La tutela degli animali

Comunemente si dice che un popolo ha il governo e le leggi che si merita. In realtà ciò non è sempre vero.

È invece innegabile che da un punto di vista temporale prima si deve sensibilizzare la popolazione su un determinato argomento, poi si assisterà alle proteste e alle richieste rivolte agli organi legislativi affinché concretizzino con leggi e decreti quanto è ormai accettato in maggioranza dall’opinione pubblica. Infine i politici, grazie alla spinta della gente, emaneranno le leggi.

In sostanza, inizialmente, qualsiasi ideale è appannaggio di una ristretta élite, alla quale è affidato il compito di creare consenso. Solo quando una significativa parte della popolazione, o ancora meglio la maggioranza, aderirà all’ideale, si assisterà a cambiamenti concreti che, solitamente, consistono nella modifica delle norme e delle leggi[1].

Negli ultimi anni il pensiero che riguarda gli animali è radicalmente cambiato: n... _OMISSIS_ ...ti come cose, ma come esseri senzienti in grado di provare dolore[2] e lo Stato italiano, come anche altri Stati europei ed extra-europei, si è adeguato a tale pensiero con la legge 189 del 2004, nella quale viene riconosciuto un diritto agli animali di non provare sofferenze.

Nella nostra società, di fatto, la sensibilità verso i diritti degli animali sta indubbiamente crescendo e stiamo assistendo agli albori di una nuova consapevolezza, ovvero un processo di identificazione con gli animali e di empatia nei loro confronti, che si è andato sviluppando in questo periodo storico in alcuni strati della popolazione in modo più profondo e consapevole rispetto al passato.

La norma del 2004 risponde a questa sensibilità crescente, sottolineando, all’art. 5, l’importanza di portare queste tematiche all’interno delle scuole, integrandole nei programmi didattici a partire dall’età più precoce[3].

È stato dimostr... _OMISSIS_ ...he esiste generalmente negli individui una stretta connessione tra gli atteggiamenti e i comportamenti nei riguardi degli animali e gli atteggiamenti e i comportamenti verso le persone. Le due aree in cui questa connessione è stata rilevata sono state quelle della violenza e dell’empatia[4].

La norma in questione, però, lascia ancora molti punti vuoti e alcune incertezze, come per esempio la dispensa ex art. 19-ter disp. att., che ne esclude le applicazioni in ambiti chiave per il benessere animale come l’allevamento, la sperimentazione e le sagre paesane in cui sono coinvolti esseri viventi.

Ancora una volta, sarà dunque affidato alla giurisprudenza il compito di “adeguare” la portata e il significato delle nuove norme codicistiche alla mutevole sensibilità corrente[5].

Un aiuto in questo senso è dato dalle Regioni, che non si sono limitate ad occuparsi di animali attraverso la legislazione, ma, almeno... _OMISSIS_ ..., hanno deciso, nella stesura dei nuovi Statuti, di garantire un nuovo riconoscimento alla soggettività animale.

In realtà, seppure quasi tutte le Regioni dedichino apposite previsioni statutarie alla protezione dell’ambiente, del territorio, della flora e della fauna, sono poche quelle che hanno coraggiosamente introdotto disposizioni volte ad affermare l’esistenza dei diritti degli animali promuovendone il riconoscimento e la protezione. In questo senso è doveroso citare il nuovo Statuto della Regione Piemonte[6] che già nel Preambolo dichiara di promuovere «nel rispetto della vocazione del territorio, la tutela dell’ambiente e la salvaguardia dei beni naturalistici assicurando il riconoscimento dei diritti degli animali», specificando ulteriormente tale attribuzione all’art. 6 che afferma «[…] la Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio terri... _OMISSIS_ ...i garantire una corretta convivenza con l’uomo».

Anche la Regione Calabria[7] richiama tra i principi fondamentali i diritti degli animali che divengono uno degli obiettivi dell’azione politico-legislativa regionale.

L’attribuzione, in maniera più o meno esplicita, di diritti agli animali negli Statuti regionali potrebbe sembrare di scarsa importanza, ma in realtà queste innovazioni sono più significative di quanto si possa credere perché dimostrano la diffusione di una nuova sensibilità politica e giuridica nei confronti degli animali, e potrebbero influenzare un futuro possibile riconoscimento costituzionale della soggettività animale[8].

Certo siamo ancora lontani dallo spirito che impronta la Costituzione indiana[9], nella quale al titolo IV un emendamento del 1976 ha inserito tra i doveri fondamentali, quello di «proteggere e migliorare l’ambiente naturale, comprese le foreste, i laghi,... _OMISSIS_ ...animali selvatici, e avere compassione per le creature viventi» (art. 51 a, punto g), ispirandosi al concetto buddhista e gandhiano di akaruma, che impone il rispetto per tutti gli esseri viventi, umani e non umani, capaci di sofferenza[10].

Un primo passo è stato compiuto, soprattutto per quanto riguarda gli animali d’affezione, ma la strada è ancora lunga perché il loro benessere sia pienamente tutelato.

Per gli altri animali e settori in cui questi sono coinvolti, sperimentazione, allevamento e attività venatoria in primis, le leggi risultano inadatte, anche a causa della scarsità dei controlli.

Il Trattato di Lisbona del 2007 parla degli animali come di esseri senzienti, ed è auspicabile che gli Stati, e l’Italia nello specifico, recepiscano questo principio in quanto «la grandezza di una nazione e il suo progresso morale si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali», Mahatma Gandhi[11].