In fattispecie in cui i suoli occupati hanno destinazione agricola, trova applicazione l'art. 20 comma 3 L. n. 865 del 1971 (applicabile ratione temporis), che dispone la stima dell'indennità “'in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare, calcolata a norma dell'art. 16 ovvero per ciascun mese o frazione di mese di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità annua". ...