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Il «Federalismo fiscale» di cui alla legge delega 5 maggio 2009, n. 42

L'intento predominante della legge 42/2009, come esplicitato nell'art. 1, è quello di sostituire gradualmente il concetto di spesa storica ed avviare un percorso in cui le entrate e le uscite siano responsabilizzate su ogni ente territoriale di riferimento mediante un solo strumento di raccordo e di controllo dell'attività di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Le diverse forme di devoluzione dei beni demaniali dallo Stato a Regioni ed enti locali

L'art. 3 del d.lgs. 85/2010 permette di comprendere che il presupposto formale di selezione del bene demaniale da attribuire a Regioni ed enti locali è già stato eseguito in un tempo anteriore al momento di trasferimento sulla base dell'assunzione di una serie di proposte e di concertazioni di natura tecnica dei vari ministeri competenti in materia, premessi all'emissione amministrativa del provvedimento scelto dal legislatore per la determinazione del passaggio patrimoniale.

Le tipologie di beni demaniali oggetto di conferimento: l'art. 5 del D.Lgs. 85/2010

L'art. 5 del D.Lgs. 85/2010 descrive quali beni possono essere conferiti a Regioni ed Enti locali: beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze; beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze; i beni appartenenti al demanio idrico e relative pertinenze, nonché le opere idrauliche e di bonifica; gli aeroporti di interesse regionale o locale; le miniere e le relative pertinenze ubicate su terraferma.

Il Federalismo «culturale» tra il Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto 42/2004 ed il D.Lgs. 85/2010

La ristrutturazione del patrimonio culturale è perseguita mantenendo la potestà legislativa statale in ordine alla regolamentazione dell'ordinamento e dell'organizzazione amministrativa, sia dello Stato che degli altri enti pubblici nazionali, oltre a quella concorrente e residuale delle Regioni, aprendo al decentramento delle funzioni amministrative mediante attribuzione diretta dei beni culturali agli enti pubblici territoriali.

Il fine economico nel procedimento di dismissione del patrimonio pubblico immobiliare

Il concetto di valorizzazione del patrimonio pubblico immobiliare, ispirato dai più nobili principi costituzionali inerenti all'economicità, alla promozione, allo sviluppo sociale ed all'integrità territoriale, ha permesso l'attività di dismissione secondo lo schema della concertazione, senza peraltro rinunciare all'esercizio di quel potere pubblico tipico della norma di legge appositamente prevista per l'attuazione della destinazione d'uso a beneficio della collettività.

Abusi edilizi e abusi paesaggistici

Per "abuso edilizio" si intende generalmente un illecito che, a seconda dei casi, può assumere rilevanza penale o amministrativa, posto in essere da chi realizza un'opera edilizia in assenza delle prescritte autorizzazioni o su suolo non edificabile. Gli abusi paesaggistici sorgono ogniqualvolta vi sia una violazione del c.d. Codice del paesaggio.

Il procedimento di sanatoria degli abusi edilizi

Nel diritto amministrativo la sanatoria è un istituto con il quale la Pubblica Amministrazione sana l'illegittimità di un atto amministrativo mancante dei requisiti essenziali che avrebbe dovuto avere. In altre parole, tali requisiti si inseriscono successivamente e - di regola - si tratta dell'emanazione dell'atto omesso, come un'autorizzazione o un'approvazione.

Il primo condono edilizio: la legge n. 47/1985

L'art. 31 della L. 47/1985 esplica quali sono le opere con essa condonabili: si tratta delle opere ultimate entro il 1° ottobre 1983 ed eseguite senza licenza o concessione edilizia o autorizzazione a costruire prescritte da norme di legge o di regolamento, ovvero in difformità dalle stesse; in base a licenza o concessione edilizia o autorizzazione annullata, decaduta o comunque divenuta inefficace, ovvero nei cui confronti sia in corso procedimento di annullamento o di declaratoria di decadenza

Il secondo condono edilizio: la legge n. 724/1994

La legge n. 724/1994 "proroga" le disposizioni già stabilite dalla legge n. 47/1985. L'art. 39 della legge sul secondo condono afferma che le disposizioni di cui ai capi IV e V della l. 47/1985 si applicano alle opere abusive che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, e che non abbiano comportato ampliamento del manufatto superiore al 30 per cento della volumetria della costruzione originaria ovvero, indipendentemente dalla volumetria iniziale, un ampliamento superiore a 750 metri cubi.

Il terzo condono edilizio disciplinato dall'art. 32 del Decreto Legge n. 269/2003

Rispetto ai precedenti, il terzo condono risulta per alcuni profili più ristretto, dal momento che, relativamente alle nuove costruzioni residenziali, pone un limite complessivo di 3.000 metri cubi ai volumi sanabili, e definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili, introducendo altresì alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono stesso, in aggiunta a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.

L'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001

L'accertamento di conformità di cui all'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, a differenza del condono, è una disciplina di sanatoria "ordinaria" degli abusi edilizi; esso è un procedimento amministrativo a natura vincolata, in cui la Pubblica Amministrazione è priva di qualsivoglia discrezionalità. Ne deriva che essa dovrà limitarsi a verificare che siano rispettati i requisiti della norma per accogliere o denegare l'istanza del proprietario dell'area abusiva ovvero del responsabile dell'abuso.

Il sistema di regole che disciplinano il regime giuridico dei beni demaniali e patrimoniali pubblici

Ai sensi dell’art. 823, comma 1 c.c. i beni appartenenti al demanio pubblico, per qualità e caratteri intrinseci, non possono che essere inalienabili, inusucapibili ed imprescrittibili proprio in funzione del soddisfacimento dell’interesse superiore a cui sono protesi. L’incommerciabilità che ne deriva e la mancanza di potere di acquisto secondo i modi conosciuti dal sistema ordinamentale determinano nella “concessione” l’unica possibilità di riconoscere diritti a favore di terzi su tali beni.

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