Abbandono o incuria di animali

Il vecchio articolo 727 c.p. è stato sostituito da una nuova disciplina che punisce chiunque abbandoni animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività.
È inoltre punito chi detiene animali (non necessariamente domestici, il secondo comma ha quindi un’applicazione più generale) in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.
L’abbandono consiste nel fatto di interrompere la relazione di cura e custodia a cui l’animale era abituato, lasciandolo in un posto in cui non riceverà alcuna cura.
Di recente si è iniziato a parlare del cosiddetto “diritto all’affetto” per gli animali, con il quale si intende il diritto a ricevere le cure del padrone e a non essere abbandonato, e l’ambito non va ristretto al solo caso in cui l’animale venga lasciato per strada, ma anche a quel... _OMISSIS_ ...no più subdolo che priva il medesimo delle dovute attenzioni e dell’affetto del proprio compagno umano.
Secondo la Suprema Corte infatti va punito non solo l’abbandono inteso come il venir meno delle condizioni fisiche (cibo e acqua), ma anche quello che determina la mancanza «di condizioni morali della vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti per la psicologia degli animali domestici», in quanto gli animali sono «dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di sentire il dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed amore legato all’abbandono[9]».
La mancanza di un contatto frequente tra uomo e animale e stata censurata penalmente dalla Suprema Corte in riferimento ad un individuo che lasciava il proprio cane da solo in appartamento durante le ore diurne. Il Supremo Collegio ha motivato la sua decisione sostenendo che notoriamente ... _OMISSIS_ ...imale sociale e pertanto la solitudine e l’assenza del proprietario, a cui il cane è profondamente legato, procurava all’animale stress e stati depressivi tali da configurare il reato di maltrattamento.[10]
Esemplare una sentenza del 1996 nelle cui motivazioni si legge: «esaminata la situazione, il soggetto (il cane Kim, il cui proprietario era in carcere) attualmente vive una profonda crisi per l’allontanamento del capo famiglia perché detenuto. […] Va sottolineato che il soggetto esterno al carcere (si riferisce sempre al cane) operando nello stesso modo e tempo di un neonato riceve dal nostro ordinamento una particolare veste e tutela ai sensi delle leggi sugli animali domestici. Nella specie non v’è dubbio che Kim stia subendo una crudeltà psicologica, con gravi ripercussioni fisiche, proprio a seguito di una manifestazione di volontà statuale che viene a proibirgli ogni contatto visivo o uditivo ... _OMISSIS_ ...a lui più cara»[11].
«Il maltrattamento di animali, previsto e sanzionato dall’art. 727 c.p., non richiede che il soggetto attivo sia mosso da una positiva volontà di infierire, per cui può configurarsi anche nel caso in cui l’animale venga ingiustificatamente abbandonato, comportando ciò il venir meno non solo delle condizioni fisiche di sopravvivenza (disponibilità di cibo e acqua) ma anche di quelle morali costituite dalla vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti delle prime per la psicologia degli animali domestici. L’affidamento di questi ultimi a terzi per un periodo limitato di tempo, in caso di necessità, può escludere la colpa, a condizione però che esso avvenga con modalità sicure, che non comportino un apprezzabile sacrificio per gli animali stessi[12]». Nel caso in esame la Suprema Corte ha confermato il giudizio di colpevolezza degli imputati, i quali, secondo quando ac... _OMISSIS_ ...dice di merito, avevano abbandonato sul terrazzo della loro abitazione, durante un periodo di ferie, due gattini di circa tre mesi incaricando una vicina di casa di provvedere alle loro necessità senza tuttavia ottenere da detta persona un serio impegno in tal senso.[13]
Sempre in tema di abbandono e incuria è utile riportare gli estremi di un’altra interessantissima sentenza del Tribunale di Palermo che ha condannato una persona per violazione dell’art. 727 perché «teneva cani in promiscuità con animale affetto da grave malattia (leishmaniosi[14]). […] L’avere riscontrato due esemplari affetti da leishmaniosi, indipendentemente dalla contagiosità o meno della malattia, depone ancora una volta per lo stato di completo abbandono in cui i cani si trovavano, con conseguenti notevoli sofferenze dovute all’insensibilità e all’incuria di coloro che li detenevano[15]».
