Giurisdizione sulle censure relative al quantum dell’indennità di esproprio

Sintesi: La questione della misura dell’indennità dovuta al proprietario esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e rientra nella cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 53 DPR 327/2001.

Estratto: «4. - Deve infine rilevarsi l’inammissibilità, per difetto di giurisdizione, delle questioni sollevate nel sesto motivo di ricorso e attinenti alla misura dell’indennità dovuta al proprietario espropriato.Si tratta infatti di questione estranea alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e compresa nella cognizione del giudice ordinario, giusta il disposto dell’art. 53 del Testo unico in materia di espropriazione, e comunque inidonea, sulla base della sola erronea quantificazione dell’indennità, ad incidere sui profili di legittimità dei provvedimenti e degli atti convenzioni gravati.»

Sintesi: Deve essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione relativa alla domanda di corresponsione della indennità per il periodo di occupazione legittima; tale domanda, infatti, risulta devoluta alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria ex art. 53, co. 2, D.P.R. n. 327/2011.

Estratto: «Deve invece essere accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione relativa alla domanda di corresponsione della indennità per il periodo di occupazione legittima; tale domanda, infatti, risulta devoluta alla competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria ex art. 53, co. 2, D.P.R. n. 327/2011, avanti alla quale l’azione potrà essere riproposta nei termini ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a..»

Sintesi: Va dichiarato il difetto di giurisdizione in relazione all’indennizzo richiesto per il quinquennio di occupazione lecita, venendo in rilievo una fattispecie di tipo indennitario, per la quale deve affermarsi la giurisdizione del g.o, ai sensi dell’art. 53 co. 2 d.P.R. n. 327/01 e 133 co. 1 lett. g) c.p.a.

Estratto: «Va invece dichiarato il difetto di giurisdizione – con conseguente inammissibilità del relativo capo di gravame – in relazione all’indennizzo richiesto per il quinquennio di occupazione lecita, venendo in rilievo una fattispecie di tipo indennitario, per la quale deve affermarsi la giurisdizione del g.o, ai sensi dell’art. 53 co. 2 d.P.R. n. 327/01 e 133 co. 1 lett. g) c.p.a, nel senso chiarito da Cass. SS.UU. 7 giugno 2012, n. 9185.»

Sintesi: Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in merito alla corretta determinazione dell’indennità di espropriazione.

Estratto: «3. Quanto, infine, ai motivi con i quali si lamenta una non corretta determinazione dell’indennità di espropriazione, il Collegio non può che dichiararne l’infondatezza, avendo la sentenza impugnata (pag. 9), correttamente individuato la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Ogni domanda tesa ad ottenere il riconoscimento degli indennizzi per il periodo di occupazione legittima spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, giusta il disposto di cui all’art. 53, comma 2, del D.P.R. n. 327/2001 e all’art. 133, comma 1, lett. g) del CPA.

Estratto: «Con riferimento alla domanda di corresponsione dell’indennità da occupazione, occorre distinguere tra occupazione legittima e illegittima.In ordine alla domanda di corresponsione dell’ indennità da occupazione legittima, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare...
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Sintesi: L’art. 53 d.p.r. 327/2001 prevede che in relazione alle domande tese ad ottenere o contestare l’indennità di esproprio la giurisdizione spetta al giudice ordinario.

Estratto: «6.7. Sussiste, invece, il difetto di giurisdizione, ai sensi dell’art. 53 dpr 327/2001, eccepito dal Comune di Milano, in relazione al sesto motivo di ricorso con il quale la società ricorrente ritiene non corretto il valore attribuito ai beni al fine chiaro di contestare l’adeguatezza dell’indennizzo.Invero, l’art. 53 d.p.r. 327/2001 prevede che in relazione alle domande tese ad ottenere o contestare l’indennità di esproprio la giurisdizione spetta al giudice ordinario.Ne deriva che va dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.»

Sintesi: Nel caso di contestazione della determinazione dell’indennità di esproprio, il privato invoca la tutela di una propria posizione di diritto soggettivo direttamente prevista e regolata dalle norme che disciplinano il procedimento espropriativo, restando irrilevante che egli abbia anche formulato richiesta di annullamento delle determinazioni adottate in sede amministrativa, in quanto il giudice ordinario, titolare di giurisdizione in materia, è chiamato a liquidare l’indennità medesima a prescindere dall’intervenuta emanazione di eventuali provvedimenti.

