OTTEMPERANZA

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Il «giusto procedimento»: la partecipazione dei destinatari del provvedimento

Le garanzie partecipative previste dalla legge n. 241/1990 sono ormai il minimum sotto il quale non è più possibile scendere perché una volta acquisita, con consapevolezza e maturità, la cultura della legalità procedimentale non è più possibile tornare indietro.

Le garanzie partecipative nell'accordo di programma

Le garanzie partecipative di cui alla L. n. 241/90 - e a maggior ragione di cui al vigente t.u. espropriazioni - vanno osservate anche allorché l’Amministrazione utilizzi lo strumento dell’accordo di programma (o della conferenza di servizi), trattandosi di modelli procedimentali che non esimono dall'individuazione di tempi e modi per consentire la partecipazione del privato.

Decreto di esproprio e garanzie partecipative

L’amministrazione espropriante non deve dare l’avviso di inizio del procedimento in previsione dell’emanazione dei decreti di occupazione d’urgenza e di esproprio, ponendosi tali provvedimenti, rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità, in posizione servente e meramente esecutiva, con la conseguenza che alcun serio apporto collaborativo potrebbe dare il privato espropriando.

La partecipazione del proprietario al procedimento di acquisizione coattiva sanante

Nel procedimento di acquisizione sanante deve essere garantito il contraddittorio con la parte privata interessata, che dovrà tempestivamente essere avvisata dell’avvio del procedimento nonché della possibilità di avvalersi di un proprio consulente privato, che potrà assisterla, particolarmente nella fase inerente la determinazione dell’indennizzo, in modo da pervenire ad una soluzione condivisa tra le parti, al fine di evitare l’insorgenza di ulteriore ...

Le garanzie partecipative nell'annullamento del nulla osta paesaggistico

La menzione nel nullaosta paesaggistico che l’atto sarà trasmesso alla soprintendenza per le verifiche previste dalla legge non è equiparabile alla comunicazione di avvio del procedimento preordinato all'eventuale annullamento del nullaosta.

Giusto procedimento: l'art.10 BIS L. 241/90

La natura giuridica della segnalazione certificata di inizio attività - che non è una vera e propria istanza di parte per l'avvio di un procedimento amministrativo poi conclusosi in forma tacita, bensì una dichiarazione di volontà privata di intraprendere una determinata attività ammessa direttamente dalla legge - induce ad escludere che l'autorità procedente debba comunicare al segnalante l'avvio del procedimento o il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della l ...

L'apposizione del vincolo culturale in contraddittorio con i privati

Deve ritenersi illegittimo il decreto con cui il Direttore Generale del Ministero per i beni culturali o ambientali che appone un vincolo indiretto ex art. 21 L.1 Giugno 1939 n. 1089 su aree di proprietà privata, nel caso in cui l’adozione di detto decreto non sia stata preceduta dalla comunicazione agli interessati dell’avviso di avvio del procedimento.

Rendita catastale delle banchine delle aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale

La legge di stabilità per l’anno 2018, n. 205/2017, di cui all’articolo unico, commi 578-581, tende ad escludere dalle categorie catastali del gruppo “D” a decorrere dal 1/1/2020 le banchine ed aree scoperte nell’ambito dei porti marittimi, ancorchè in concessione amministrativa a privati, che saranno da iscrivere nella categoria particolare E/1.

Accatastamento degli impianti di rigassificazione nel mare territoriale

La legge di stabilità per l’anno 2018, n. 205/2017, di cui all’articolo unico, comma 728, detta disposizione per l’applicazione dell’IMU per i rigassificatori ubicati nel mare territoriale prevedendo l’assoggettabilità dell’imposta alla sola porzione del manufatto destinata ad uso abitativo e di servizi civili. La disposizione tende a fare chiarezza sull’assoggettabilità ad IMU di tali manufatti, atteso che detti immobili, al momento, non sono accatastabili.

La normativa in tema di accatastamento dei fabbricati rurali

Il D.M. 2 gennaio 1998, n. 28 ha specificato che le modalità da seguire per l’accatastamento sono quelle ordinariamente previste per i fabbricati urbani. Devono quindi essere prodotti: il tipo mappale per l’inserimento in mappa del perimetro del fabbricato, redatto con la procedura PREGEO 10 da parte di un tecnico professionista abilitato; la dichiarazione delle unità immobiliari per il censimento al catasto urbano, redatto con la procedura DOCFA 4 sempre da parte di un tecnico abilitato.

Evoluzione normativa sui criteri di accatastamento dei fabbricati rurali conseguenti alle pronunce della Corte di Cassazione

Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, ha sciolto i dubbi in tema di censimento catastale dei fabbricati rurali, optando per la posizione assunta dalla Corte di Cassazione, stabilendo che gli immobili per potere beneficiare delle agevolazioni fiscali per le costruzioni rurali devono essere inquadrati nelle categorie catastali A/6 o D/10 (cfr. art. 7, comma 2bis).

Modalità di accertamento della categoria catastale dei fabbricati rurali

Per l'attuazione del processo di variazione della categoria catastale per i fabbricati rurali già censiti con effetto retroattivo all’ultimo quinquennio c’è stata una interferenza normativa tra il D.L. 70/2011 e il D.L. 201/2011: con l’entrata in vigore della seconda norma ed in particolare con l’emanazione del D.M. economia e finanze 26/7/2012, ivi previsto, sono state stabilite le modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità.

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