... _OMISSIS_ ...ostenuto da questa sentenza si pone sulla scia del principio affermato dai giudici di legittimità secondo i quali «non è sufficiente sottoporre a visita medica l’animale per assolvere ad ogni dovere, che si assume nel momento in cui lo si accoglie. È invece necessaria una cura continua ed un’assistenza opportuna[16]».
È dunque fuori discussione che avere animali affetti da patologie in condizioni di estrema precarietà, in ambienti insalubri e assolutamente inidonei alla loro detenzione e, oltretutto, in promiscuità con esemplari sani, con il rischio affatto improbabile di diffondere la malattia, violi il principio dell’obbligo della continua ed opportuna assistenza[17].
Oltre agli animali considerati tipicamente domestici, rientrano in questa fattispecie anche quelli che abbiano acquisito le abitudini della cattività, con le quali si deve intendere quegli animali che, nonost... _OMISSIS_ ...atici, a causa del lungo periodo trascorso a contatto con l’uomo ed il suo ambiente, siano di fatto stati addomesticati[18], ovvero non siano in grado di vivere autonomamente secondo le abitudini proprie della specie in stato di libertà[19].
Questa norma confligge con l’art. 5 legge 281/1991[20], cha al primo comma punisce con sanzione amministrativa «chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione».
La soluzione più ragionevole sembra essere quella proposta già dopo l’emanazione della legge 473/1993 che, avendo recepito nell’art. 727 c.p. il divieto del citato art. 5, ampliandone la portata, ha fatto propendere per la tesi della parziale abrogazione dell’illecito amministrativo in esso previsto. L’area di applicazione della sanzione amministrativa viene ancor oggi limitata alla sola ipotesi di abbandono di animal... _OMISSIS_ ...o;abitazione che non possono però essere ritenuti domestici, né addomesticati (si pensi a grossi felini o alligatori)[21].
Altri autori hanno sostenuto, sempre a seguito della novella del 1993, una diversa ipotesi interpretativa la quale riteneva sopravvissuta la disposizione amministrativa in base al principio che la legge generale posteriore non deroga quella speciale anteriore, il che comporterebbe uno svuotamento della nuova fattispecie penale in quanto sarebbe applicabile solo nei casi in cui gli animali domestici fossero custoditi fuori dell’abitazione[22].
La disposizione in commento è stata accolta con favore, nonostante il reato resti di natura contravvenzionale, considerando la preoccupante estensione del fenomeno degli abbandoni[23].
Il secondo comma riporta il concetto di «condizioni incompatibili con la natura degli animali» già presen... _OMISSIS_ ...ente formulazione dell’art. 727. Rispetto al passato il legislatore del 2004 ha aggiunto un elemento ulteriore costituito da un evento di danno che deve essere necessaria conseguenza della detenzione in condizioni incompatibili ovvero la «produzione di gravi conseguenze» per l’animale[24].
L’aggiunta di questo requisito proviene dalla volontà di risolvere un contrasto interpretativo sorto in seguito all’introduzione, nel 1993, della medesima fattispecie. L’ipotesi in esame assumeva, se interpretata estensivamente, dei contorni indefiniti, si rischiava infatti di rendere penalmente rilevanti tutte quelle condotte che comportano di fatto una limitazione della libertà di movimento dell’animale (come tenere un uccello in gabbia o un pesce in un acquario), che in natura consiste nella piena libertà, incompatibile perciò con qualsiasi forma di detenzione realizzata dall’uomo[25]. E oggi al ... _OMISSIS_ ...uo;interpretazione non può limitarsi al tenore letterale della norma, perché in questo modo perderebbero il carattere di illegalità molteplici comportamenti socialmente diffusi e comunemente ripudiati (sarebbe infatti legittimata la detenzione di qualsiasi animale selvatico o domestico, in stato di oggettivo abbandono o incuria, in condizioni igieniche estreme o in spazi angusti, considerando che queste condotte potrebbero non essere produttive di “gravi sofferenze”, pur essendo evidente che siano da classificare come condizioni incompatibili con la natura degli animali)[26].