Sintesi: Le controversie concernenti la determinazione dell’indennità di espropriazione, in quanto attinenti ad un diritto soggettivo specificamente regolato dalla legge, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, tanto se il privato contesti l’iter procedurale seguito dall’Amministrazione, quanto se contesti i criteri di liquidazione applicabili.

Estratto: «Sulle questioni relative alla determinazione dell’indennità di espropriazione (non solo per l’ipotesi tipica di opposizione alla stima) la giurisdizione del giudice ordinario non è, infatti, mai venuta meno ed è stata conservata pur dopo le vicende legislative e giurisprudenziali che, a far data dal d.lgs. n. 80/1998, hanno trasferito al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva in materia urbanistica ed edilizia (cfr. attualmente l’art. 133, primo comma, lett. f, c.p.a., il quale ribadisce la previsione già contenuta nell’art. 24 d.lgs. n. 80/1998, anche nella sua riformulazione ai sensi dell’art. 7 legge n. 205/2000, secondo cui resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa).Come, infatti, affermato dalla Suprema Corte (cfr., per tutte, Cass., Sez. Un., n. 4091/1985, Cass., Sez. Un., n. 2571/1988, Cass., Sez. Un., n. 4986/1995) in relazione a controversie anteriori al menzionato passaggio di giurisdizione, nel caso di contestazione della determinazione dell’indennità di esproprio, il privato invoca la tutela di una propria posizione di diritto soggettivo direttamente prevista e regolata dalle norme che disciplinano il procedimento espropriativo, restando irrilevante che egli abbia anche formulato richiesta di annullamento delle determinazioni adottate in sede amministrativa, in quanto il giudice ordinario, titolare di giurisdizione in materia, è chiamato a liquidare l’indennità medesima a prescindere dall’intervenuta emanazione di eventuali provvedimenti.Pertanto, le controversie concernenti la determinazione di tale indennità, in quanto attinenti ad un diritto soggettivo specificamente regolato dalla legge, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, tanto se il privato contesti l’iter procedurale seguito dall’Amministrazione, quanto se contesti i criteri di liquidazione applicabili.»

Sintesi: Le censure relative al quantum dell’indennità di esproprio sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. g) del C.P.A.).

Estratto: «Premesso che, come noto, le censure relative al quantum dell’indennità di esproprio sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario (ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. 327/2001 e dell’art. 133, comma 1, lett. g) del C.P.A.; tra le tante, TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 8 maggio 2013, n. 534; TAR Campania, Napoli, sez. V, 26 febbraio 2013, n. 1122; TRGA Trentino Alto Adige, Trento, 7 giugno 2012, n. 177; TAR Puglia, Bari, sez. II, 12 gennaio 2012, n. 133), si rileva, preliminarmente, l’inammissibilità, per assoluta genericità, della doglianza inerente l’indennità, asseritamente definita “apparente”.»

Sintesi: Ai sensi dell’art 53 del D.p.r.327/2001, ora sostituito dall’art 133 c. 1 lett g) del cod. proc. amm., è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario la totalità delle controversie inerenti le questioni indennitarie. Non è predicabile estendere la giurisdizione del g.a. per ragioni di connessione, sia in base al principio generalmente affermato della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione sia per l’assenza (nel caso di specie), di connesse domande di condanna al risarcimento del danno.

Sintesi: Recenti interventi del giudice della giurisdizione (Cassazione Sezioni Unite 25 febbraio 2011, n. 4615), pur richiamandosi al principio di concentrazione delle tutele, a fini di economia processuale e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost), hanno sì esteso la giurisdizione del g.a. anche sulla domanda di condanna al pagamento dell'indennità di espropriazione, ma soltanto ove quest'ultima sia alternativa alla tutela chiesta in via principale rientrante nella giurisdizione del g.a. e le domande siano proposte sulla base dei medesimi fatti, dipendendo l'accoglimento dell'una o dell'altra da un accertamento avente carattere prioritario di competenza del g.a.

