Il terzo condono edilizio disciplinato dall'art. 32 del Decreto Legge n. 269/2003

Il fenomeno dell'abusivismo edilizio in Italia continuava ad essere molto presente, nonostante i due condoni già previsti dal legislatore.

Inoltre, era storia recente la riforma del Titolo V della Costituzione, che ha modificato le competenze statali e regionali, oltre che costituzionalizzato la competenza concorrente tra Stato e Regioni in alcune materie.

Orbene, su questo solco si inserisce il Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. Peculiare in prima battuta la "modalità" con cui viene introdotto il terzo condono nel nostro ordinamento giuridico, vale a dire con un Decreto Legge (a differenza dei primi due condoni, entrambi introdotti con Legge ordinaria dello Stato), che, all'art. 32, contempla le "Misure per la... _OMISSIS_ ...ne urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali".

Ed è proprio la nuova disciplina che non trova il favore delle Regioni, che hanno portano a diversi interventi della Corte Costituzionale.

In particolare, con la sentenza n. 196/2004 la Consulta ha statuito che debbano essere le regioni, tramite loro legge, possono modulare l'ampiezza del condono edilizio in relazione alla quantità e alla tipologia degli abusi sanabili: ciò che postula la Corte costituzionale è che - in un'ottica ampia di applicazione della nuova riforma del Titolo V della Costituzione - le Regioni abbiano la possibilità di emanare una loro legge al fine di meglio integrare il condono con la normativa statale, ad esempio stabilendo nuovi limiti volumetrici ovvero sancire i presupposti per l'accesso al condono, il t... _OMISSIS_ ...ermine congruo di operatività che deve essere sancito dal legislatore. Resta inteso infatti che - ove le Regioni restino inerti dinnanzi all'invito della Consulta a legiferare sul c.d. condono straordinario - sarà pienamente applicabile l'art. 32 del D.L. n. 269/2003.

Ciò che rende peculiare la pronuncia in commento è poi l'analisi critica della disposizione di cui all'art. 32, che si riporta letteralmente.

"Appare opportuno evidenziare alcune caratteristiche generali di questo nuovo condono edilizio.
Malgrado la titolazione dell'art. 32 sia "Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni delle aree demaniali", l'oggetto fondamentale di tale disposizione è la previsione e la disciplina di un nuovo condono edilizio esteso all'intero territorio nazionale,... _OMISSIS_ ...emporaneo ed eccezionale rispetto all'istituto a carattere generale e permanente del "permesso di costruire in sanatoria", disciplinato dagli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), ancorato a presupposti in parte diversi e comunque sottoposto a condizioni assai più restrittive.

Si tratta, peraltro, di un condono che si ricollega sotto molteplici aspetti ai precedenti condoni edilizi che si sono succeduti dall'inizio degli anni Ottanta: ciò è reso del tutto palese dai molteplici rinvii contenuti nell'art. 32 alle norme concernenti i precedenti condoni, ma soprattutto dal comma 25 dell'art. 32, il quale espressamente rinvia alle disposizioni dei "capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, come ulteriormente modificate dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni e integrazio... _OMISSIS_ ...nendo che tale normativa, come ulteriormente modificata dal medesimo art. 32, si applica "alle opere abusive" cui la nuova legislazione appunto si riferisce. Attraverso questa tecnica normativa, consistente nel rinvio alle disposizioni dell'istituto del condono edilizio come configurato in precedenza, si ha una esplicita saldatura fra il nuovo condono ed il testo risultante dai due precedenti condoni edilizi di tipo straordinario, cui si apportano solo alcune limitate innovazioni.

Resta, in particolare, la caratteristica fondamentale di mantenere collegato il condono penale con la sanatoria amministrativa: l'integrale pagamento dell'oblazione, oltre a costituire il presupposto per l'estinzione dei reati edilizi, estingue anche i relativi procedimenti di esecuzione delle sanzioni amministrative (cfr. art. 38, secondo comma, della legge n. 47 del 1985) e costituisce uno dei requisiti per il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria (commi 32 e 3... _OMISSIS_ ...in questione); ancora, l'oblazione interamente corrisposta costituisce condizione perché la sanatoria renda inapplicabili le sanzioni amministrative, "ivi comprese le pene pecuniarie e le sovrattasse previste per le violazioni delle disposizioni in materia di imposte sui redditi relativamente ai fabbricati abusivamente eseguiti" (cfr. art. 38, quarto comma, della legge n. 47 del 1985).
Ciò non esclude, peraltro, che - ove sia stata effettuata l'oblazione - pur in presenza di diniego di sanatoria, si estinguano i reati edilizi e le sanzioni amministrative consistenti nel pagamento di una somma di denaro siano "ridotte in misura corrispondente all'oblazione versata" (art. 39 della legge n. 47 del 1985).

Rispetto ai precedenti, l'attuale condono risulta per alcuni profili più ristretto, dal momento che il comma 25, relativamente alle nuove costruzioni residenziali, pone un limite complessivo di 3.000 metri cubi ai volumi sanabili, e... _OMISSIS_ ...iticamente le tipologie di abusi condonabili (comma 26 e Allegato 1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono (comma 27), che si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985. A fianco di tali previsioni, viene disciplinata analiticamente la possibilità di sanare opere abusive edificate su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale o su aree gravate da diritti di uso civico (commi da 14 a 20).

Il richiamo all'intero capo IV della legge n. 47 del 1985 rende applicabile anche al presente condono la sospensione dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali disposta dall'art. 44 della legge n. 47 del 1985, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e fino alla scadenza dei termini fissati per la presentazione delle domande di sanatoria - stabilito, come è noto, originariamente al 31 marzo 2004, quindi differito al 31 luglio 2004 dal decreto-legge 31 marz... _OMISSIS_ ...Proroga di termini in materia edilizia), convertito in legge ad opera della legge 28 maggio 2004 n. 141 (Conversione in legge del decreto-legge 31 marzo 2004, n. 82, recante proroga di termini in materia edilizia).

La regolare e tempestiva presentazione di tale domanda al Comune competente, nonché il versamento dell'oblazione, "sospende il procedimento penale e quello per le sanzioni amministrative" (art. 38, primo comma, della legge n. 47 del 1985).
Il titolo abilitativo è rilasciato dal Comune, ove non vi siano motivi ostativi (art. 35 della legge n. 47 del 1985), ma il comma 37 dell'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 dispone che il decorso di 24 mesi dalla consegna della documentazione, senza che l'amministrazione abbia adottato un provvedimento negativo, integra un'ipotesi di silenzio-assenso, che equivale al rilascio del titolo abilitativo in sanatoria.

La nuova normativa sul condono, peraltro, prevede direttamente (al co... _OMISSIS_ ...via all'Allegato 1) la misura dell'anticipazione degli oneri concessori, la cui determinazione è, invece, di competenza del Comune e della legge regionale (cfr. art. 37 della legge n. 47 del 1985, nonché art. 16 del d.P.R. n. 380 del 2001).

Quanto alle Regioni, malgrado l'intervenuto accrescimento dei loro poteri in conseguenza della riforma del Titolo V della parte II della Costituzione, l'art. 32 del D.L. n. 269 del 2003 riserva loro ambiti di intervento assai ristretti ed entro termini molto esigui (ciò che in realtà sarà dichiarato illegittimo dalla Consulta).