Non può essere imputato al tecnico comunale che abbia curato l'espropriazione il fatto che in nessuna fase della procedura – anche a seguito dell'opposizione alla stima – abbia proceduto alla riliquidazione dell'indennità sulla base dei corretti criteri di stima, stante il fatto che nella procedura espropriativa spetta alla Commissione Provinciale Espropri o al collegio tecnico ex art. 21 TUEs rideterminare l'indennità provvisoria non accettata.
Non è responsabile di un'espropriazione fallita un funzionario pubblico che, pur non essendo il responsabile del procedimento espropriativo, né incombendo su di lui alcun obbligo giuridico relativo all'adozione del provvedimento finale espropriativo, né potendo agire per sollecitare il versamento...
_OMISSIS_ ...rminazione con la quale abbia chiesto all'Ufficio di Ragioneria di procedere al versamento dell'indennità provvisoria di espropriazione alla Cassa DD.PP..
Sono corresponsabili in solido i soggetti le cui azioni od omissioni - nell'ambito della catena causale che ha determinato l'insorgenza del danno per effetto della spoliazione subita a causa dell'irreversibile trasformazione del fondo per la realizzazione dell'intervento pubblico - abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno.
La responsabilità risarcitoria è imputabile in via solidale agli Enti che, con il proprio comportamento o con un proprio provvedimento amministrativo, abbiano concorso alla produzione dell'evento dannoso; rileva al riguardo l'art. 2055 cod. civ., il quale, nel prevede...
_OMISSIS_ ...idiche pubbliche.
Non può essere esclusa la responsabilità da espropri falliti in capo agli amministratori (Sindaco e assessore competente) che si siano trovati nella pienezza delle loro funzioni quando le opere furono completate.
Le condotte reiteratamente omissive concorrono tutte alla produzione del danno; ciò non significa, peraltro, che non si valorizzino talune delle circostanze evidenziate dagli appellanti ai fini della determinazione della misura del danno in concreto addebitabile ad essi.
Il Giudice contabile ha l'obbligo, nel decidere sulla responsabilità dei soggetti convenuti in giudizio, di tenere conto anche in astratto degli eventuali concorsi causali, nella produzione del nocumento erariale, di altri dipendenti o agenti...
_OMISSIS_ ...soggetti assolti nel medesimo giudizio, a tal fine provvedendo alla riduzione dell'addebito in favore delle parti in causa per le quali sussistono gli estremi della condanna, nei limiti delle quote corrispondenti all'effettiva rilevanza causale della loro condotta singolarmente considerata.
Una volta individuati, sulla base dei risultati rivenienti dalla cosiddetta prova di resistenza, espressione del noto principio penalistico della “conditio sine qua non”, gli antecedenti senza i quali il nocumento erariale non si sarebbe certamente verificato, tutte le voci di pregiudizio che siano diretta ed immediata conseguenza del contegno antigiuridico in parola, sebbene maturate nel corso del tempo, non possono che essere ascritte al soggetto o ai soggetti che hanno provocat...
_OMISSIS_ ...i successivi interventi di salvaguardia dei beni giuridici intestati all'Amministrazione.
Il giudice contabile, nel vagliare l'imputabilità del danno erariale alla condotta del convenuto, può accertare la partecipazione causativa all'evento anche di soggetti rimasti estranei al processo, valutando in modo virtuale il quantum ascrivibile a comportamenti di terzi, anche se non chiamati in giudizio, così da evitare che i primi debbano sopportare il peso di un risarcimento che invece sarebbe spettato anche ad altri. A maggior ragione ciò vale ove si ritenga che il danno erariale sia stato causato anche dalla condotta di soggetti nel frattempo deceduti.
Il giudice contabile può accertare la partecipazione causativa all'evento anche di soggetti r...
_OMISSIS_ ... tempo dall'irreversibile trasformazione del bene, comportante un aggravio di spesa, in termini di interessi e rivalutazione, ciò non può essere posto a carico dei soggetti di cui è accertata la responsabilità per non avere concluso il procedimento, in quanto all'evidenza incolpevoli di detto maggiore esborso.
La parte di danno ascrivibile alla parte di cui è accertata la responsabilità va determinata considerando anche la concorrenza causale di più condotte negligenti.
La misura complessiva del danno risarcibile può ridursi, in considerazione dell'apporto concausale alla produzione dello stesso di altri soggetti, non convenuti in giudizio.
Correttamente la misura del risarcimento è addebitata a ciascun soggetto ...
_OMISSIS_ ...ione di ciascuno alla produzione del danno in ipotesi di colpa grave (art. 1, commi 1 e 1 quater, della legge n. 20 del 1994), tenendo conto non solo del periodo di servizio da ciascuno espletato (e della contestuale condotta omissiva) ma anche (a scomputo) del contributo causale di soggetti deceduti o non chiamati in giudizio.
