APPROPRIAT USURP

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Riparto di giurisdizione in tema di occupazione illegittima appropriativa ed usurpativa di aree private da parte della p.a.

Sussiste la giurisdizione del G.A. sulla richiesta di condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima occupazione e dell'irreversibile trasformazione del terreno, ogni volta che gli atti del procedimento ablativo intrapreso dall'ente siano venuti comunque meno perché annullati; rientrano invece nella giurisdizione ordinaria le domande risarcitorie e restitutorie relative ad occupazione usurpativa, intesa come occupazione di un fondo in assenza di provvedimento ablatorio.

Condizioni di attribuzione delle controversie per occupazione appropriativa alla giurisdizione del G.A.

Sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie risarcitorie per l'occupazione appropriativa iniziate a partire dal 10 agosto 2000, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998, art. 34 come riformulato dalla L. n. 205 del 2000, art. 7 non già perché la dichiarazione di pubblica utilità sia di per sé idonea ad affievolire il diritto di proprietà, ma perché ricomprese nella giurisdizione esclusiva in materia urbanistico – edilizia

Danno alla proprietà residua per occupazione acquisitiva di porzione di area irreversibilmente trasformata: giurisdizione

Del danno alla proprietà residua conseguente ad intervenuta occupazione acquisitiva di porzione di area irreversibilmente trasformata, conosce il GO; ciò in quanto il risarcimento di un danno non è riconducibile a provvedimenti emessi dalla P.A. nell'esercizio del pubblico potere, bensì derivante da una situazione di mero fatto creatasi per effetto dell’attività della P.A. medesima, asseritamente lesiva del diritto soggettivo di proprietà, in particolare del diritto di godimento

Attribuzione giurisdizionale delle controversie in materia di occupazione appropriativa (art. 53 D.P.R. 327/2001)

Le controversie risarcitorie per il danno da occupazione appropriativa sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 53 se la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta a partire dal 1 luglio 2003, data di entrata in vigore del T.U. delle espropriazioni.

Il risarcimento dei danni da occupazione appropriativa rientra nella competenza del tribunale

Estendere la competenza della Corte d'Appello (in unico grado), prevista espressamente ed esclusivamente per la determinazione dell'indennità di occupazione legittima e di espropriazione, alla diversa domanda di risarcimento del danno derivante da occupazione appropriativa, che rientra nella ordinaria competenza del Tribunale (ex art. 9 c.p.c.), comporterebbe sottrarre l'azione risarcitoria al giudice naturale precostituito per legge, con violazione dell'art. 25 della Costituzione.

Risarcimento del danno ed eventuali obblighi restitutori per occupazione usurpativa: giurisdizione e competenza

Le domande risarcitorie e restitutorie relative a fattispecie di occupazione usurpativa rientrano nella giurisdizione ordinaria.

Giurisdizione sull'azione risarcitoria relativa all'occupazione usurpativa da parte della P.A.

Appartiene al GO la domanda di risarcimento del danno riguardante un’ipotesi di occupazione c.d. “usurpativa”, ossia realizzata al di fuori di un normale procedimento espropriativo, per essersi realizzata in assenza di una preventiva dichiarazione di pubblica utilità finalizzata all’acquisto a titolo originario del bene in capo all’ente.

Occupazione usurpativa: configurazione della fattispecie e giurisdizione

La fattispecie di occupazione usurpativa, su cui vi è giurisdizione del giudice ordinario, si verifica solo nell’ipotesi di appropriazione del bene in totale assenza del provvedimento amministrativo.

Occupazione usurpativa spuria: configurazione della fattispecie e giurisdizione

Restano riservate al giudice ordinario le controversie in tema di restituzione del terreno e risarcimento dei danni da occupazione usurpativa, che ricorre nei casi di mancanza materiale o giuridica della dichiarazione di pubblica utilità.

Il superamento giurisdizionale della distinzione tra occupazione acquisitiva e acquisizione usurpativa

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario l’azione risarcitoria/restitutoria relativa alla fattispecie qualificabile come “occupazione usurpativa”, ovvero come manipolazione del fondo di proprietà privata in assenza di dichiarazione di pubblica utilità, mentre restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le questioni relative alle altre ipotesi di abusiva occupazione di aree private per finalità pubbliche, ascrivibili alla figura della occupazione appropriativa

Giurisdizione sul risarcimento danni da accessione invertita od occupazione illegittima da parte della P.A.

Alla luce delle pronunce della Corte Cost. n. 204/2004 e 191/2006, che riconducono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i comportamenti che siano espressione, anche in via mediata, dell’esercizio di pubblico potere, devono considerarsi incluse in detta giurisdizione esclusiva le controversie relative ad una c.d. occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato, che abbia avuto luogo sulla base di un atto implicante dichiarazione di p.u.

Le controversie relative ad occupazione acquisitiva o appropriativa di suolo privato sono di competenza del G.A.

A seguito delle sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006 della Corte cost. che hanno dichiarato la parziale illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 34 d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dall'art. 7 della l. 205 del 2000 e dell'art. 53 del D.P.R. 327/2001, la domanda di risarcimento del danno derivante dalla c.d. occupazione espropriativa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

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