L'art. 822 c.c. definisce i beni demaniali diversificandoli al primo comma nel demanio naturale o necessario , mentre al secondo in quello accidentale. Secondo un'accezione univoca il bene è demaniale quando risponde in via assoluta ad una destinazione pubblica perseguendo per principio solamente l'interesse legittimo della collettività, tuttavia esso è naturale o necessario quando tale destinazione viene assunta per vocazione primigenia, rientrando, pertanto, in "mano pubblica".