I termini delle occupazioni d'urgenza e delle dichiarazioni di pubblica utilità in corso alla data di entrata in vigore delle L. 1 marzo 1985, n. 42, L. 29 febbraio 1988, n. 47, L. 20 maggio 1991, n. 158 sono stati da dette leggi prorogati automaticamente di cinque anni e con effetto retroattivo, ai sensi della L. 1 agosto 2002, n. 166, art. 4.