Ma il riferimento alle sofferenze che potrebbero derivare dalla detenzione incompatibile, non facilita l’interpretazione della norma in quanto, oltre a potersi rivelare di difficile prova, sembrano essere caratterizzate dallo stesso grado di indeterminatezza della disciplina precedente. È da ritenersi che risultino incompatibili con la natura ... _OMISSIS_ ...uelle condizioni di detenzione che non solo comportino una riduzione dello stato di benessere del medesimo, ma anche qualora siano in grado di minarne le funzioni fisiologiche e vitali, per valutare le quali bisognerà ancora una volta fare riferimento alle scienze naturali.
L’ipotesi in esame sembra dunque voler sanzionare quelle condotte miste di azione ed omissione consistenti nelle più gravi forme di incuria e trascuratezza nell’accudire gli animali detenuti[27], e altresì chi li detiene con modalità capaci di offendere il loro benessere e la sensibilità umana[28].
La norma però sembra di limitata applicazione in quanto, al di là delle difficoltà di misurazione di tali sofferenze, va tenuto in considerazione che non necessariamente la detenzione in condizioni incompatibili con la natura dell’animale determina gravi conseguenze per il medesimo, con l’effetto che, se non s... _OMISSIS_ ...quo;evento di danno, non corrisponde più alcun comportamento punibile (considerando soprattutto che si tratta di una contravvenzione e non è quindi applicabile l’istituto del tentativo)[29]. La violazione risulta quindi assolutamente discrezionale, in quanto deve essere valutato di volta in volta se la condizione di detenzione sia incompatibile con le caratteristiche dell’animale in questione[30].
Secondo alcuni autori, perché una detenzione violi la norma in esame è sufficiente che all’animale venga impedito lo svolgimento di moduli comportamentali comuni che determinano un oggettivo stato di sofferenza, tipo la libertà di deambulazione, il vivere in un ambiente sano etc. o tipici della propria specie, come la possibilità di aprire le ali, di fare brevi svolazzi etc[31].
«La fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 727 c.p., con particolare riferimento all’ipotes... _OMISSIS_ ...one di animali in condizioni incompatibili con la loro natura deve essere interpretata, pertanto, nel senso che le condizioni in cui vengono custoditi gli animali non siano dettate da particolari esigenze e risultino tali da provocare negli stessi uno stato di grave sofferenza, indipendentemente dal fatto che in conseguenza di tali condizioni di custodia l’animale possa subire vere e proprie lesioni dell’integrità fisica. […] Va anche rilevato che la riportata interpretazione giurisprudenziale dell’art. 727 c.p., nel testo precedente alle modifiche introdotte dal citato art. 1 della legge n. 189 del 2004, sostanzialmente corrisponde al dettato della norma in tema di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura nella nuova formulazione del predetto articolo del codice penale, sicché è evidente la continuità normativa tra la fattispecie contravvenzionale già prevista dalla norma e quella risultante dalla novella[32]».|... _OMISSIS_ ...
Il Tribunale di Palermo ha affermato la responsabilità penale di alcuni imputati in ordine all’art. 727 c.p. perché sottoponevano «senza necessità a strazio e sevizie numero 5 cani di razza staffordshire e pit bull, allevandoli (per usarli nei combattimenti), detenendoli in condizioni incompatibili con la loro natura e sottoponendoli senza necessità a privazioni e sofferenze per rafforzare l’istinto aggressivo, con l’aggravante di aver utilizzato modalità particolarmente dolorose per gli animali, consist...