Estratto: «2. Preliminarmente, vanno affrontate le questioni in rito eccepite dalle difese delle controparti.2.1. L’eccezione di parziale difetto di giurisdizione, quanto alla domanda di annullamento nella parte in cui viene contestata la congruità dell’indennità provvisoria, è fondata.Ai sensi dell’art 53 del D.p.r.327/2001, ora sostituito dall’art 133 c. 1 lett g) del cod. proc. amm. – è riservata alla giurisdizione del giudice ordinario la totalità delle controversie inerenti le questioni indennitarie (ex multis Cassazione civile, Sez. Un., 25 giugno 2010, n. 15327); al di là della formale domanda di annullamento, i ricorrenti lamentano secondo il criterio del “petitum sostanziale” la lesione del proprio diritto soggettivo alla corretta quantificazione dell’indennità provvisoria di espropriazione.Non è nemmeno predicabile estendere la giurisdizione del g.a. per ragioni di connessione, sia in base al principio generalmente affermato della inderogabilità della giurisdizione per motivi di connessione (ex multis Cassazione Sez. Un. 7 giugno 2012, n. 9185; Consiglio di Stato sez IV 4 febbraio 2011, n.804; T.A.R. Campania Salerno sez II 14 gennaio 2011, n.43) sia per l’assenza nella fattispecie di connesse domande di condanna al risarcimento del danno.Tali conclusioni risultano per lo più confermate anche da recenti interventi del giudice della giurisdizione (Cassazione Sezioni Unite 25 febbraio 2011, n. 4615) laddove - pur richiamandosi al principio di concentrazione delle tutele, a fini di economia processuale e della ragionevole durata del processo (art. 111 Cost.), già enunciato per casi analoghi dalle Sezioni Unite con le sentenze 24 giugno 2009, n. 14805 e 28 febbraio 2007, n. 4636 - viene si estesa la giurisdizione del g.a. anche sulla domanda di condanna al pagamento della predetta indennità, ma soltanto ove quest'ultima sia alternativa alla tutela chiesta in via principale rientrante nella giurisdizione del g.a. e le domande siano proposte sulla base dei medesimi fatti, dipendendo l'accoglimento dell'una o dell'altra da un accertamento avente carattere prioritario di competenza del g.a.Nella fattispecie per cui è causa, la domanda di annullamento del provvedimento impugnato nella parte concernente la quantificazione dell’indennità provvisoria di esproprio non ha carattere alternativo, non cumulando i ricorrenti in questa sede alcuna domanda risarcitoria a causa dell’illegittimo esercizio del potere espropriativo.2.2. Deve pertanto essere rilevato in parte qua il difetto di giurisdizione, ex art. 133 c. 1 lett g) del cod. proc. amm. (già art 53 c. 2 D.p.r. 327/2001) in favore del giudice ordinario.»

Sintesi: Contro i provvedimenti che contengano la determinazione delle indennità di occupazione e/o di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo e ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22 bis) e 53 stesso T.U. del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello.

Estratto: «Contro i provvedimenti che contengano la determinazione delle indennità di occupazione e/o di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo e ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22 bis cit.) e 53 stesso T.U. del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello (Cfr, Cass. civ. SS.UU. 10362 - 6 maggio 2009).La giurisprudenza è, infatti, consolidata nel ritenere che per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, ai sensi dell’art. 53 T.U. 8 giugno 2001 n. 327, resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, confermando il previgente riparto di giurisdizione che ha assegnato al predetto giudice le controversie inerenti alla quantificazione e al pagamento delle indennità conseguenti ad atti espropriativi o comunque ablativi, in quanto attinenti a diritti soggettivi perfetti (Cfr. Cass. civ., SS.UU., 29 ottobre 2004 n. 20958, nonché Cons. Stato, Sez. IV, 2 luglio 2002 n. 3606, in Cons. Stato 2005, II, 143, e 2002, I, 1478, e T.A.R. Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005 n. 16503) .»

Sintesi: In merito al contestazione della misura dell’indennità di esproprio, ritenuta inadeguata, sussiste il difetto di giurisdizione del G.A.

Estratto: «6. Relativamente alla seconda parte del terzo motivo, con cui si contesta la misura dell’indennità di esproprio (pari ad € 210.231,88) poiché ritenuta inadeguata, va accolta l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dalla resistente Val di Chienti SCPA.»

