DIRITTO PENALE SICUREZZA

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Animali domestici: mutilazioni, collare elettrico, maltrattamenti

il cane ha una comunicazione prevalentemente corporea, e coda e orecchie sono utilizzate moltissimo nel rapporto con gli altri animali: la loro mutilazione priva il cane di un sistema comunicativo necessario, e in tal modo non viene soddisfatto un bisogno sociale dello stesso.

La tutela degli animali

Negli ultimi anni il pensiero che riguarda gli animali è radicalmente cambiato: non sono più visti come cose, ma come esseri senzienti in grado di provare dolore e lo Stato italiano, come anche altri Stati europei ed extra-europei, si è adeguato a tale pensiero con la legge 189 del 2004, nella quale viene riconosciuto un diritto agli animali di non provare sofferenze.

Pet Therapy

In Italia, la Pet therapy[15] è stata riconosciuta nel 2003 col D.p.c.m. 28 febbraio 2003[16] “recepimento dell’accordo[17] recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet therapy”.

Abbandono o incuria di animali

Di recente si è iniziato a parlare del cosiddetto “diritto all’affetto” per gli animali, con il quale si intende il diritto a ricevere le cure del padrone e a non essere abbandonato, e l’ambito non va ristretto al solo caso in cui l’animale venga lasciato per strada, ma anche a quell’abbandono più subdolo che priva il medesimo delle dovute attenzioni e dell’affetto del proprio compagno umano.

Tutela degli animali durante il loro trasporto

Successiva all’allevamento è la fase di trasporto degli animali regolata dal decreto legislativo n. 532 del 30 dicembre 1992, in attuazione della direttiva europea n. 628 del 1991, modificato dal decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998, in attuazione della direttiva europea n. 29 del 1995.

Origini e ratio dell'istituto della messa alla prova del minore

Attraverso tale istituto si offre, infatti, al minore la possibilità di ottenere la sospensione del processo e di iniziare un percorso, monitorato dal tribunale e gestito dai servizi sociali ministeriali e territoriali, attraverso il quale il giovane può gradualmente assimilare le regole atte a reinserirlo correttamente nel contesto sociale.

Natura giuridica della messa alla prova del minore

All’interno dell’ordinamento italiano, per quanto riguarda la natura giuridica della messa alla prova, essa viene considerata come una causa di estinzione della punibilità, ed in particolare, come causa di estinzione del reato. Tra le cause di estinzione della punibilità infatti, il nostro codice penale distingue tra cause di estinzione del reato e della pena.

Presupposti oggettivi della messa alla prova del minore

Sotto il profilo oggettivo, occorre premettere che punto di partenza per l’analisi dell’istituto della messa alla prova è il fatto che il minore sia entrato nel circuito penale a seguito della commissione di un reato e che quindi vi sia stata una notitia criminis .

L'avvio della procedura di messa alla prova

La sospensione del processo con messa alla prova rappresenta, dal punto di vista della difesa, un espediente processuale ottimale, soprattutto in ragione della possibilità dell’esito positivo di tale esperimento, che non lascia tracce nel casellario giudiziale del minore, estinguendo il reato.

La decisione di mettere alla prova il minore

Una volta che sia stata presa l’iniziativa in merito alla disposizione della prova, indipendentemente da chi ne sia stato il promotore, occorre sottolineare come la decisione di accoglimento appaia subordinata ad una pluralità di interventi. Nell’art. 28 d.P.R 448/1988 si richiede infatti che il giudice disponga la prova «sentite le parti», in applicazione del principio processuale generale del contraddittorio.

Il Progetto di Intervento

La domanda fondamentale che, pare doveroso porsi a questo punto è: che cosa vuol dire progettare un intervento educativo? Con la parola «educazione» si intende, convenzionalmente, «guidare e formare qualcuno, specialmente giovani, affinandone e sviluppandone le facoltà intellettuali e le qualità morali in base a determinati principi»

L'ordinanza del collegio

Tali decisioni vengono prese dal giudice mediante ordinanza motivata, nelle forme dell’art. 125 c.p.p.

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