Il «Federalismo fiscale» di cui alla legge delega 5 maggio 2009, n. 42

Dal 2001, anno di nascita della legge costituzionale n. 3, al 2009, anno di promulgazione della legge n. 42, corrono all'incirca otto anni, il tempo è considerevole se si pensa che da questo dipendeva l'attuazione concreta di una riforma costituzionale di enorme importanza perché, tra le altre cose, incidente sull'assetto non solo economico-finanziario dei territori, ma anche patrimoniale.

Sarebbe stato il caso di dire "tempus fugit", ma poi, riflettendo e cercando di ricostruire l'iter di avvio di una legge ordinaria di così vasta ripercussione, ci si rende conto che i "giochi politici" incidono molto sul lato tecnico del lavoro parlamentare, ed anche su quella che può essere la redazione di un disegno di legge i cui obiettivi sono già stati oggetto di attenzione da parte del legislatore costituzionale.

Bisogna anche dire che nel corso del periodo suddetto non ci sarà un gran lavoro, in tal senso, infatti, a parte... _OMISSIS_ ...nel 2003, non si può dire sia stato compendiato altro.

Tuttavia, è soltanto con un disegno di legge del 2008, in concomitanza con la legge finanziaria del 2009, che viene fatto il vero passo in avanti e concretamente si arriva in porto con la legge 05 maggio 2009, n. 42 recante la "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione".

Se storicamente l'iter legislativo si può ravvisare fallace, tecnicamente la legge delega si presenta omogenea e compendiata in un insieme di 29 articoli diversamente articolati.

La struttura è contenuta in ben otto capi disciplinari che svolgono interamente il contenuto dell'art. 119 Cost., in stretta attinenza con i precetti ivi rappresentati.

L'art. 1 enuncia il campo di applicazione dell'intervento che, in buona sostanza, riguarda l'attuazione, in ogni suo ruolo, dell'art. 119, quale principio guida per una riform... _OMISSIS_ ...rimi avvisi è chiaramente di natura fiscale.

Stante l'autonomia finanziaria, l'intento predominante è quello di sostituire gradualmente il concetto di spesa storica ed avviare un percorso in cui le entrate e le uscite siano responsabilizzate su ogni ente territoriale di riferimento mediante un solo strumento di raccordo e di controllo dell'attività di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Stabilito il fine, l'art. 2 detta l'oggetto della delega governativa e, soprattutto, il termine di 24 mesi decorrente dall'entrata in vigore della legge per emettere i decreti attuativi finalizzati al corretto svolgimento della manovra secondo i limiti imposti dall'art. 119.

La forma del provvedimento di legge scelto, per cui si preferisce il decreto governativo, accentua la cognizione tecnica e fiscale che bisogna possedere per intervenire in una materia estremamente complessa com'è quella, perennemente in crisi, d... _OMISSIS_ ...bblica, la cui corretta esecuzione abbisogna, tra l'altro, sia di una puntuale osservanza dei termini di adozione, sia di molteplici correttivi necessari per l'adeguamento alla situazione "fisiologica" del comparto pubblico rappresentato.

Non c'è dubbio che una riforma di così peculiare portata sia gestita da una figura centrale che sovrintenda all'esecuzione dei lavori e, in via gerarchica e subordinata, di un organismo che diriga i rapporti e recepisca le esigenze con i territori.

In tal senso, l'art. 3 prevede, rispettivamente ai commi 1 e 4, la "Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale" e un "Comitato di rappresentanti delle autonomie territoriali", il cui funzionamento è disciplinato da regolamenti interni appositamente costituiti al momento dell'insediamento.

Se la Commissione di cui alla norma appena menzionata è di natura politica, tant'è che di essa ne fan... _OMISSIS_ ...ci senatori e quindici deputati, quella prevista dal successivo art. 4 (Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale) è di natura esecutiva e forma il suo collettivo appunto con soggetti periti di origine "bipartisan" ossia: "composta per metà da rappresentanti tecnici dello Stato e per metà da rappresentanti tecnici degli enti di cui all'articolo 114, secondo comma, della Costituzione".

La riforma fiscale, tuttavia, necessita anche di organi di vigilanza, controllo e coordinamento che ottemperino all'aspetto organizzativo di sistema anche in futuro in via permanente, a questo proposito il legislatore risolve con l'art. 5 con cui istituisce la "Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica" nell'ambito della "Conferenza unificata", qualificandola come "organismo stabile".

Fermo restando quanto osservato nell'art. 2, comma 2 per cui l'attuazione... _OMISSIS_ ... specifica dell'oggetto della legge delega è rimesso all'emanazione di appositi decreti legislativi, la parte dorsale della stessa è organizzata nelle seguenti determinazioni argomentative, suddivise, si è già detto, in Capi: "Rapporti finanziari Stato-Regioni"; "Finanza degli Enti locali"; "Finanziamento delle Città metropolitane"; "Interventi speciali"; "Patrimonio di Regioni ed Enti locali".