Sintesi: Sull'indennità di espropriazione o di occupazione legittima, sussiste, pur dopo il passaggio della giurisdizione esclusiva in materia espropriativa in favore del giudice amministrativo, la giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «L’espressione “indennità” è stata quindi utilizzata dai ricorrenti in una accezione non rigorosamente tecnica, atteso che, secondo la ricostruzione giurisprudenziale in materia di accessione invertita, il ristoro dovuto al proprietario per la perdita della proprietà del bene doveva essere formalmente qualificato come risarcimento da illecito aquiliano.Al di là del “nomen juris” utilizzato, tuttavia, è chiaro che i ricorrenti hanno richiesto al Tribunale esattamente ciò che la giurisprudenza in materia di accessione invertita ha sempre formalmente qualificato come un risarcimento per la perdita delle proprietà del bene (e non l’indennità di espropriazione o quella da occupazione legittima, su cui, come già indicato, sussiste, pur dopo il passaggio della giurisdizione esclusiva in materia espropriativa in favore del giudice amministrativo, la giurisdizione del giudice ordinario). Non è necessario, inoltre, per quanto si dirà nel seguito, verificare se le conseguenze che i ricorrenti ricollegano all’occupazione, alla trasformazione irreversibile e all’utilizzo del bene da parte dell’Amministrazione siano effettivamente quelle di cui all’istituto giurisprudenziale dell’occupazione acquisitiva (e non, invece, quelle attualmente contemplate, in alternativa alla restituzione, dall’art. 42-bis d.p.r. n. 327/2001).E’ sufficiente, invece, rilevare che nel ricorso n. 3413/2010 non è stato effettuato alcun riferimento sostanziale ai due soli ambiti (indennità di espropriazione ed indennità di occupazione legittima) su cui persiste tuttora, nella materia espropriativa, la giurisdizione del giudice ordinario.Con il ricorso n. 1258/2011, inoltre, i ricorrenti, oltre a ribadire parzialmente le richieste già formulate con il ricorso n. 3413/2010, hanno chiesto il risarcimento del danno anche per il periodo di occupazione - non legittima, ma - illegittima (questione sulla quale parimenti sussiste, come è noto la giurisdizione del giudice amministrativo), evidenziando altresì un’ulteriore “causa petendi” (cioè la mancata emanazione del prescritto provvedimento di esproprio) al fine di sostenere l’illegittimità della procedura ablatoria.Ne consegue che in relazione ad entrambi i ricorsi deve affermarsi la giurisdizione del giudice amministrativo.»

Sintesi: L’art. 53 D.P.R. n. 327/2001 riconosce la giurisdizione del giudice ordinario “per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, quindi delle indennità corrisposte nell’ambito di una procedura espropriativa legittima.

Estratto: «Dopo la sentenze della Corte Cost. 204 del 2004 e 191 del 2006 la giurisprudenza amministrativa si è pacificamente consolidata nel ritenere radicata la giurisdizione del giudice amministrativo a conoscere della richiesta di condanna di un Comune al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente a seguito della illegittima occupazione ed irreversibile trasformazione...
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Sintesi: La censura relativa all'errata qualificazione dell'area che, così come proposta, possa comportare soltanto una diversa e maggiore indennità espropriativa, va declinata in favore del giudice ordinario.

Estratto: «V) Con ulteriore argomento di censura, parte ricorrente si duole che la previsione di esproprio del proprio terreno si sarebbe illegittimamente fondata sulla considerazione di tali suoli come meramente agricoli (circostanza che l’ANAS giustifica esponendo di aver utilizzato le risultanze catastali dell’area, così come disponibili presso l’Agenzia del Territorio).Deduce che, invece, ricadendo l’area in zona B del vigente strumento urbanistico, la vocazione edificatoria del suolo sarebbe comprovata dall’avvenuta concessione di un permesso a costruire da parte del Comune di Reggio Calabria, conosciuto dell’ANAS, avendo essa rilasciato specifico nulla osta per l’edificazione (prot. nr. CCZ-00188595-P del 31.07.2006); in ogni caso, allega il certificato di destinazione urbanistica dell’area (documento sub 6 del foliario del ricorso).Meglio precisando quanto sinteticamente ritenuto in sede di giudizio cautelare (decreto nr. 119/12), non essendo sorretta da specifiche allegazioni ed elaborazioni di natura tecnica, sulla base delle quali ritenere l’erroneità del progetto al fine di una sua possibile modificazione, e dunque di un diverso esito della procedura espropriativa nella parte d’interesse, la censura – così come proposta – può comportare soltanto una diversa e maggiore indennità espropriativa.Pertanto con essa si introduce una domanda relativamente alla quale il giudice amministrativo è carente di giurisdizione, da declinare in favore del giudice ordinario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 c.p.a.»

