Titolo edilizio necessario per la realizzazione di cancelli, sbarre e recinzioni

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> CANCELLI E SBARRE

L'apposizione di un cancello, in quanto intervento rivolto, in base ad un rapporto pertinenziale tra cosa accessoria e principale, ad assicurare il miglior uso, godimento e funzionalità dell'immobile e quindi all'esercizio di una facoltà insita nel diritto di proprietà, non comporta di norma trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e, quindi, la necessità del previo rilascio del permesso di costruire.

L’apposizione di un cancello, funzionale alla delimitazione della proprietà, si inquadra tra gli interventi di finitura di spazi esterni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) del D.P.R. n. 380/2001, applicabile ratione temporis, per cui rientra fra le ipotesi di edilizia libera, con la conseguenza che non risulta suscettibile di incidere su valori paesaggistici protetti, salva l’esistenza di specifiche prescrizioni particolarmen... _OMISSIS_ ...

Il cancello non comporta realizzazione di nuova superficie edificata né tantomeno di volume, quindi non richiede il permesso di costruire e in mancanza di esso non potrà, di regola, essere sanzionato con la demolizione.

L’apposizione di un cancello costituisce, tradizionalmente, espressione della facoltà di godimento del proprietario e, in particolare, dello jus escludendi alios connaturato a questo diritto, cosicché essa non necessita di un titolo abilitativo edilizio e non sottostà al regime dell’autorizzazione paesaggistica.

L'apposizione di un cancello non comporta trasformazione urbanistica ed edilizia tale da richiedere il rilascio del permesso di costruire, Inoltre, in quanto attività edilizia libera o al più integrante intervento di mera manutenzione ordinaria, esula dall'assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica in ossequio all'art. 149 del D.Lgs. n. 42 del 2004, non potendosi conseguentemente commi... _OMISSIS_ ...7 stesso decreto, la sanzione della riduzione in pristino per la sua mancata previa acquisizione.

Il gettito in calcestruzzo per fondazione in ferro e messa in opera di un futuro cancello, costituendo un manufatto che determina una stabile trasformazione dello stato dei luoghi, necessita del permesso di costruire ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e) del d.P.R. n. 380/2001.

TITOLO EDILIZIO --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> RECINZIONI

In linea generale, la realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate rimane assoggettata al regime della d. i. a. (ora s. c. i. a.) ove dette opere non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico – edilizia, occorrendo — invece — il permesso di costruire, ove detti interventi superino tale soglia.

La realizzazione della recinzione non richiede titolo edilizio quando, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto... _OMISSIS_ ...e dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale.

La realizzazione di una recinzione a protezione di dimensioni limitate già prima dell’entrata in vigore del t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 era considerata quale opera di manifestazione dello ius excludendi alios, insito nel diritto di proprietà e comunque quale opera minore di carattere pertinenziale, soggetta non a permesso di costruire, bensì ad autorizzazione e, in assenza di quest’ultima, a sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 10 della l. 28 febbraio 1985, n. 47.

Il t.u. approvato con d.P.R. n. 380 del 2001 non comprende le recinzioni fra le attività che non richiedono alcun titolo abilitativo (art. 6), ma nemmeno fra quelle soggette a permesso di costruire (art. 10), con conseguente riconducibilità delle stesse nella nozione residuale degli interventi subordinati a segnalazione cert... _OMISSIS_ ...io di attività (art. 22); in assenza di tale segnalazione sono tali interventi sono sottoposti a sanzione pecuniaria, pari al doppio dell’aumento di valore venale dell’immobile, conseguente alla realizzazione degli interventi stessi, e comunque in misura non inferiore a 516 euro (art. 37, comma 1; e ciò, a meno che l’opera non ricada in area assoggettata a vincoli che, ai sensi del susseguente comma 2, ne impongano la demolizione).

La recinzione in materiale esclusivamente metallico, per le sue caratteristiche strutturali di sostanziale precarietà e per il suo ridotto impatto sul territorio, nonché in quanto manifestazione del diritto di proprietà, che comprende il ius excludendi alios, è ritenuta, per giurisprudenza consolidata, sottratta al regime abilitativo del permesso di costruire e, quindi, alla corrispondente sanzione demolitoria.

L’assenso all’esecuzione delle recinzioni di un condominio non può ritener... _OMISSIS_ ...itolo riguardante la costruzione dei fabbricati facenti parte del condominio, risultando le prime non coessenziali alla realizzazione dei secondi.

La realizzazione di muri di recinzione costituisce intervento di nuova costruzione, con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio del necessario titolo abilitativo, qualora abbia l’effettiva idoneità di determinare significative trasformazioni urbanistiche ed edilizie; la realizzazione di un muro di recinzione necessita del previo rilascio del permesso a costruire allorquando, avuto riguardo alla sua struttura e all’estensione dell'area relativa, lo stesso sia tale da modificare l’assetto urbanistico del territorio.

