La responsabilità del direttore lavori per l'occupazione illegittima e danni arrecati a terreni privati

Non è invocabile la responsabilità dei direttori dei lavori, per i danni causati a proprietà privata nel corso dell'esecuzione dei lavori (smottamenti, allagamenti, interclusioni), non derivanti da carenze e difetti di profettazione, ma esclusivamente dalla condotta negligente ed improvvida dell’Impresa appaltatrice che non abbia dato nessun riscontro ed esecuzione agli ordini di servizio emessi dal direttore dei lavori che ha assunto tutte le necessarie iniziative dirette a precisare la anomala condotta dell’impresa.

Sussistenza la giurisdizione contabile sulle condotte dannose per l’erario poste in essere dal professionista privato nominato direttore dei lavori pubblici nonché progettista degli stessi lavori, in quanto allo stesso sono devoluti compiti e funzioni che comportano l’esercizio di poteri autoritativi nei confronti dell’appaltatore.

E' responsabile il professionista privato nominato direttore dei l... _OMISSIS_ ...competente alla redazione del progetto e perizia di variante che abbia omesso di redigere il piano particellare concernente l’individuazione delle diverse particelle interessate dal tracciato dell'opera, rispetto alle quali si è determinata l’occupazione di fatto con la realizzazione dell’opera stessa ed irreversibile trasformazione dei fondi in danno dei proprietari.

Le parti di terreno privato illecitamente trasformate la cui estensione, per esiguità, è da ritenersi tutt’altro che rilevante se vista nel quadro dell’intervento complessivo, non possono rappresentare entità immobiliari tali da giustificare una censura di grave quanto inescusabile negligenza professionale nei confronti del direttore dei lavori, al quale non si può pertanto imputare alcuna responsabilità per la condotta osservata nell’esecuzione dei compiti assegnati e nell’adempimento degli obblighi di servizio da essi derivanti.

Se ... _OMISSIS_ ...ione di opera pubblica è derivata l’irreversibile trasformazione di un suolo privato, senza che il direttore dei lavori abbia individuato lo stesso come terreno da occupare ed abbia provveduto ad inserirlo in un regolare un piano particellare di esproprio, così da consentire alla P.A. di provvedere agli adempimenti di sua competenza, ne consegue che detto professionista ha disimpegnato le funzioni di direttore dei lavori con un riprovevole grado di diligenza professionale senz’altro riconducibile alla colpa grave e quindi con una condotta senz’altro fonte del pregiudizio subito dai proprietari ablati e parimenti causa del danno erariale.

Il direttore dei lavori è responsabile qualora i lavori a cui è preposto non siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto e non provveda ad adottare i provvedimenti idonei ad assicurare che l'andamento dei lavori proceda secondo la regola d'arte.

... _OMISSIS_ ...sabilità del direttore dei lavori nell'ipotesi di occupazione, da parte dell'impresa, di una diversa e maggiore superficie rispetto al progetto iniziale; ciò in quanto è detto soggeto a dover sorvegliare la costruzione di un'opera e segnalare all'organo comunale deputato all'adozione degli atti necessari, l'eventuale occupazione da parte dell'impresa di aree non previste nel progetto originale.

Una volta individuata nell’insufficienza dei fondi disponibili per le espropriazioni la causa che non ha permesso di portare a compimento la procedura ablatoria, vanno dichiarati esenti da responsabilità il direttore dei lavori e l'ingegnere Capo che abbiano tempestivamente e diligentemente richiamato l'attenzione degli amministratori sulla necessità di trovare adeguata copertura ai maggiori oneri espropriativi; non emerge infatti, in tale evenienza, alcuna violazione degli specifici obblighi di servizio inerenti le loro funzioni che possa essere concau... _OMISSIS_ ...ata con il mancato perfezionamento delle procedure espropriative.

Sussiste responsabilità del direttore dei lavori per il danno conseguente alla realizzazione di un'opera (nel caso di specie pista ciclabile), in difformità al progetto approvato e della conseguente occupazione di porzioni di territorio (nel caso di specie area demaniale), diverse da quelle in origine previste.

Alla luce del disposto di cui agli articoli 322 della L. n. 2248/1865, allegato F, nonché 5 e 20 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, sussiste la responsabilità del direttore dei lavori, per essere la condotta connotata da colpa grave, che abbia omesso, in sede di consegna dei lavori, di effettuare la preliminare verifica del progetto con riferimento allo stato dei luoghi, e che non abbia sospeso, in attesa di perizia di variante, la consegna, “riscontrando difformità tra il progetto e le condizioni necessarie per la sua esecuzione... _OMISSIS_ ...
Va riconosciuta la responsabilità dei direttori dei lavori che non abbiano evidenziato l'abusiva occupazione di terreno, qualora l’Ente abbia occupato una superficie eccedente non ricompresa nel piano parcellare allegato alla dichiarazione di pubblica utilità, secondo il progetto redatto dagli stessi direttori dei lavori; trattasi di comportamento omissivo-negligente ed assolutamente non giustificabile per dei professionisti.

Dell'accertamento della disponibilità delle aree risponde il direttore lavori, indipendentemente dalla mancanza di un rapporto d'impiego in senso stretto ed anche quando dette funzioni siano affidate a privati estranei agli uffici tecnici dell'ente pubblico (ai quali normalmente competono) e non appartenenti all'organizzazione diretta della pubblica amministrazione.

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.