore lavori pubblici.
Gli espropri non costituiscono procedure finalizzate in sé, ma sono strumentali proprio alla realizzazione di opere pubbliche. Non non è quindi possibile separare funzionalmente gli espropri dalle opere, anche dal punto di vista dei centri di competenza chiamati ad intervenire. In altre parole, gli assessori ai lavori pubblici – formalmente delegati o meno - sono nella condizione di conoscere (rectius: di dover conoscere) lo stato degli espropri in corso e di provvedere di conseguenza in virtù delle competenze proprie e/o delegate con conseguente loro responsabilità in ipotesi di accessione invertita.
In ipotesi di omessa conclusione del procedimento, la grave colpevolezza è da ritenere anche in capo all’Assessore con delega ai Lavori Pubblici che abbia omesso ogni iniziativa sollecitatoria rispetto agli Uffici, non impartendo le necessarie direttive.
Del danno erariale indiretto, conseguente alla mancata conclusione del procedimento, è responsabile l'Assessore ai lavori pubblici; questo, in quanto organo politico responsabile del corretto funzionamento dell’apparato burocratico relativo al detto settore, ha il preciso dovere: 1) di rendersi edotto, senza attendere di ricevere notizie in merito dai funzionari, in ordine allo stato dei procedimenti espropriativi pendenti, finalizzati alla realizzazione delle opere pubbliche; 2) in caso di ritardi ed omissioni, di sollecitare i dipendenti competenti alla tempestiva predisposizione degli atti amministrativi necessari al fine di assicurarne la definizione; 3) di relazionare in merito al sindaco, organo avente la principale competenza in materia espropriativa.
Il mancato conferimento della delega non è rilevante ai fini di un esonero dell’assessore ai LL.PP. da ogni responsabilità in ordine alla mancata conclusione del procedimento ablatorio, atteso che gli assessori ai LL.PP. si configurano –intrinsecamente, in virtù della loro medesima funzione- quale preposti ad un ramo specifico dell’amministrazione, ramo che interessa le espropriazioni per pubblica utilità, cui pertanto compete di curare ed eseguire la vicenda espropriativa a seguito dell’emanazione del decreto di occupazione di urgenza.
L'Assessore ai lavori pubblici, in quanto organo posto al vertice dell'apparato burocratico relativo al settore lavori pubblici, ha il preciso dovere di monitorare presso l'ufficio tecnico lo stato del procedimento espropriativo finalizzato alla realizzazione delle opere pubbliche, ovvero di attivarsi per la rapida adozione di tutti gli atti amministrativi al fine di assicurarne la tempestiva definizione dell'iter con l'adozione del provvedimento definitivo di esproprio. Del suo contributo occorre pertanto tener conto in sede di ripartizione del danno erariale conseguente alla mancata conclusione del procedimento.
La delega per un determinato settore dell’attività amministrativa del Comune attribuisce all’assessore, anche ove manchi una delega amministrativa in senso proprio all’esercizio di poteri con rilevanza esterna, il potere di riferire in giunta (nonché al sindaco) sulle questioni afferenti al settore di competenza e altresì un potere di sovrintendenza e vigilanza generale sugli uffici del settore. Ne consegue che l’assessore con “delega” ai lavori pubblici non può essere ritenuto, in linea di principio, estraneo alle omissioni o inefficienze del settore di competenza. E in particolare, non può essere ritenuto estraneo alla mancata predisposizione da parte degli uffici del settore degli atti dei vari procedimenti espropriativi.
Del danno conseguente alla mancata conclusione del procedimento risponde l’assessore con delega ai lavori pubblici che, pur essendo stato in carica per un lunghissimo arco temporale di durata del periodo di legittima occupazione del terreno di cui è causa, si sia completamente disinteressato della procedura, astenendosi dall’assumere qualsivoglia iniziativa, in termini di impulso, direttiva e coordinamento nei confronti dei dipendenti dell’ufficio tecnico che dovevano predisporre gli atti del procedimento (in primis la determinazione dell’indennità di esproprio) - diretta a scongiurare che il termine finale spirasse senza la sua definizione.
L’esistenza di una delega espressa al presidente della Provincia per l’adozione di atti del procedimento espropriativo ed una prassi operativa in tal senso escludono la responsabilità dell'Assessore ai lavori pubblici, attesa l’imputazione della competenza espropriativa in capo ad altro soggetto.
Non può affermarsi la responsabilità dell’Assessore per i danni conseguenti alla mancata conclusione del procedimento in assenza di uno specifico atto di delega, risultando lo stesso assessore “supplente”, senza alcuna specificazione del settore o ramo o materia cui sarebbe stato preposto, con ciò ponendo seri dubbi sulla legittimazione passiva quale assessore “effettivo” ai LL.PP. condizione indispensabile per il coinvolgimento nella vicenda espropriativa.
Per i danni conseguenti alla mancata conclusione del procedimento deve ammettersi anche la responsabilità degli assessori ai lavori pubblici succedutisi nel tempo ed anche a prescindere dal conferimento di formale delega al ramo, ma in virtù del principio di funzionalizzazione delle competenze. L’assessore ai lavori pubblici è infatti l’amministratore che è primariamente interessato al buon andamento della realizzazione delle opere pubbliche. Gli espropri non costituiscono procedure finalizzate in sé, ma sono strumentali proprio alla realizzazione di quelle opere di cui si è detto. Quindi non è possibile separare funzionalmente gli espropri dalle opere, anche dal punto di vista dei centri di competenza chiamati ad intervenire.
Gli assessori ai lavori pubblici – formalmente delegati o meno - sono nella condizione di conoscere (rectius: di dover conoscere), lo stato degli espropri in corso e di provvedere di conseguenza in virtù delle competenze proprie e/o delegate. Da ciò l’obbligo per gli assessori di attivarsi verso le strutture sottordinate e presso il medesimo Sindaco per sollecitare il ripristino della situazione di legittimità procedurale (principio della interorganicità delle deleghe assessorili anche solo conferite di fatto).
Per il danno conseguente a omessa conclusione del procedimento non può escludersi la responsabilità degli assessore ai LL.PP. partendo dall'erroneo presupposto che un organo sottordinato non possa esercitare, sua sponte, il potere sostitutivo nei confronti dell'organo so...
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.