Le clausole rinunziative con effetti definitivi, espansivi, consolidatori ed irrevocabili trovano più opportuna collocazione nell’atto di cessione volontaria, anziché nell’accordo di cessione o nelle quietanze di pagamento, entro i limiti in cui esse possano avere un senso, venendosi a concludere nel tempestivo atto di cessione la vicenda traslativa del bene, con il risultato che dopo la sua stipula non sia più configurabile l'occupazione illegittima, da cui possono scaturire crediti risarcitori