Sintesi: Solo nelle pronunce più datate, ma prima dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 67 del 1990), si riteneva che l'opposizione avverso la stima provvisoria spettasse al Tribunale competente in base alle ordinarie regole del codice di procedura civile; ciò in ragione del carattere eccezionale della competenza in unico grado della Corte di Appello.

Estratto: «Con la prima eccezione preliminare i convenuti chiedono dichiararsi l'incompetenza funzionale della Corte di Appello di L'Aquila, in quanto gli attori hanno presentato opposizione avverso la indennità di espropriazione "provvisoria" e non nei confronti di quella definitiva ai sensi dell'art. 19 della L. 22 ottobre 1971, n. 865.Tale eccezione è infondata.Invero, solo nelle pronunce più datate, ma prima dell'intervento della Corte Costituzionale (sentenza n. 67 del 1990), si riteneva che l'opposizione avverso la stima provvisoria spettasse al Tribunale competente in base alle ordinarie regole del codice di procedura civile.Pertanto, si riteneva in passato che, in tema di espropriazione per pubblico interesse e per il caso di cessione volontaria dell'immobile a norma dell'art. 12 della L. n. 865 del 1971, la controversia insorta tra il proprietario ed il comune per la determinazione ed il pagamento del corrispettivo, quando non sia intervenuta la stima definitiva del bene, non rientra tra quelle devolute dall'art. 19 della legge citata alla competenza della Corte d'Appello in unico grado (che hanno ad oggetto l'opposizione alla stima definitiva), ma va attribuita in primo grado al giudice competente secondo i comuni criteri della competenza per valore (Cass. Civ., 25 febbraio 1992, n. 2324).Il carattere eccezionale della competenza in unico grado della Corte di Appello era evidenziato in altre pronunce della Suprema Corte.Infatti, la competenza in unico grado della Corte d'appello prevista dall'art. 19 della L. 22 ottobre 1971, n. 865 ha carattere eccezionale perché deroga ai criteri generali di determinazione della competenza previsti dal codice di rito ed esclude la duplicità dei gradi di merito che in via di normalità è prevista dal codice di procedura civile. Essa quindi concerne solo le opposizioni alla stima specificamente previste dalla disposizione citata e non può trovare applicazione - in luogo degli ordinari criteri di competenza per valore - nel caso in cui oggetto della domanda sia la dichiarazione di invalidità, o la risoluzione, di una stipulata cessione volontaria del bene assoggettato al procedimento espropriativo e la condanna dell'ente pubblico alla rifusione del valore reale del bene, irreversibilmente trasformato (Cass.Civ., 3 luglio 1997, n. 5975).»

Sintesi: La cognizione sull’indennità di esproprio esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per esser riservata a quella dell’A.G.O.

Estratto: «5.2 Sulla seconda domanda invece l’esito coincide con l’eccezione in rito posta dal resistente. Ed, infatti, tale petitum verte sull’indennità di esproprio e la sua cognizione esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo per esser riservata a quella dell’A.G.O., innanzi al quale la questione potrà essere posta ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del c.p.a.»

Sintesi: Le questioni riguardanti la stima dell’indennità d’esproprio (e dei relativi criteri), sono devolute al giudice ordinario in sede di giudizio di opposizione alla stima.

Estratto: «7.4. Infondato è, infine, il motivo sub 2.h), attesa la corretta dichiarazione d’inammissibilità delle censure riguardanti la stima dell’indennità d’esproprio (e dei relativi criteri), per carenza di giurisdizione, essendo le relative questioni devolute al giudice ordinario in sede di giudizio di opposizione alla stima.»

Sintesi: La pretesa ad una corretta determinazione dell’indennizzo spettante agli espropriati è materia riservata, sin dall’art.53 del D.P.R. n 327/01 (oggi art.133 comma 1 lett. g) del c.p.a.), alla giurisdizione del giudice ordinario.

Estratto: «Infine nel ricorso si chiede di integrare il decreto di esproprio, alla luce degli effetti normativi introdotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 181/2011 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 3 dell’art.40 D.P.R.327/01 nella parte in cui stabilisce quale criterio per la determinazione dell’indennità, il valore agricolo medio.Su quest’ultimo punto, va accolta l’eccezione di inammissibilità opposta dalla convenuta per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. E’ evidente, infatti, che per il tramite di questo motivo, viene azionata la pretesa ad una corretta determinazione dell’indennizzo spettante agli espropriati che è materia riservata, sin dall’art.53 del D.P.R. n 327/01 (oggi art.133 comma 1 lett. g) del c.p.a.) alla giurisdizione del giudice ordinario.»