Come si vede, il filo conduttore è configurato secondo lo schema della norma costituzionale citata, che viene rappresentata da un insieme di principi e criteri direttivi ognuno esposto tramite un'elencazione riportata in modalità esplicativa con cadenza "quasi ritmata", ma comunque puntale, da ogni norma introduttiva dei suddetti ordini predisposti.

Ad ogni buon fine, rimandando in altra sede la competenza per una maggiore comprensione degli aspetti più specifici della legislazione in menzio... _OMISSIS_ ...so di rientrare nel significato proprio dell'elaborato svolto introducendo direttamente l'art. 19, norma fondamentale ed unica del Capo VII, quale fonte dedicata al thema decidendum del "Federalismo demaniale".

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Par. 4 L'art. 19 della legge delega: contenuti.

Il Capo VII-"Patrimonio di Regioni ed Enti locali" della legge delega n. 42/2009 coopta nel suo alveo legislativo soltanto l'art. 19, come unico precetto, per definire quanto opportuno in tema di "Patrimonio di comuni, province, città metropolitane e regioni".

Pur essendo in completa "solitudine", la norma in commento ictu oculi definisce una quadro completo e snello raccordato in quattro punti cardine, corollari in subordine del comma 1.

La stretta relazione che lo lega ai principi di cui all'art. 119 Cost. è espressa nei suoi contenuti con chiarezza ed esaustività.

Lo spirito fondamen... _OMISSIS_ ...la prima parte in cui a differenza degli altri "capi" della legge impone al legislatore esecutivo di determinare i criteri generali che, in attuazione dei principi costituzionali richiamati, possano conferire l'attribuzione di poteri patrimoniali agli enti territoriali rappresentati, nel rispetto dei confini stabiliti dai punti di raccordo sopra richiamati.

Ricapitolando, sembra il classico circolo vizioso che, mutuando il "moto perpetuo", appaia non finire mai: i principi di cui all'art. 119 Cost. devono essere attuati da futuri "altri" canoni definiti di rango "generale" nel rispetto di precetti che forse essendo qualificati "direttivi" possono essere annoverati come secondari o esecutivi.

In quest'ottica, per comprendere meglio la costruzione dell'art. 19 sarebbe necessario rinviare all'art. 1 del d.lgs 85/2010, ossia al testo ufficiale del decreto legislativo sul "Federalismo demani... _OMISSIS_ ...utura analisi, dove la procedura di attribuzione dei beni individuati per il trasferimento patrimoniale in quello degli altri enti locali è demandato a "uno o più decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri", ma attenendoci ai cardini del dettato letterale si preferisce fornire un'adeguata spiegazione come segue.

I punti "a", "b", "c" e "d" definiscono la struttura della seconda parte della norma in menzione, in merito si ravvisa una tripartizione delle indicazioni che vengono ivi fornite.

In tal senso, i punti "a" e "b" estrinsecano i criteri afferenti alla "devoluzione" dei beni oggetto di conferimento a titolo non oneroso.

A loro volta, essi vengono identificati in distinte tipologie che sono attribuiti alla P.A. destinataria di ogni livello di governo, funzionalmente, in relazione alle "dimensioni territoriali", alle ... _OMISSIS_ ...finanziarie", alle "competenze ed ai poteri effettivamente svolti".

A questo proposito viene "fatta salva" la facoltà dello Stato di determinare in riferimento a queste liste l'estrapolazione di specifici beni maggiormente pregnanti allo scopo.

Il conferimento può anche essere indicizzato al "criterio territoriale" in via residuale, cioè quando l'effetto del provvedimento di devoluzione vada contestualizzato in un limen regionale o, particolarmente, locale per una migliore risposta delle esigenze endemiche.

Il punto "c" invece qualifica la "Conferenza unificata" come sede istituzionale per l'azione concertativa inerente alla procedura di catalogazione del bene oggetto di attribuzione affinché, attraverso la pesatura delle posizioni e dei ruoli coinvolti, ente conferente ed ente destinatario, si possa ottimizzare il fine da raggiungere con il procedimento messo in atto: in ... _OMISSIS_ ...ialogo con i soggetti pubblici interessati manifesta le necessità dei singoli territori e rappresenta al meglio le risposte da dare agli stimoli specifici.

Infine, il punto "d" chiude il ciclo guida isolando quei beni a carattere "nazionale" che non possono essere assorbiti dalla devoluzione, comprendendo anche quelli appartenenti al demanio culturale, quindi come tali definibili nell'ambito della più rigorosa categoria dell' "inconferibilità".