Ai fini della tempestività dell'opposizione alla stima, deve tenersi conto, per effetto della nota decisione della Corte Costituzionale n. 477 del 2002, della data di consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario, con la quale risulta valorizzato l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo di un procedimento notificatorio parzialmente sottratto ai suoi poteri di impulso.