TITOLO EDILIZIO

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La cessione della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo

La cessione di cubatura è un istituto di fonte negoziale in forza del quale è consentita, a prescindere dalla comune titolarità dei due terreni, la cessione della cubatura edificabile propria di un fondo in favore di altro fondo, cosicché, invariata la cubatura complessiva risultante, il fondo cessionario sarà caratterizzato da un indice di edificabilità superiore a quello originariamente goduto.

Parametri per l'identificazione della nozione di “volume tecnico”

Per l'identificazione della nozione di “volume tecnico”, assumono valore tre ordini di parametri, il primo, positivo, di tipo funzionale, relativo al rapporto di strumentalità necessaria del manufatto con l'utilizzo della costruzione alla quale si connette; il secondo ed il terzo, negativi, ricollegati da un lato all'impossibilità di soluzioni progettuali diverse, e dall'altro lato ad un rapporto di necessaria proporzionalità tra tali volumi e le esigenze effettivamente presenti.

Definizione del concetto di volume e rilevanza a fini urbanistici, edilizi e paesaggistici

Le qualificazioni giuridiche rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio non sono automaticamente trasferibili quando si tratti di qualificare le opere sotto il profilo paesaggistico. La regola che in materia urbanistica porta ad escludere i “volumi tecnici” dal calcolo della volumetria edificabile, trova fondamento nel bilanciamento rinvenuto tra i vari e confliggenti interessi connessi all’uso del territorio.

Computo della volumetria di un edificio: nozioni ed elementi

Il diritto di edificare può essere esercitato solo nei limiti della volumetria massima assentibile, perché qualsiasi costruzione, anche se abusiva, impegna la superficie necessaria secondo la normativa vigente al momento del condono in base allo specifico indice di fabbricabilità di zona, non rilevando il fatto che insista o meno su parte del lotto catastalmente diviso.

Densità edilizia: l'asservimento della volumetria da un lotto ad un altro

L'asservimento della volumetria da un lotto ad un altro, finalizzato a lucrare maggiore capacità edificatoria, è consentito solo con riferimento ad aree omogenee, oltre che contigue, ossia collocate in rapporto di effettiva e significativa vicinanza, ossia con riferimento ad aree aventi la medesima destinazione urbanistica.

Indice di fabbricabilità fondiario e indice di fabbricabilità territoriale

Poiché la dottrina urbanistica distingue tra l'indice di fabbricabilità propriamente detto o indice di fabbricabilità fondiario e l'indice di fabbricabilità territoriale, dove la superficie di riferimento non è il lotto edificabile, ma un intero comparto da urbanizzare e comprensivo quindi anche della superficie che verrebbe occupata da infrastrutture ed in modo particolare dalle strade per superficie territoriale, occorre per valutare il fondo fare riferimento al lotto edificabile espropriato.

Indici di densità edilizia territoriale e fondiaria nel calcolo della volumetria massima assentibile

Si distingue tra indice di densità territoriale, riferibile a ciascuna zona omogenea dello strumento di pianificazione, che definendo il complessivo carico di edificazione che può gravare su ciascuna zona stessa è rapportato all’intera superficie della zona, ivi compresi gli spazi pubblici, e indice di densità fondiaria riferibile alla singola area, che definendone il volume massimo edificabile, implica che il relativo indice sia rapportato all’effettiva superficie suscettibile di edificazione.

La nozione di volume tecnico in campo edilizio

La nozione di volume tecnico, escluso dal calcolo della volumetria, presuppone un rapporto di strumentalità oggettiva del volume realizzato con l'utilizzo dell'immobile principale. Tale rapporto non deve risultare dalla destinazione soggettivamente conferita dal progettista o dal proprietario del bene e deve essere sempre facilmente rilevabile il rapporto di proporzionalità tra questi volumi e le esigenze effettivamente presenti.

Casi in cui è necessario il permesso di costruire anche per gli interventi pertinenziali

È necessario il permesso di costruire anche per gli interventi pertinenziali che gli strumenti urbanistici qualificano come interventi di nuova costruzione ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al venti per cento del volume dell’edificio principale (art. 3, comma 1, lettera e.6 DPR n. 380/2001).

Quando è necessario il titolo edilizio per la realizzazione di opere di copertura

Nel caso si realizzi un cambio di destinazione d’uso trasformando un solaio di copertura, per cui non è prevista la praticabilità, in terrazzo, mediante specifici interventi edilizi, è necessario il permesso di costruire, non essendo realizzabile detta trasformazione tramite s. c. i. a. né con comunicazione di inizio lavori ex art. 6, DPR 380/2001.

Titolo edilizio necessario per la realizzazione di cancelli, sbarre e recinzioni

In linea generale, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della d. i. a. (ora s. c. i. a.) ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico – edilizia, occorrendo — invece — il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia.

Titolo edilizio necessario per interventi di restauro, risanamento conservativo, ricostruzione e ristrutturazione

Non può essere ascritto al restauro o risanamento conservativo un intervento edilizio implicante un incremento di superficie o un mutamento di sagome o di destinazione d'uso che devono essere, in ogni caso, preceduti dall'acquisizione del relativo titolo edilizio, ravvisabile nel c.d. permesso di costruire: si tratta infatti di una ristrutturazione edilizia.

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