EDILIZIA URBANISTICA CASA

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Tutela dell’affidamento nella repressione degli abusi edilizi

A fronte del carattere doveroso della demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi, non può sussistere un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il tempo di per sé non può legittimare.

La natura strettamente vincolata dei provvedimenti di demolizione di abusi edilizi

La sanzione ripristinatoria costituisce atto vincolato, per la cui adozione non è necessaria la valutazione specifica delle ragioni di interesse pubblico, né la comparazione di questi con gli interessi privati coinvolti, né tantomeno una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione, non essendo in alcun modo ammissibile l'esistenza di un affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva.

Casi di sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria

La possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con quella pecuniaria va valutata dalla P.A. nella fase esecutiva della demolizione, successiva ed autonoma rispetto all'ordine di demolizione in sé e nella quale gli interessati ben potranno dedurre lo stato di pericolo per la stabilità dell’edificio. Tale sanzione pecuniaria, può esser applicata solo ove sia oggettivamente impossibile la demolizione delle parti difformi senza incidere sulla stabilità dell'intero edificio.

La motivazione di provvedimenti repressivi di abusi edilizi

I provvedimenti sanzionatori di abusi edilizi non abbisognano di particolare motivazione (in particolare, in tema di sussistenza di interesse pubblico attuale alla demolizione), posto che l’esercizio del potere repressivo-sanzionatorio risulta sufficientemente giustificato, quanto al presupposto, dalla mera descrizione delle opere abusivamente realizzate, stante la previsione legislativa della conseguente misura sanzionatoria.

Condizioni di applicabilità della sanzione pecuniaria nei casi di illecito edilizio

Le fattispecie soggette a sanzione amministrativa pecuniaria, quale quella prevista dall’art. 34, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001, si caratterizzino per tipicità e determinatezza, di modo che resta esclusa ogni possibilità di integrazione analogica della norma sanzionatrice per estenderne l'applicazione a ipotesi in essa non contemplate.

Soggetti responsabili dell'abuso edilizio da demolire: il proprietario, l'acquirente e il locatore

La mancata individuazione del responsabile materiale dell'abuso edilizio non può portare ad escludere che l'ordine di demolizione vada comunque rivolto al proprietario. Questi, anche se estraneo all'abuso, rimane comunque il destinatario finale degli effetti del provvedimento, il cui contenuto dispositivo è, per l'appunto, la demolizione di un bene su cui egli vanta il proprio diritto.

La demolizione di opere realizzate sine titulo in area vincolata o protetta

Sussiste una tutela rafforzata per le aree sottoposte a vincolo paesaggistico ed ambientale da parte dell'art. 27 DPR 380/2001, risultando la sanzione applicabile in ogni caso quella demolitoria, a prescindere dalla natura del titolo in concreto prescritto per la tipologia di opera realizzata.

Condizioni per l'accoglimento della domanda di condono edilizio

Riscontrato che il condono edilizio è uno strumento eccezionale e temporaneo giustificato essenzialmente da straordinarie e contingenti ragioni finanziarie e che come tale la sua disciplina è soggetta ad una rigida interpretazione, ne consegue che è possibile ottenere il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria soltanto quando ricorrono i rigorosi presupposti previsti dalla legge di disciplina del singolo condono.

Accertamento dell'abuso edilizio

In materia urbanistica ed edilizia, quando sia contestata l'esecuzione di opere in assenza di un valido titolo edilizio, il giudice deve prima di ogni altra cosa accertare l'intervento nella sua integrale sussistenza e consistenza, qualificarlo ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, artt. 3 e 6, verificare di conseguenza se per esso è necessario un titolo edilizio e, in caso positivo, individuare quale (permesso di costruire o d.i.a. sostitutiva, ovvero una semplice d.i.a.).

Casistica relativa agli abusi edilizi: la lottizzazione abusiva

L'intento lottizzatorio - inteso come volontà di realizzare un non consentito frazionamento dei suoli, o comunque di alterarne surrettiziamente la destinazione urbanistica in contrasto con gli strumenti vigenti - può essere legittimamente desunto da una pluralità di elementi indiziari, anche di per sé non univocamente significativi, ma che nel loro complesso evidenzino in modo ragionevolmente inequivoco la strumentalità degli abusi al perseguimento delle suindicate finalità.

Tipologie di lottizzazione abusiva: formale, materiale, mista

È legittima la sanzione irrogata avverso una “lottizzazione giuridica”: detta aggettivazione connota infatti sia la lottizzazione materiale che la lottizzazione formale, nel senso che nelle stesse sono presenti atti qualificati giuridicamente dall’ordinamento.

La nozione di “ultimazione delle opere” cui occorre far riferimento ai fini dell’applicabilità della disciplina sul condono edilizio

L’art. 31, comma 2, della l. n. 47/1985 prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito dell'ultimazione dei lavori, rilevante ai fini del rilascio del condono: si tratta del criterio «strutturale», che vale nei casi di nuova costruzione e del criterio «funzionale», che opera, invece, nei casi di opere interne di edifici già esistenti oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale.

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