La realizzazione della recinzione non richiede un idoneo titolo edilizio solo in presenza di una trasformazione che, per l’utilizzo di materiale di scarso impatto visivo e per le dimensioni dell’intervento, non comporti un’apprezzabile alterazio... _OMISSIS_ ...estetica e funzionale, con la conseguenza che la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios ex art. 831 c.c. va rintracciata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto.

Il permesso di costruire, mentre non è necessario per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, lo è quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica, così rientrando nel novero degli interventi di «nuova costruzione».

Le recinzioni non comportanti, per caratteristiche costruttive, un’apprezzabile trasformazione territoriale non richiedono alcun titolo edilizio, rappresentando una manifestazione non dello jus aedificandi, ma del diritto di chiudere il fondo sancito dall’art. 841 c.c.

Sono esenti dal regime del permesso di costruire solo le recinzioni che non con... _OMISSIS_ ...uo;opera edilizia permanente, bensì manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione (quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorrette da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno), in quanto entro tali limiti la posa in essere di una recinzione rientra tra le manifestazioni del diritto di proprietà, che comprende lo “ius excludendi alios” o, comunque, la delimitazione delle singole proprietà.

E’ necessario il permesso di costruire quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario sull’assetto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria (nella specie, recinzione in cemento armato con cordoli di fondazione e muro in cemento armato delle dimensioni di 14 m, di altezza variabile tra 0,50 m. e 1,40 m. e spessore di 30 cm).

... _OMISSIS_ ...o di costruire non è richiesto solo per le recinzioni che non configurino un'opera edilizia permanente e che consistano in manufatti di precaria installazione e di immediata asportazione, quali, ad esempio, recinzioni in rete metalliche, sorrette da paletti in ferro o di legno e senza muretto di sostegno.

Quando una recinzione, per le modalità costruttive prescelte, determini un’apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale e si atteggi, pertanto, come esercizio dello ius aedificandi, è indispensabile il previo rilascio di un idoneo titolo abilitativo. La distinzione tra esercizio dello ius excludendi alios ed esercizio dello ius aedificandi deve essere condotta alla stregua delle caratteristiche concrete del manufatto e dell’impatto che esso produce sul territorio.

È necessario il permesso di costruire per una recinzione quando essa costituisca opera di carattere permanente, incidendo in modo durevole e non precario... _OMISSIS_ ...etto edilizio del territorio, come ad esempio se è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica o da opera muraria.

Una recinzione che si serve di pali infissi al suolo tramite un cordolo realizzato con una grossolana miscela di inerti di varie dimensioni e priva di cemento armato, che ha il solo fine di reggere il peso e mantenere stabile il manufatto, non ha carattere permanente, ma è di facile rimozione e quindi non necessita di permesso di costruire.

Il permesso di costruire non è necessario per la mera recinzione con rete metallica sorretta da paletti di ferro o di legno senza muretto di sostegno, mentre lo è quando la recinzione è costituita da un muretto di sostegno in calcestruzzo con sovrastante rete metallica.

Non è necessario un idoneo titolo edilizio per la realizzazione di una recinzione nel caso in cui sia posta in essere una trasformazione dalla quale, per l'utilizzo di mat... _OMISSIS_ ...o impatto visivo e per le dimensioni ridotte dell'intervento, non derivi un'apprezzabile alterazione ambientale, estetica e funzionale, pertanto la distinzione tra esercizio dello ius aedificandi e dello ius excludendi alios va riscontrata nella verifica concreta delle caratteristiche del manufatto.

In assenza di precise indicazioni ritraibili dal testo unico in materia di edilizia, le opere funzionali alla delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non devono essere riguardate in base all’astratta tipologia di intervento che incarnano, ma sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale: ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della DIA (oggi SCIA) ove non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre abbisognano del permesso di cos... _OMISSIS_ ...a soglia risulta superata in ragione dell’importanza dimensionale degli interventi posti in essere.

La realizzazione di una recinzione in muratura necessita del titolo edilizio del permesso di costruire e non è sufficiente una DIA. La valutazione in ordine alla necessità del permesso per opere di recinzione va effettuata sulla base dei seguenti due parametri: natura e dimensioni delle opere e loro destinazione e funzione. Occorre il permesso di costruire, quando la recinzione costituisca opera di carattere permanente, incidendo – quale opera muraria - in modo permanente e non precario sull’assetto edilizio del territorio.

Una recinzione realizzata con strutture di particolare impatto, che eccedono le caratteristiche di una recinzione leggera (per la quale, ove isolatamente considerata, si può porre la questione della sufficienza di un titolo edilizio minore), va qualificata nuova costruzione e pertanto richiede il permesso ... _OMISSIS_ ...RLF|
Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.