Rendita catastale delle banchine delle aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale

La legge di stabilità per l’anno 2018, n. 205/2017, di cui all’articolo unico, commi 578-581, tende ad escludere dalle categorie catastali del gruppo “D” a decorrere dal 1/1/2020 le banchine ed aree scoperte nell’ambito dei porti marittimi, ancorchè in concessione amministrativa a privati, che saranno da iscrivere nella categoria particolare E/1.
Si è, ovviamente in attesa delle direttive ministeriali attuative, che, stante la finalità della norma, porterebbe direttamente ad intervenire sulla sola variazione della categoria catastale di pertinenza, senza, di norma, riflessi sull’entità della rendita iscritta in catasto.

Legge 27/12/2017, n. 205 - art. 1 commi 578 ss.

578. A decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti di rilevanza economica nazionale e internazionale di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all'allegato A[ Allegato A (Allegato implici... _OMISSIS_ ...ostituito dall'art. 7, comma 1, D.Lgs. 4/8/2016, n. 169.
1) Autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale - Porti di Genova, Savona e Vado Ligure.
2) Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale - Porti di La Spezia e Marina di Carrara.
3) Autorità di sistema portuale del mar tirreno settentrionale - Porti di Livorno, Capraia, Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo.
4) Autorità di sistema portuale del mar tirreno centrosettentrionale - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta.
5) Autorità di sistema portuale del mar tirreno centrale - Porti di Napoli, Salerno e Castellamare di Stabia.
6) Autorità di sistema portuale dei mari tirreno meridionale e jonio e dello stretto - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di
Palmi, Villa San Giovanni, Messina, Milazzo, Tremestieri, Vibo Valentia e Reggio Calabria.
7) Autorità di sistema portuale del mare di Sard... _OMISSIS_ ...rti di Cagliari, Foxi-Sarroch, Olbia, Porto Torres, Golfo Aranci, Oristano, Portoscuso-Portovesme e Santa Teresa di Gallura (solo banchina commerciale).
8) Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale - Porti di Palermo, Termini Imerese, Porto Empedocle e Trapani.
9) Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale - Porti di Augusta e Catania.
10) Autorità di sistema portuale del mare adriatico meridionale - Porti di Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli.
11) Autorità di sistema portuale del mar Ionio - Porto di Taranto.
12) Autorità di sistema portuale del mare adriatico centrale - Porto di Ancona, Falconara, Pescara, Pesaro, San Benedetto del Tronto (esclusa darsena turistica) e Ortona.
13) Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centro-settentrionale - Porto di Ravenna.
14) Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale - Porti di Venezia e Chioggia.
1... _OMISSIS_ ...sistema portuale del mare Adriatico orientale - Porto di Trieste.] annesso alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, adibite alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 1 dell'articolo 16 della medesima legge, le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie, nonchè i depositi ivi ubicati strettamente funzionali alle suddette operazioni e servizi portuali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, anche se affidati in concessione a privati. Sono parimenti censite nella categoria E/1 le banchine e le aree scoperte dei medesimi porti adibite al servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Ai fini della sussistenza del requisito della stretta funzionalità dei depositi, diversi da quelli doganali, alle operazioni e ai servizi portuali di cui al presente comma, si fa riferimento alle autorizzazioni rilasciate dalla competente Autorità di sistema portuale ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della citata legge n. 84 del 19... _OMISSIS_ ...F| 579. Gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 578, ovvero i loro concessionari, a decorrere dal 1° gennaio 2019, possono presentare atti di aggiornamento, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la revisione del classamento degli immobili già censiti in categorie catastali diverse dalla E/1, nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 578. Per gli immobili destinati a deposito, diversi da quelli doganali, l'intestatario, ovvero il concessionario, allega all'atto di aggiornamento apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine all'utilizzazione dei depositi per le operazioni e i servizi portuali di cui al comma 578, in base ad autorizzazione della competente Autorità di sistema portuale. Resta fermo l'obbligo di dichiarare in catasto, ai sensi dell'articolo 20 del regio decreto-... _OMISSIS_ ... 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, le variazioni che incidono sul classamento e sulla rendita catastale degli immobili, anche in relazione alla perdita del requisito di stretta funzionalità degli stessi alle operazioni e ai servizi portuali di cui al comma 578. In deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al presente comma le rendite catastali rideterminate in seguito alla revisione del classamento degli immobili nel rispetto dei criteri di cui al comma 578 hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

580. Per le dichiarazioni di cui all'articolo 28 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, relative agli immobili di cui al comma 578, presentate in catasto nel corso del 2019, non si applicano i criteri di ... _OMISSIS_ ...i determinazione delle rendite di cui al comma 578. Per gli immobili dichiarati ai sensi del presente comma, alla revisione del classamento secondo i criteri di cui al comma 578 provvede d'ufficio l'Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2020, fermo restando la possibilità da parte degli intestatari catastali degli immobili di cui presente comma, ovvero dei concessionari, di presentare atti di aggiornamento di cui al comma 579. Le rendite rideterminate d'ufficio dall'Agenzia delle entrate di cui al presente comma hanno effetto dal 1° gennaio 2020.

581. Gli immobili o loro porzioni, diversi da quelli di cui al comma 578, che sono destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni e ai servizi portuali di cui al medesimo comma, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle d... _OMISSIS_ ...l censimento catastale nelle categorie del gruppo E restano, comunque, escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto e alla crocieristica, per la quale resta fermo quanto disposto dal secondo periodo del comma 578.

582. A decorrere dall'anno 2020, il contributo annuo a titolo di compensazione del minor gettito nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2020, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2020, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, e a quelle
già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019. Entro il 30 a... _OMISSIS_ ...uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, si procede, nel limite del contributo annuo previsto nell'importo massimo di 9,35 milioni di euro, alla rettifica in aumento o in diminuzione dei contributi erogati ai sensi dei periodi precedenti, a seguito della verifica effettuata sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2021, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, concernenti le rendite definitive, determinate sulla base degli atti di aggiornamento presentati nel corso dell'anno 2019 ai sensi del comma 579, ovvero d'ufficio ai sensi del comma 580, nonchè quelle già iscritte in catasto dal 1° gennaio 2019.