PROCEDIMENTO

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Il "giusto procedimento" come principio di carattere generale

Tra la Costituzione e la legge sul procedimento amministrativo n. 241 del 1990 si è instaurato un indissolubile “processo circolare”, alla cui stregua deve essere valutato l’ordinamento nel suo complesso: la legge n. 241/1990 ha cioè ormai assunto la posizione di legge sostanzialmente “rinforzata”. In tal senso ha spinto l’influenza esercitata dall’appartenenza dell’Italia all’ordinamento comunitario, unitamente all’approv ...

Il contraddittorio nell'occupazione preordinata all'esproprio

La giurisprudenza ormai consolidata e condivisa ritiene ininfluente ai fini della legittimità del decreto di occupazione d'urgenza, il mancato previo esperimento delle formalità previste dall’art. 10 della L. n. 865/1971.

Le garanzie partecipative nelle opere e negli interventi

La materiale acquisizione alla mano pubblica delle opere di urbanizzazione costituisce attuazione di un modello legale doveroso, per ogni vizio procedimentale è sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, co. 2, legge 241/1990.

Il contraddittorio nelle ordinanze contingibili ed urgenti

L’ordinanza contingibile ed urgente relativa all’abbattimento di una pianta deve esser preceduta dalla comunicazione dell’avvio del procedimento al proprietario laddove le circostanze concrete, che in tal caso devono esser debitamente giustificate in motivazione, non impediscano tale preventiva partecipazione al procedimento dell’interessato, in modo da dare la possibilità di prospettare eventuali soluzioni tecniche alternative rispetto al disposto taglio della p ...

Giusto procedimento: le controdeduzioni

L’obbligo previsto dall'articolo 10 della legge numero 241 del 1990 di esaminare le memorie e i documenti prodotti dagli interessati nel corso del procedimento amministrativo, non impone all'amministrazione una specifica ed analitica confutazione di tutte le singole avverse argomentazioni esposte.

Il contraddittorio nelle pianificazioni non urbanistiche

La delibera con cui il Comune è chiamato a delimitare sul proprio territorio comunale l'applicazione delle disposizioni previste dall’art. 6 L.R. Lombardia 13/2009 ha natura di atto generale di pianificazione: non incombe, pertanto, sull’amministrazione alcun onere procedimentale di comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13, legge 241/1990.

Il contraddittorio nelle varianti urbanistiche

L’Amministrazione regionale non è tenuta a confezionare una specifica e puntuale motivazione a fronte del mancato inserimento, nel piano approvato, delle osservazioni presentate da privati ed accettate dal Comune, ciò costituendo una mera facoltà di intervento autoritativo officioso dell’Amministrazione regionale il cui mancato utilizzo non è evidentemente soggetto ad onere motivazionale.

Le garanzie partecipative nei piani urbanistici generali e nel programma costruttivo

Non può essere considerato escluso dall’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento le deliberazioni di localizzazione ex art. 51 l. n. 865/1971, in applicazione dell’art. 13 l. n. 241/1990, stante la natura non pianificatoria e programmatoria degli atti.

Le garanzie partecipative nella pianificazione attuativa

Nell'ambito del procedimento per l'approvazione di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale comunale (nella specie un PII, previsto dagli articoli 87 e seguenti della legge regionale della Lombardia n. 12/2005) trovano applicazione le speciali norme sull’approvazione dei piani attuativi (fra cui anche l’art. 14 della LR 12/2005) e non le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dalla l. 241/1990.

La partecipazione dei privati alle scelte urbanistiche

Il procedimento volto all’adozione di un atto di natura pianificatoria, è sottratto all’applicazione delle norme sulla partecipazione procedimentale contenute nel Capo III della legge 241/1991.

Contraddittorio: la tempistica nelle osservazioni

L'art. 20 comma 6 del d.P.R. n. 380/2001 deve essere interpretato in correlazione con l'art. 10 bis della legge n. 241/1990, nel senso che se gli interessati non presentano osservazioni il termine si consuma decorsi quaranta giorni dalla data di ricezione (o comunque di perfezionamento della giacenza) della comunicazione dei motivi ostativi mentre laddove le osservazioni siano presentate il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle osservazioni.

Le osservazioni degli interessati al procedimento amministrativo: funzione, natura, modalità di presentazione

Le osservazioni non costituiscono rimedi giuridici, bensì un apporto collaborativo dei privati alla formazione dello strumento urbanistico, in funzione di interessi generali e non individuali e non danno luogo a particolari aspettative, con la conseguenza che il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione, essendo sufficiente che siano state esaminate e ragionevolmente ritenute in contrasto con gli interessi e le considerazioni poste a base della formazione dello strumento urb ...

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