Dalla piana lettura delle disposizioni normative di cui alla L. n. 865/71 (vigenti ratione temporis), è agevole ritenere che è contraria al “buon andamento” della P.A. ogni interpretazione incentrata sulla segmentazione dell'azione amministrativa atteso che questa è orientata, invece, ad unico fine senza artificiosa “compartimentalizzazione stagna” delle competenze di ciascuno dei soggetti coinvolti nel procedimento...
_OMISSIS_ ...ll'adozione dei provvedimenti (decreto di occupazione d'urgenza / decreto di esproprio) in materia, rispetto all'addebito consistente nell'omissione gravemente colposa degli atti endo procedimentali necessari all'emanazione dei provvedimenti finali.
Occorre tenere debito conto nella valutazione della quota di danno da addebitare, con la precisazione che non si tratta di riduzione del danno cagionato ma di valutazione dei singoli apporti concausali nella produzione dello stesso, della parte del danno diretta conseguenza di scelte comportamentali addebitabili ad altri soggetti non evocati a tale specifico titolo.
L'art. 1 quater l. 20/1994 consente al giudice contabile di modulare, se del caso, il quantum debeatur, ossia di determinare il danno da imputare a cia...
_OMISSIS_ ...;che i convenuti debbano sopportare per intero il peso di un risarcimento che invece sarebbe spettato anche ad altri se ritualmente chiamati in giudizio.
Ai fini della determinazione del quantum da porre concretamente a carico del soggetto di cui è accertata la responsabilità, va tenuto conto sia del ruolo causale svolto da altri organi e dipendenti dell'ente che di altri fattori che hanno fatto lievitare l'ammontare del danno. Invero, nell'ambito di un procedimento complesso quale l'espropriazione per la realizzazione di opere pubbliche vi è la necessità di una interazione, ai fini del raggiungimento del fine voluto dalla legge, tra la componente politica e quella burocratica, da identificarsi nel tecnico comunale o, in sua assenza, del segre...
_OMISSIS_ ...duto e che la Procura non abbia ritenuto sussistenti i presupposti per l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti degli eredi, non esclude l'applicazione del principio generale di ripartizione dell'addebito secondo l'apporto causale da ciascuno dato alla produzione del danno.
Nella liquidazione del danno complessivo occorre tener conto della condotta dei soggetti che, anche se non evocati o rimasti del tutto estranei al giudizio, pur avendone il potere-dovere, nessuno sforzo di diligenza e di attenzione hanno profuso nel ricercare eventuali soluzioni transattive o conciliative della lite insorta per il risarcimento dei danni, e che abbiano potuto contribuire in qualche misura alla determinazione del danno patrimoniale, attesa l'incidenza concausale della plural...
_OMISSIS_ ...ll'applicazione del principio di equivalenza delle cause e del principio di parziarietà, immanente in materia di responsabilità amministrativa.
L'importo contestato quale pregiudizio va decurtato di una percentuale a ragione del concorso nella causazione del danno di chi (non evocato in giudizio poiché deceduto), in violazione del compito specifico di vigilanza al medesimo intestato, non impedì il perfezionamento dell'illecito.
L'obbligazione risarcitoria gravante su ciascuno dei soggetti dei quali è accertata la responsabilità, in ipotesi di omessa conclusione della procedura, va determinata in proporzione alla durata dei rispettivi mandati rispetto al quinquennio previsto per il perfezionamento dell'esproprio e dunque al netto della qu...
_OMISSIS_ ... sono autonomamente valutabili ai fini dell'attribuzione delle quote di danno ai compartecipi sulla scorta dell'autonomia delle condotte e del carattere personale e parziario della responsabilità amministrativa; il giudice deve pertanto limitarsi a giudicare le quote di danno riferibili ai convenuti, restando ininfluente l'assenza in giudizio di altri probabili corresponsabili.
Il giudice contabile, nel vagliare l'imputabilità del danno erariale alle condotte dei convenuti, può accertare la partecipazione causativa all'evento anche di altri soggetti rimasti estranei al processo. In questa ipotesi si dovrà isolare la porzione di responsabilità addebitale al soggetto chiamato in giudizio, valutando astrattamente il quantum ascrivibile a comportamenti di te...
_OMISSIS_ ...otesi in cui sussista la partecipazione di altri soggetti nella causazione del danno e nel frattempo deceduti.
In ordine alla ripartizione dell'addebito deve ritenersi congruo il ricorso a criteri che tengano conto, quale espressione dell'apporto da ciascuno arrecato alla produzione del danno, da un lato della posizione rivestita in seno all'organizzazione comunale e dall'altro della permanenza nella carica.
Dall'importo complessivo costituente danno erariale da addebitare ai soggetti di cui è stata accertata la responsabilità, vanno detratte anche le quote di danno ascrivibili al comportamento di soggetti non citati in giudizio ma la cui responsabilità va accertata in via incidentale.
La mancata chiamata in giudizio di altri soggetti respons...
