Azione di responsabilità in materia espropriativa: l'indeterminatezza nella citazione

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> INDETERMINATEZZA

Nella parte in cui contesta ai convenuti di non aver vigilato sul corretto svolgimento della procedura espropriativa, la domanda erariale si presenta in modo tutt’altro che generica e indeterminata, essendo evidente come con siffatta censura la citazione sia in grado di configurare, nei termini in cui è formulata, una condotta senz’altro omissiva rispetto agli obblighi di servizio che gli amministratori avrebbero dovuto rispettare.

La nullità della citazione non può che essere ravvisata nell'assoluta incertezza sull'oggetto della domanda, vale a dire, in una carenza talmente grave da rendere impossibile comprendere la ragione della chiamata in giudizio e la pretesa reclamata tanto da non consentire al convenuto l'efficace approntamento dei mezzi di difesa. Non è riscontrabile detta carenza qualora la parte attrice abbia espressamente richiamato i c... _OMISSIS_ ...leciti che sono posti a fondamento dell'esercizio della azione contestando ai convenuti i maggiori costi, cui è stato sottoposto l’ente locale ed indicando, con riferimento a documenti precisamente individuati, il rapporto di causalità tra il danno e la condotta illecita.

Qualora nei diversi gradi di giudizio gli interessati si siano costituiti in giudizio con il patrocinio dei rispettivi difensori ed abbiano formulato adeguate e circostanziate deduzioni difensive, si appalesa infondata la censura in merito alla genericità dell’atto di citazione, dimostrando tali attività che i medesimi hanno avuto contezza della fattispecie dannosa in contestazione e dei comportamenti illeciti che venivano loro addebitati e che sono stati messi entrambi in condizioni di esercitare il proprio diritto di difesa.

Nella parte in cui contesta ai convenuti di non aver vigilato e adottato, ciascuno in base al diverso ruolo ricoperto nell’ente,... _OMISSIS_ ...sari al tempestivo perfezionamento della procedura espropriativa, la domanda erariale non è generica né indeterminata, in quanto senz’altro configura, nei termini in cui è formulata, una condotta omissiva rispetto agli obblighi di servizio che gli amministratori e il dirigente avrebbero dovuto rispettare. Altra cosa è se poi l’eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza miri a far emergere la mancata indicazione degli elementi fondanti la responsabilità amministrativa sia sotto il profilo soggettivo che oggettivo, giacché in tal caso la questione involgerebbe profili di merito che a loro volta non potrebbero, ovviamente, essere delibati in via pregiudiziale.

Non può ritenersi affetta da indeterminatezza la citazione in cui risulti determinato sia l’ammontare del danno cagionato al patrimonio dell’Ente sia i criteri con i quali ripartire gli oneri tra tutti i convenuti (ruolo e periodo di incarico), rispetto ai quali... _OMISSIS_ ...i ha potuto svolgere il proprio diritto di difesa.

Qualora dal tenore complessivo dell’atto di citazione, emergano, con sufficiente chiarezza, tanto il petitum quanto la causa petendi, con la nitida contestazione agli amministratori comunali, in carica all’epoca dei fatti, di aver omesso i controlli, atti a prevenire l’occupazione sine titulo, nonché di avere successivamente tralasciato di assumere i provvedimenti necessari per ricondurre alla legalità la situazione emersa in via di mero fatto, non sussiste nullità dell'atto medesimo per indeterminatezza.

La nullità della citazione per indeterminatezza e genericità dell'oggetto della domanda, ai sensi dell’art. 164 del c.p.c., non ricorre quando il "petitum", inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, sia comunque individuabile attraver... _OMISSIS_ ...plessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, costituendo il relativo apprezzamento una valutazione di fatto riservata al giudice di merito.

Non può ritenersi nulla la domanda di citazione ex art. 164 c.p.r. per indeterminatezza del petitum e della causa petendi, qualora il relativo contenuto risulti conforme al disposto di cui all’art. 163 c.p.c. per avere compiutamente esplicitato i fatti posti a base della richiesta risarcitoria, i comportamenti commissivi e/o omissivi imputati ai convenuti, l’oggetto della domanda, gli elementi posti a base della domanda stessa, gli elementi di prova da parte attrice depositati in atti.

Con riferimento al giudizio di responsabilità amministrativa, la nullità della citazione consegue all'assoluta incertezza del petitum sostanziale inteso sia sotto il profilo formale del provvediment... _OMISSIS_ ... sotto quello sostanziale del bene della vita oggetto della domanda ovvero alla mancata esposizione dei fatti costituenti le ragioni di quest'ultima; detta circostanza non sussiste qualora l'atto introduttivo indichi compiutamente i fatti di causa ed in particolare i comportamenti omissivi contestati ai convenuti che si assumono causativi del danno erariale puntualmente quantificato.

Con riferimento al giudizio di responsabilità amministrativa, la mancata individuazione della “violazione di una norma procedurale” non attiene alla determinatezza dell'atto di citazione e non comporta alcuna limitazione all'esercizio del diritto alla difesa, alla cui tutela la sanzione della nullità dell'atto medesimo è posta.

Con riferimento al giudizio di responsabilità contabile, deve escludersi la necessità per l'attore di ripartire il danno; il requisito della determinatezza dell'atto di citazione risulta rispettato dall'indicazione puntuale... _OMISSIS_ ... globale del danno, tenuto conto che la legislazione vigente ( art. 1, comma 1 quater legge 14.1.1994, n. 20), nell'ipotesi in cui il danno sia causato da più persone, attribuisce al giudice il potere di condannare ciascuno “per la parte che vi ha preso”.