Sintesi: Fuoriesce dalla giurisdizione del giudice amministrativo qualsiasi questione relativa alla spettanza o meno dell’indennità ed alla sua quantificazione, trattandosi di controversie che non attengono alla legittimità del procedimento amministrativo, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale devolute alla cognizione del giudice civile.

Estratto: «2. Il secondo motivo di ricorso è infondato in quanto la deliberazione di approvazione della variante è sufficientemente motivata con riferimento alla previsione di massima delle spese necessarie per l’attuazione del piano.Infatti la determinazione preventiva dell'indennità costituisce un sub-procedimento amministrativo, che si inserisce in quello d'espropriazione, ma che resta distinto ed autonomo rispetto a quello di imposizione del vincolo, e persegue lo scopo di addivenire alla determinazione definitiva se l'espropriando l'accetti, o alla determinazione della somma che dovrà essere depositata dall'espropriante, in caso di mancata accettazione.L’autonomia dei due sub-procedimenti, quello impositivo del vincolo e quello di determinazione dell’indennità espropriativa comporta che le determinazioni in merito all’indennità non debbono essere anticipate alla fase di imposizione del vincolo.L’amministrazione è infatti tenuta in questa fase a predisporre una provvista economica di massima che può essere sindacata dai proprietari solo nel caso essa sia manifestamente insufficiente a coprire le spese necessarie per il compimento delle espropriazioni e non può estendersi alla richiesta, fatta nel ricorso, di una determinazione specifica. A ciò si aggiunge che fuoriesce dalla giurisdizione del giudice amministrativo qualsiasi questione relativa alla spettanza o meno dell’indennità ed alla sua quantificazione, trattandosi di controversie che non attengono alla legittimità del procedimento amministrativo, ma riguardano questioni di carattere patrimoniale devolute alla cognizione del giudice civile.»

Sintesi: La domanda concernente la corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, appartiene al giudice ordinario in forza di quanto previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001.

Estratto: «Con riguardo, invece, alla domanda collegata alla mancata corresponsione delle somme dovute a titolo di indennità di occupazione, il giudice adito non può che declinare la propria giurisdizione, essa appartenendo piuttosto al giudice ordinario – avanti al quale l’azione potrà essere riproposta nei termini ed agli effetti di cui all’art. 11 c.p.a. - in forza di quanto previsto dall’art. 53 del D.P.R. n. 327/2001, alla cui stregua “ Resta ferma la giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa” (ex plurimis e da ultimo, Cassazione Civile, SS.UU., ord. 22 dicembre 2011, n. 28343).»

Sintesi: Sussiste il difetto di giurisdizione del G.A. sulla quantificazione dell’indennità di esproprio.

Estratto: «Sussiste il difetto di giurisdizione di questo Tribunale sulla quantificazione dell’indennità di esproprio, per cui ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 104/10 questo Collegio dà atto che il termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario – termine fino alla scadenza del quale saranno salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda – è pari a tre mesi dal passaggio in giudicato della presente decisione.»

Sintesi: Le questioni attinenti la corretta determinazione delle indennità espropriative e di occupazione d’urgenza esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, come previsto pacificamente dalla legislazione in materia e segnatamente dall’art. 34 del D.Lgs. 80/1998 (oggi peraltro abrogato), dall’art. 53, comma 2°, del DPR 327/2001, oltre che dall’art. 133, lett. f) e lett. g), del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo”).

Estratto: «2. Il ricorso per motivi aggiunti deve reputarsi inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo a favore di quello ordinario.Nei motivi aggiunti, infatti, l’esponente contesta la misura dell’indennità di occupazione d’urgenza e di quella di esproprio, come determinate dalla Provincia di Milano, oltre alla stima del valore del proprio fondo, come effettuata dalla Provincia medesima.Le questioni attinenti la corretta determinazione delle indennità espropriative e di occupazione d’urgenza esulano però dalla giurisdizione del giudice amministrativo, come previsto pacificamente dalla legislazione in materia e segnatamente dall’art. 34 del D.Lgs. 80/1998 (oggi peraltro abrogato), dall’art. 53, comma 2°, del DPR 327/2001, oltre che dall’art. 133, lett. f) e lett. g), del D.Lgs. 104/2010 (“Codice del processo amministrativo”), nonché dalla giurisprudenza (cfr., fra le tante, TAR Puglia, Bari, sez. I, 3.11.2011, n. 1667).Alla declaratoria di inammissibilità per difetto di giurisdizione conseguono gli effetti cui all’art. 11 del D.Lgs. 104/2010.»

