SCREENING VIA VAS

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La valutazione di impatto ambientale nell'ambito dell'esercizio di attività estrattive

Un'analisi dell'impatto ambientale connesso alla dismissione delle opere e degli impianti destinati alla attività di coltivazione mineraria non può ritenersi esigibile nello studio di impatto ambientale prodotto ai fini della v.i.a. necessaria per la concessione di coltivazione mineraria, dato il lungo lasso di tempo intercorrente tra v.i.a. e conclusione dell'attività estrattiva e la possibilità che si rendano disponibili tecniche più efficaci dal punto di vista ambientale.

La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di piani e programmi urbanistici

La VAS è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale. E' una procedura finalizzata a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall'adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente.

La verifica dell'impatto ambientale di piani e programmi urbanistici

È incostituzionale la legge regionale che, in materia di valutazione di impatto ambientale, prevede un regime di pubblicità più restrittivo rispetto alla normativa statale, non contemplando la pubblicazione della richiesta di assoggettamento del progetto a v.i.a. nell'albo pretorio dei Comuni interessati.

Valutazione dell'impatto ambientale di opere ed interventi urbanistici: casistica

La v.i.a. deve ritenersi necessaria per ogni tipo di centro commerciale che risponda alle caratteristiche indicate dal D.Lgs 114/1998, indipendentemente dalle sue dimensioni.

Valutazione dell'impatto ambientale derivante da varie tipologie di impianti di produzione e trasformazione

Il concetto di impianto rilevante ai fini della VIA e dell'AIA è essenzialmente oggettivo e tecnico e non dipende quindi dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, e all’incontro voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.

V.I.A.: pareri, presupposti e rapporto con il Titolo Peasaggistico

Per le opere autorizzate prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006, le procedure di v.i.a. e di a.i.a. erano separate, pertanto le questioni relative all'a.i.a. non sono di competenza della Commissione Tecnica V.I.A., che, di conseguenza, non può esprimere pareri sulle prescrizioni contenute del decreto a.i.a..

Leggi e normative regionali sulla valutazione dell'impatto ambientale di piani e progetti

La «tutela dell’ambiente» rientra nelle competenze legislative esclusive dello Stato e, pertanto, le disposizioni legislative statali adottate in tale ambito fungono da limite alla disciplina che le Regioni, anche a statuto speciale, dettano nei settori di loro competenza, essendo ad esse consentito soltanto eventualmente di incrementare i livelli della tutela ambientale, senza però compromettere il punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato

Lo screening preliminare dell'opera e la verifica di assogettabilità alla procedura di V.I.A.

La procedura preliminare di screening prevista dall’art.20 del d.lgs. n.152 del 2006 persegue lo scopo di verificare l’assogettabilità di un’opera alla procedura di VIA, nel senso che ove l’opera abbia un’astratta rilevanza nel contesto ambientale, per essere ricompresa negli elenchi allegati alla legge, la verifica preliminare serve a incanalare un progetto verso la valutazione vera e propria dell’impatto ambientale, o diversamente, ove l’opera risulti priva di rilevanza, di esentarlo dalla VIA

Le norme in materia di V.INC.A. (art. 5 D.P.R. 357/1997)

Il piano paesaggistico non deve essere sottoposto a V.INC.A., in quanto esso ha la finalità di evitare la negativa incisione sui luoghi dal punto di vista paesaggistico e quindi di tutelarne l'integrità.

Discrezionalità tecnica ed amministrativa della P.A. nelle valutazioni di compatibilità ambientale

Le valutazioni di compatibilità ambientale costituiscono espressione paradigmatica della discrezionalità tecnica della P.A. non suscettibile di sindacato in sede di legittimità in assenza di incongruenze istruttorie e motivazionali.

Valutazione di impatto ambientale, cumulo tra progetti

La valutazione cui l’Amministrazione è chiamata in relazione alla sottoposizione a VIA di una modifica progettuale non può esaurirsi nell’esame della modifica proposta quale fatto a sé stante, avulso dal contesto edilizio e ambientale di fondo, bensì deve tenere conto della sua interazione con gli insediamenti preesistenti.