_OMISSIS_ ...zione di chi sia ritenuto responsabile di (almeno parte) del danno.
Sussistono giusti motivi per addivenire ad una riduzione dell'importo da porre a carico dei responsabili in considerazione dell'esistenza, certificata dagli atti acquisiti in esito all'istruttoria, di altri soggetti convenibili non chiamati in giudizio.
Il danno va ripartito tra i soggetti di cui è accertata la responsabilità, in ragione dell'apporto causale.
Il richiamo alla responsabilità di altri soggetti non costituisce giustificazione idonea ad escludere la gravità della condotta omissiva contestata.
Nella quantificazione del danno erariale da addebitare al soggetto di cui è accertata la reaponsabilità va tenuto conto dell'apporto causale di a...
_OMISSIS_ ...l'astratto apporto causale imputabile anche ad altri soggetti in carica nel periodo di legittima occupazione del terreno, anche se non chiamati in giudizio.
La ripartizione del danno in proporzione alla durata in carica di ciascun sindaco di cui è stata accertata la responsabilità in caso di omessa conclusione del procedimento, appare un criterio equo e razionale per quantificare le singole quote di danno.
Nel giudizio contabile risulta possibile tener conto di altri contributi causali alla produzione del danno da parte di soggetti non convenuti nel giudizio di primo grado, ma solo incidenter tantum e ai fini di una diversa ripartizione del danno stesso.
La somma quantificata a titolo di danno erariale va addebitata ai soggetti di ...
_OMISSIS_ ...imputate a ciascuno dei soggetti responsabili, in base alle rispettive attribuzioni, alla durata dell'incarico ed al contributo causale.
L'addebito del danno erariale in ipotesi in cui sia accertata la responsabilità di più soggetti, va effettuato sulla base della diversità dei ruoli funzionali ricoperti da ciascuno dei responsabili e durata dei relativi mandati.
Nella ripartizione del danno erariale tra più soggetti di cui è accertata la responsabilità, qualora vi sia una sostanziale inscindibilità causale (attiva o da omessa vigilanza), delle singoli posizioni nella produzione del danno derivante dal sostanziale abbandono della procedura espropriativa, può ritenersi equa una ripartizione in misura uguale tra tutti...
_OMISSIS_ ...sponsabile.
In sede di determinazione del danno erariale deve equitativamente tenersi conto del fatto che alla causazione dello stesso abbia contribuito anche la condotta di altri soggetti, anche se non può esserne affermata la responsabilità per mancanza di colpa grave o perché non convenuti in giudizio.
Nella quantificazione del danno erariale rileva, in termini riduttivi, l'astratto apporto causale alla produzione del danno medesimo che può essere imputato a soggetti non citati nel giudizio di responsabilità.
Nel calcolo del danno erariale da imputare ai soggetti di cui è accertata la responsabilità, deve tenersi conto del concorso di altre persone nella produzione del danno medesimo.
Nella quant...
_OMISSIS_ ...l comportamento anch'esso omissivo, di soggetti estranei al processo.
Alla luce del disposto dell'articolo 1, comma 1 quater, introdotto nella L. n. 20/1994, dall'articolo 3, comma 1, del D.L. n. 543/1996, convertito, con modificazioni, nella L. n. 639/1996, in ipotesi di “fatto commesso da più persone” occorre valutare le “singole responsabilità”, giudicando ciascuno “per la parte che vi ha preso”.
Ai fini della ripartizione del danno erariale, conseguente nel caso di specie all'omessa conclusione della procedura espropriativa, occorre considerare il diverso ruolo funzionale dei soggetti ritenuti responsabili rispetto al dovere di servizio di procedere, nei termini di legge, al perfezionamento dell'esproprio.
...
_OMISSIS_ ...le ed alla competenza riferibile agli stessi.
Nell'ambito di un giudizio di responsabilità la valutazione della colpa in concreto, per cui assume rilevanza il rapporto di contraddizione tra la volontà del soggetto e le norma, cioè l'atteggiamento antidoveroso della volontà, ha consentito di modellare la colpa secondo le diversità dei casi in base alla maggiore o minore antidoverosità del comportamento del soggetto; ciò assume rilevanza ai fini della ripartizione dell'entità del danno risarcibile da rapportare al grado di colpa.
In mancanza di ogni precisazione in citazione, il riparto della responsabilità deve effettuarsi in parti uguali tra sindaco, assessore e tecnico.
La responsabilità deve essere ...
_OMISSIS_ ...annoso.
RESPONSABILITÀ CONTABILE --> SOGGETTI --> APPORTO CAUSALE --> CESSAZIONE DEL MANDATO
Se alla data di scadenza dei termini della procedura espropriativa il soggetto che era stato Sindaco fino ad alcuni anni prima, già da molto tempo non aveva più alcun potere di controllo o di impulso sulla vicenda espropriativa, è evidente che la sua condotta risulta oggettivamente priva di influenza etiologica rispetto all'evento dannoso, a nulla rile...