Sintesi: Ogni lamentela in ordine alla misura della somma offerta a titolo (non risarcitorio, ma) indennitario, non può che farsi valere innanzi al giudice ordinario, atteso che, in relazione a controversie riguardanti la “determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, ai sensi dell’art. 133 lett. g) cod. proc. amm., la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, con la conseguenza che, sul punto, si profila un difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Estratto: «Sul punto la ricorrente assume che, ai sensi degli artt. 48 e 49 della legge n. 2359 del 1865, il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti della somma offerta avrebbe efficacia liberatoria, per l’espropriante debitore, “soltanto nell’ambito della procedura espropriativa conclusasi con efficace decreto di esproprio e/o di occupazione temporanea - e, quindi, con riguardo sia all’indennità di espropriazione che a quella di occupazione temporanea - ma non anche allorché allorché l’effetto ablatorio si produca a seguito di occupazione acquisitiva (…….)”.Orbene, preso atto che quanto da ultimo presupposto dalla ricorrente trova smentita dal legittimo andamento della procedura in esame, ne deriva che il deposito dell’indennità offerta e non accettata dalla ricorrente presso la Cassa Depositi e Prestiti riveste efficacia pienamente liberatoria e si pone quale presupposto per l’adozione del legittimo decreto di esproprio.Ma allora appare evidente che ogni lamentela in ordine alla misura della somma offerta a titolo (non risarcitorio, ma) indennitario, non potrà che farsi vale innanzi al giudice ordinario, atteso che, in relazione a controversie riguardanti la “determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa”, ai sensi dell’art. 133 lett. g) cod. proc. amm., la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario, con la conseguenza che, sul punto, si profila un difetto di giurisdizione del giudice amministrative.»

Sintesi: La determinazione dell'indennità di esproprio esula dalla giurisdizione del G.A., ai sensi dell'art. 53, comma 3, d.P.R n. 327 del 2001: l'innovativa ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia (anche) espropriativa introdotta dall'art. 34, comma 1, d.lg. n. 80 del 1998, successivamente ripresa dall'art. 7, comma 1, l. n. 205 del 2000 e dall'art. 53, d.P.R. n. 327 del 2001, non si estende infatti alle questioni inerenti alla “determinazione ed alla corresponsione delle indennità”.

Estratto: «7.2.- Aggiunge il motivo di gravame in esame che sarebbe ingiusta la sentenza impugnata per aver dichiarato la inammissibilità del motivo con cui era stata denunciata la illegittimità del decreto di esproprio nella parte relativa alla determinazione della indennità, atteso che al G.O. spetta solo la giurisdizione sulla domanda con cui è fatto valere il diritto all’indennità, mentre il G.A. è deputato a verificare la lesione dell’interesse legittimo della parte alla regolarità dell’azione amministrativa.7.2.1.- La Sezione ritiene infondata la censura, atteso che la determinazione dell'indennità di esproprio esula dalla giurisdizione del G.A., ai sensi dell'art. 53, comma 3, d.P.R n. 327 del 2001: l'innovativa ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia (anche) espropriativa introdotta dall'art. 34, comma 1, d.lg. n. 80 del 1998, successivamente ripresa dall'art. 7, comma 1, l. n. 205 del 2000 e dall'art. 53, d.P.R. n. 327 del 2001, non si estende infatti alle questioni inerenti alla “determinazione ed alla corresponsione delle indennità” conseguenti ad atti di carattere ablativo, che - in quanto attinenti a diritti soggettivi perfetti - rimangono di spettanza del Giudice ordinario.»

Sintesi: Esula dalla giurisdizione amministrativa, la cognizione della censura in cui è posta questione non già di mancanza ab imis della previsione dell’indennità, ma solo della sua insufficienza, ricadendo essa nell’ambito della riserva di giurisdizione del G.O., ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 (cfr. ora art. 133, comma 1, lett. g) c.p.a.).

Estratto: «2.6. Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono che l’indennità di esproprio sarebbe stata determinata in base a criteri non coerenti con le disposizioni di legge disciplinanti la subiecta materia.In tema di determinazione dell' indennità di esproprio , il giudizio di opposizione alla stima...
[...omissis...]

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.