DISTANZE LEGALI

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Prevalenza del D.M. 1444/1968 sui successivi regolamenti locali

L'art. 9 D.M. 1444/1968, essendo stato emanato su delega dell'art. 41-quinquies legge 1150/1942 ha efficacia di legge dello Stato, sicché le sue disposizioni in tema di limiti inderogabili di densità, altezza e distanza tra i fabbricati prevalgono sulle contrastanti previsioni dei regolamenti locali successivi, ai quali si sostituiscono per inserzione automatica.

Esonero dal rispetto delle distanze legali per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche

Le norme che prescrivono determinate distanze per l'apertura di vedute dirette e balconi non possono trovare applicazione, per la espressa previsione dell'art. 905, terzo comma, c.c., quando tra i due fondi vicini vi sia una via pubblica; gli stessi principi valgono anche quando la strada non separa i due fondi, non essendo necessario che i due fondi si fronteggino essendo sufficiente che essi siano confinanti con la via pubblica, indipendentemente dalla loro reciproca collocazione.

La distanza legale dal confine: il principio della prevenzione temporale (art. 873 Cod. Civ.)

Il principio di “prevenzione” in materia di distanze dai confini postula che il confinante che costruisce per primo viene a condizionare la scelta del vicino che voglia a sua volta costruire.

Diretta applicabilità ai rapporti tra privati delle norme statali e locali in materia di distanze

Le norme in materia di distanze contenute nel DM 1444 del 1968 sono direttamente precettive anche nei rapporti tra privati, non potendo le stesse essere intese come prescrizioni rivolte al solo organo pianificatore.

La sopraelevazione costituisce nuova costruzione ai fini del rispetto della normativa sulle distanze legali

La disposizione di cui all'art. del 9 DM 1444/1968 è applicabile non solo alle nuove costruzioni, ma anche alle sopraelevazioni di edifici esistenti, in ragione della sua finalità di tutela della salubrità, ed al tale riguardo è esclusa ogni discrezionalità valutativa del giudice circa l'esistenza in concreto di intercapedini e di condizioni di pregiudizio alla salubrità dei luoghi, stante la sua portata generale, astratta e inderogabile.

L'ordine di arretramento dell'edificio eretto in violazione delle norme sulle distanze tra le costruzioni

In presenza di una violazione delle norme sulle distanze, l'esistenza di un provvedimento di concessione edilizia non preclude al vicino il diritto di chiedere la riduzione in pristino potendo il giudice ordinario, cui spetta la giurisdizione vertendosi in tema di violazione di diritti soggettivi, accertare incidentalmente tale illegittimità e disapplicare l'atto.

Metodi di computo delle distanze legali dal confine e tra edifici

La misurazione con metodo lineare si impiega quando si debbano considerare le distanze richieste per assicurare aria e luce ai fabbricati, e quindi per evitare le c.d. intercapedini; la misurazione radiale, che dà risultati più restrittivi, è invece evidentemente più coerente con il concetto di distanze di sicurezza, richieste per evitare pregiudizi alla statica degli edifici.

La facoltà di costruire sul confine: in aderenza o in appoggio

Ai fini di valutare il rispetto delle distanze e la possibilità di edificare in edificare in aderenza, non è possibile riconoscere carattere di costruzione ad un semplice grigliato metallico avente valenza per lo più decorativa.

La nozione di costruzione ai fini del calcolo delle distanze legali dal confine e tra opere adiacenti

La nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio, ma si estende a qualsiasi opera non completamente interrata, avente i requisiti della solidità, dell'immobilizzazione rispetto al suolo anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso con una preesistente fabbrica, e ciò indipendentemente dal livello di posa e di elevazione, dai caratteri del suo sviluppo aereo, dall'uniformità e continuità della massa e dal materiale impiegato per la sua realizzazione.

Derogabilità alle distanze minime tra edifici da parte dei piani urbanistici attuativi

La deroga alle distanze minime tra edifici è ammessa solo a favore della pianificazione attuativa, e non anche per il PRG o i titoli abilitativi diretti (tra cui il PDC).

Condizioni di derogabilità dalle prescrizioni relative alle distanze legali tra gli edifici

Le distanze prescritte (art. 873, c.c.) nell'interesse privato fra gli edifici, nonché fra questi ed i confini, sono derogabili con il consenso fra vicini, ma non lo sono le distanze prescritte nella disciplina (a valenza eminentemente pubblicistica e, quindi, inderogabile) urbanistica e nel piano urbanistico, a tutela dell'interesse pubblico ad una progettazione urbanistica sistematicamente ordinata, a meno che la deroga non sia esplicitamente prevista dalla legge.

Derogabilità alle distanze minime tra edifici da parte di convenzioni tra privati

Non è ammessa alcuna deroga pattizia alla distanza dal confine prescritta dai piani regolatori e dai regolamenti edilizi comunali: ciò per tutelare l'interesse generale all'attuazione del modello urbanistico prefigurato dalla P.A.

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