Nell'atto di citazione la parte attrice deve indicare, in maniera chiara e specifica, ogni elemento utile all’esatta identificazione dell'elemento oggettivo del danno ed all’identificazione del nesso di causalità fra le singole partite di danno e soggetti al cui comportamento omissivo o commissivo le stesse sono imputabili.

Alla luce del disposto dell'art. 164 comma 4 c.p.c. in relazione all'art. 163 comma 3, n. 3 e 4 dello stesso c.p.c., è nullo l'atto di citazione nel caso di assoluta indeterminatezza dell'oggetto della domanda attrice e di mancanza di una chiara ed esatta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.
... _OMISSIS_ ...squo;ambito del giudizio di responsabilità amministrativa va esclusa la indeterminatezza dell’atto di citazione per carenza del petitum e della causa petendi, qualora lo stesso contenga la domanda di condanna dei convenuti per l'asserito danno erariale (petitum immediato) e di risarcimento del danno erariale (petitum mediato), causato dalla condotta omissiva nonché dalla violazione degli obblighi di servizio propri di chi è chiamato a svolgere funzioni gestorie-amministrative pubbliche.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> INDETERMINATEZZA --> CAUSA PETENDI

Ai sensi dell’art. 164 comma 4 c.p.c. la nullità della citazione consegue solo alla “omessa esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda” mentre non è sanzionata “l’assoluta incertezza” il cui rilievo è circoscritto al requisito del petitum. Ciò comporta che ai fini della valida introduzione del g... _OMISSIS_ ...aranzia del diritto alla difesa alla cui tutela la sanzione è finalizzata, è sufficiente che parte convenuta sia posta nelle condizioni di capire le ragioni del suo coinvolgimento nel processo tanto che non sussiste la nullità quando essa si sia costituita e difesa nel merito con ciò dimostrando di aver capito le ragioni della chiamata.

L'indeterminatezza della causa petendi non è essenziale ai fini dell'atto di citazione in quanto la sua mancanza, nel caso peraltro sanata dall'atto di costituzione in giudizio, non determina incertezza assoluta sull'oggetto della domanda.

RESPONSABILITÀ CONTABILE --> AZIONE --> CITAZIONE --> INDETERMINATEZZA --> INDICAZIONE DEL RIPARTO TRA CORRESPONSABILI

Qualora l'organo requirente abbia puntualmente circostanziato i motivi dell'accusa e le condotte illecite a ciascuno attribuite, a nulla rileva la rimessione al Collegio del compito di ripartire l'entità del pregiudizio in capo ai... _OMISSIS_ ...aver valutato la misura del concorso di ciascuno nella produzione delle conseguenze dannose dell'illecito.

La giurisprudenza contabile è ormai unanime nel ritenere che la mancata ripartizione del danno non costituisce una causa di nullità della citazione per indeterminatezza della stessa allorquando sia possibile evincere, dal tenore dell’atto, la valutazione del requirente in ordine all’apporto di ciascun convenuto nella determinazione causale.

La mancata ripartizione del pregiudizio erariale tra i presunti responsabili non è causa di nullità/inammissibilità della citazione, costituendo la predetta ripartizione un’attribuzione del Collegio, che vi provvede indipendentemente dalle richieste esposte nella domanda, la quale potrebbe anche non contenere alcuna indicazione al riguardo.

Spetta al giudice contabile, tenuto conto di ogni apporto causativo del danno, anche se riconducibile a concorrenti mai chiamati ... _OMISSIS_ ...terminare le singole quote e somme da attribuire ai responsabili dell’indebito esborso subito dalla pubblica amministrazione. Ammissibile pertanto la domanda introduttiva anche se mancante della ripartizione, tra i convenuti, del danno addebitato dalla Procura indiscriminatamente agli stessi.

Con riferimento all’azione di responsabilità amministrativo-contabile, la citazione che non articoli la domanda in una compiuta indicazione dei singoli addebiti, non è nulla per indeterminatezza dell’oggetto, essendo sufficiente che essa indichi gli elementi di fatto in base ai quali determinare l’apporto causale da addebitare alla condotta di ciascun convenuto. Ciò in quanto, ai sensi dell’art.1, comma 1 quater, della l. 20/1994, compete poi al giudice provvedere alla ripartizione di che trattasi condannando ciascuno ”per la parte che vi ha preso”.

Non sussiste nullità della citazione per indeterminatezza o i... _OMISSIS_ ...à del quantum posto a carico dei singoli convenuti, qualora, seppur non numericamente indicata nel quantum per ciascun convenuto, la quota di danno imputabile a ciascuno di essi sia ricavabile (determinabile), mediante una semplice operazione matemetica (equazione).

Nei giudizi di responsabilità amministrativa che vedono coinvolti una pluralità di convenuti, tutti accomunati dalla identica natura omissiva delle condotte colpose, spetta in ogni caso al giudice di stabilire la quota del danno da porre a carico dei responsabili.

Laa citazione priva della ripartizione degli addebiti non è nulla per indeterminatezza dell'oggetto.

Non sussiste nullità per omessa indicazione del riparto di quote, qualora dalla citazione si desuma il criterio di riparto che il Pubblico Ministero ha inteso porre a base dell'addebito, sia pure in modo implicito (purché univoco), in relazione al contributo causale al danno di ognuno dei corresponsabili; ... _OMISSIS_ ...ogni precisazione sul contributo causale, il riparto si intende per quote uguali in capo ad ognuno dei convenuti.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.