Riforme relative alla pensione di reversibilità: la legge n. 335/1995

Un caposaldo nelle riforme relative alla pensione di reversibilità fu la legge n. 335/1995.
In base all’art. 1, comma 41 di tale legge, a far data dal 17 agosto 1995 le pensioni ai superstiti vengono erogate nelle aliquote tradizionali unicamente laddove il beneficiario abbia un reddito inferiore a tre volte la pensione minima stabilita dall’INPS.

In altre parole e ad una prima lettura, tutti i beneficiari (ad esclusione dei figli, da soli o in concorso con il coniuge, per i quali la cumulabilità del reddito non si applica) potevano godere della aliquota fissata dalla legge n. 903/1965 sol che il loro reddito personale fosse di gran lunga inferiore alla pensione minima stabilita dall’INPS.

Nelle riduzioni percentuali previste dalla legge n. 335/95, a seconda degli scaglioni di reddito dichiarato per l’anno relativo, vi sarà la riduzione dell’aliquota corrispondente. Ad esempio, per l’anno 2016, a f... _OMISSIS_ ...dito dichiarato di € 19.573,71, la pensione di reversibilità riconosciuta (supponiamo al coniuge da solo, quindi una somma pari al 60% della pensione già spettante al decuius) vedrà decurtata la sua aliquota in misura pari al 25%, e così via.

È stato comunque previsto un correttivo in base al quale, qualora si superi di poco una delle tre fasce di reddito, il trattamento non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. In altre parole, se il reddito del nostro coniuge dell’esempio precedente fosse di € 20.000,00, la riduzione sarà comunque sempre pari al 25%.

Resta da verificare quali siano i redditi computabili per la riduzione della reversibilità.
Tali sono tutti i redditi assoggettabili all’IRPEF, al netto dei contributi previdenzia... _OMISSIS_ ...iali, compresi quelli che «se fossero prodotti in Italia, sarebbero assoggettati all’IRPEF»; quelli «derivanti da lavoro dipendente, autonomo o di impresa, prodotti all'estero»; le «rendite vitalizie per malattia professionale o infortunio erogate all’estero» a norma del T.U. approvato con D.P.R. n.1124/65.

Peraltro, anche i proventi derivanti da canoni di locazione e affitti, in quanto assoggettabili all’IRPEF, costituiscono reddito ai fini della eventuale applicazione della riduzione di cui alla legge n. 335/1995.
Sono esclusi dal computo:
-il trattamento di fine rapporto e le relative anticipazioni;
-il reddito derivante dalla casa di abitazione;
-le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;
-l’importo della pensione ai superstiti sulla quale dovrebbe essere effettuata l’eventuale riduzione (a parità di reddito, la trattenuta sarà tanto p... _OMISSIS_ ... più alto è l’importo della pensione);
-l’importo di altra pensione ai superstiti anche se a carico di Stato estero.
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Come ogni riforma che si rispetti, anche questa legge è passata al vaglio della Corte Costituzionale.
Con la sentenza n. 446/2002 la Consulta ha dichiarato non fondata «perché non rilevante, risultando dalla stessa ordinanza di rimessione che alla ricorrente la pensione di reversibilità è stata ridotta in ragione della percezione di soli redditi soggetti ad IRPEF» la questione di legittimità costituzionale della legge n. 335/1995 sollevata «nella parte in cui considera rilevanti, ai fini della disciplina del cumulo dei trattamenti pensionistici in esame, soltanto i redditi soggetti ad IRPEF e non anche i redditi, quali quelli di capitale, per i quali è invece prevista la ritenuta d'imposta».

Ha inoltre dichiarato legittimi i limiti di cumulabilità previsti solo nei casi di pe... _OMISSIS_ ...stiti spettante al coniuge o ai genitori ovvero ai fratelli e sorelle; tali limiti non trovano applicazione (e ciò ha avuto il plauso della Corte Costituzionale) qualora i titolari della pensione ai superstiti siano i figli minori, studenti o inabili, da soli o in concorso con il coniuge.


Con la stessa legge n. 335/1995, gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità INPS liquidati a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale non sono cumulabili con la rendita dell’INAIL che ha per oggetto lo stesso evento invalidante, fino alla concorrenza della rendita stessa.

In caso di infortunio mortale, l’INPS ha inizialmente inteso applicare l’incumulabilità tra rendita INAIL in favore dei superstiti e la pensione di reversibilità.

Tuttavia, prima la giurisprudenza di merito e successivamente la Corte di Cassazione hanno stabilito che nei casi di specie spettano ai superstiti entrambe le p... _OMISSIS_ ... momento che l’incumulabilità stabilita dalla legge n. 335/1995 tra la rendita INAIL ai superstiti e la pensione di reversibilità avviene solo per il caso del dante causa pensionato di inabilità per lo stesso evento. In caso invece di infortunio mortale, la reversibilità non è in nessun modo ricollegabile all’evento invalidante, ma trae origine dal fatto che il dante causa avesse comunque perfezionato i requisiti di contribuzione prescritti.

Questo orientamento è stato recepito dall’INPS solo con la Circolare n. 187/2001: l’incumulabilità riguarda pertanto esclusivamente la pensione di reversibilità derivante da pensione di inabilità, il cui titolare sia deceduto successivamente al 17 agosto 1995.

Infine, un ulteriore caposaldo ottenuto con la legge di cui in commento riguarda la parificazione tra tutte le forme previdenziali delle aliquote di reversibilità.

Infatti, se il settore pubblico vide le aliq... _OMISSIS_ ...bilità parificate con quelle previste dalla previdenza del settore privato con la legge n. 724/1994, fu solo con l’art. 1, comma 41 della legge n. 335/95 che la disciplina vigente per l’assicurazione generale obbligatoria dell’INPS venne estesa a tutte le forme previdenziali.

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