Interesse transfrontaliero nelle concessioni nazionali di aree demaniali

Con riguardo alla compatibilità della normativa italiana con i principi discendenti dal diritto primario, la Corte ha preliminarmente precisato che:
1) qualsiasi misura nazionale in un settore già oggetto di una armonizzazione completa a livello dell’U.E. deve essere interpretata con esclusivo riferimento a tale armonizzazione (e non al diritto primario);
2) la direttiva 2006/123/CE realizza un’esaustiva armonizzazione concernente i servizi che rientrano nel suo campo di applicazione.
Al lume di tale puntualizzazione ha conseguentemente affermato che l’interpretazione dei principi basilari è possibile soltanto qualora l’articolo 12 della direttiva non sia applicabile ai casi di specie, circostanza che deve essere stabilita dal giudice nazionale.

Ebbene, in ipotesi di positivo accertamento, la giurisprudenza europea è concorde nel ritenere che qualora l’ass... _OMISSIS_ ...a concessione non rientri tra le varie fattispecie oggetto di specifica disciplina, risulta comunque sottoposta alle regole fondamentali del TFUE, in generale, e al principio di non discriminazione, in particolare.
Da ciò discende che ogni qual volta una concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, il suo rilascio in assenza di idonea trasparenza costituisce una disparità di trattamento, vietata in linea di principio dall’articolo 49 TFUE, nei confronti di tutte le imprese aventi sede in uno Stato membro potenzialmente interessate alla concessione stessa.

Nello specifico, la Corte, richiamando la propria precedente giurisprudenza, si discosta parzialmente dalle conclusioni cui era pervenuta l’Avvocatura generale (per la quale l’interesse transfrontaliero sarebbe sempre presente in re ipsa e precisa che l’interesse sovranazionale deve essere valutato sulla base di tutti i criteri rilevan... _OMISSIS_ ...ppalto – quali il valore economico, la situazione geografica, gli aspetti tecnici – tenendo conto delle sue caratteristiche proprie.
Ad ogni modo, la verifica della sussistenza degli elementi necessari a consentire tale valutazione fondamentale dovrebbe essere effettuata dal giudice nazionale prima di adire la C.G.E.
In definitiva, anche con un’interpretazione riferita ai dettami del TFUE, la difesa italiana della norma nazionale basata sulla necessità di consentire ai concessionari l’ammortizzazione degli investimenti eseguiti e, più in dettaglio, per rispettare il principio imperativo della certezza del diritto – pur riconosciuto potenzialmente idoneo a legittimare una temporanea disparità di trattamento –, non è stata ritenuta atta a giustificare, nel concreto, i casi esaminati.

E ciò perché, sebbene sia acclarato che la risoluzione di un rapporto (instaurato ... _OMISSIS_ ...ore alla dichiarazione che i contratti aventi interessi transfrontalieri dovessero essere sottoposti ad un regime di trasparenza) comporta il doveroso riconoscimento di un adeguato periodo transitorio per permettere alle parti di sciogliere i rispettivi legami a condizioni accettabili (in primis dal punto di vista economico), le concessioni portate all’attenzione della giustizia europea risultano rilasciate in data successiva a tale dichiarazione.
È evidente come, a commento della suesposta conclusione, valgano – a motivo della vigenza di norme interne che sancivano, dal 2001 al 2011, l’automatismo del rinnovo sessennale dei rapporti concessori e, successivamente, la proroga degli stessi sino al 31 dicembre 2020 – considerazioni sul rilievo della buona fede analoghe a quelle svolte nel precedente paragrafo (alle quali si rinvia).

È invece opportuno soffermarsi sulla locuzione «interesse transf... _OMISSIS_ ...uo; e, più specificamente, sulla corretta individuazione giuridica del requisito, al fine di considerare se, in relazione alla generalità delle fattispecie, sussista o meno la soggezione agli obblighi di trasparenza e non discriminazione discendenti dalla normativa europea primaria.

Innanzitutto giova ripetere che condizioni irrinunciabili e prodromiche per far riferimento al diritto fondamentale anziché alla disciplina di dettaglio per materia restano:
a) l’acclarata non applicabilità alla singola fattispecie delle disposizioni dettate dalla direttiva 2006/123;
b) la valutazione caso per caso (evitando generalizzazioni indiscriminate).

Per quanto concerne al primo punto, si opina che le concessioni di ampie aree demaniali (marittime, lacuali o fluviali) per uso turistico balneare ben difficilmente – ma non in linea di principio – potrebbero considerarsi non soggette (p... _OMISSIS_ ...lgono comunque le cause esimenti ipotizzate in precedenza), viceversa parrebbe lecito sostenere la possibilità di esclusione di molte altre tipologie pur ricomprese nel novero delle concessioni ad uso turistico-ricreativo (come individuate dalla vigente normativa italiana).

Ciò premesso, sarebbe poi necessario, in adesione al secondo punto, procedere alla verifica della singola concessione per accertare che il suo rilascio non venga a ledere il certo interesse di altri operatori economici dell’Unione.

I criteri che la Corte di Giustizia considera pregnanti per il riconoscimento di tale interesse sono abbastanza generici e, in particolare per la causa lombarda, indica la «situazione geografica del bene» e il «valore economico della concessione», senza fornire misure unitarie di riferimento.

A parere di chi scrive, risulta oltremodo difficile effettuare speculazioni ... _OMISSIS_ ...o; e «quanto» una «situazione geografica» possa essere giudicata influente per la finalità indicata: è evidente che maggiormente prossima ai confini nazionali sarà la localizzazione del bene da concedere, maggiori potrebbero essere gli interessi transfrontalieri indirizzati all’utilizzazione di quel bene, tuttavia in un assetto globale di relativizzazione delle distanze appare riduttivo impiegare un parametro puramente chilometrico.

Non si vede, infatti, come sia aprioristicamente sostenibile che un tratto di spiaggia affacciato sul Mar Ligure possa essere ritenuto maggiormente appetibile, per un investitore straniero, rispetto ad un’analoga estensione sul Mar Ionio; anzi, per la conformazione orografica dello specifico tratto costiero, potrebbe essere vero l’esatto contrario.

Più opportunamente, forse, dovrebbero essere presi in considerazione fattori connessi sia alla geomorfologi... _OMISSIS_ ...o, sia all’accessibilità del bene, sia alla presenza di infrastrutture, collegamenti e impianti, tutti elementi potenzialmente in grado di consentire o limitare un vantaggioso sfruttamento della concessione.

In altri termini, la formulazione di un’analisi corretta, dovrebbe utilizzare concetti di «geografia economica» piuttosto che basarsi su aspetti meramente «fisico-politici» e, in questo senso, si rileva la necessità di una lettura diretta a mantenere strettamente connessi i due parametri di giudizio indicati dalla Corte.

Il criterio del «valore economico della concessione», peraltro, parrebbe di per sé in grado di escludere la presenza di interessi transfrontalieri certi in tutta quella serie di concessioni turistico ricreative che, per le evidenti limitazioni negli usi, negli spazi e nel tempo, siano da ritenersi scarsamente remunerative dal punto di vista imprenditoriale... _OMISSIS_ ...