Condizioni di legittimità del ricorso delle associazioni sindacali

Sintesi: Non può riconoscersi legittimazione a ricorrere alle associazioni sindacali quando l’interesse dedotto in giudizio riguardi una parte soltanto degli associati o in ogni caso in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, sussistendo in questo caso un conflitto di interessi con alcuni dei suoi associati.

Estratto: «2. Preliminarmente, va confermata la statuizione del TRGA di Trento, sull’estromissione dal giudizio della Federazione provinciale C.. Infatti, secondo l’orientamento costante di questo Consiglio, non può riconoscersi legittimazione a ricorrere alle associazioni sindacali...
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Sintesi: E' inammissibile l'intervento in giudizio delle associazioni di categoria a favore degli interessi di una parte soltanto dei soggetti rappresentati, quando non sia in concreto configurabile una totale omogeneità di posizioni dei medesimi soggetti a livello di categoria.

Sintesi: Un sindacato di lavoratori non può agire – o anche solo intervenire in giudizio - se non per far valere interessi propri ed esclusivi, ovvero istanze riconducibili a tutti i lavoratori del settore, senza alcuna possibilità di rappresentanza di singoli associati, anche in base al principio di cui all’art. 81 cod. proc. civ.

Estratto: «In ordine agli specificati atti di intervento debbono, in via preliminare, essere esaminate opposte eccezioni di inammissibilità, per assenza o conflitto degli interessi riconducibili ai medesimi.In effetti, secondo principi oggetto di giurisprudenza pacifica, l’interesse di fatto ad intervenire nel processo amministrativo, in primo grado o anche per la prima volta in appello, deve essere comprovato dall’interventore a pena di inammissibilità; detto interesse inoltre – così come non può essere personale e diretto, ovvero tale da legittimare al ricorso in via principale – non può nemmeno coincidere col mero interesse alla legalità, economicità e buon andamento dell’azione amministrativa, dovendo invece avere carattere dipendente e riflesso, rispetto a quello azionato, in modo tale da tradursi in una vantaggiosa aspettativa in ordine all’esito della causa, senza pregiudizio di alcun altro interesse, di cui il medesimo soggetto sia portatore (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. V, 30.10.1995, n. 2247, 25.7.2011, n. 4454, 20.6.2011, n. 3702 e 20.12.2011, n. 6702; Cons. St., sez. IV, 5.9.1990, n. 632, 30.5.2005, n. 2804 e 4.11.2009, n. 6866).Una situazione soggettiva del tipo sopra indicato non appare riconducibile all’Associazione sindacale in precedenza specificata, né all’Associazione culturale, aderente a Confindustria, cui si affermano aderenti “la maggior parte dei concessionari italiani di servizi museali”, nonché “imprese che operano nella cultura, nel turismo culturale e nell’innovazione tecnologica per i beni culturali”. Per quanto riguarda il sindacato, in primo luogo, è esposto nella memoria di replica del medesimo come il numero dei lavoratori, il cui mantenimento in servizio sarebbe garantito dalla “clausola sociale”, risulterebbe attualmente ridotto a nove unità, ovvero ad un “numero esiguo e assolutamente inidoneo a pregiudicare le aspirazioni occupazionali degli altri lavoratori appartenenti alla categoria”, in astratto rappresentati o rappresentabili dal sindacato stesso. Quest’ultimo, inoltre, sarebbe comunque legittimato all’intervento, avendo sottoscritto con altre parti sociali il Protocollo d’intesa contestato.La prima delle argomentazioni sopra riportata non smentisce ed anzi rafforza l’ipotesi di inammissibilità prospettata dalle controparti, essendo pacifica l’inammissibilità di interventi in giudizio a favore degli interessi di una parte soltanto dei soggetti rappresentati, quando non sia in concreto configurabile una totale omogeneità di posizioni dei medesimi soggetti a livello di categoria; è corollario di tale affermazione, d’altra parte, quella secondo cui un sindacato di lavoratori non può agire – o anche solo intervenire in giudizio - se non per far valere interessi propri ed esclusivi, ovvero istanze riconducibili a tutti i lavoratori del settore, senza alcuna possibilità di rappresentanza di singoli associati, anche in base al principio di cui all’art. 81 cod. proc. civ. (cfr. in tal senso, fra le tante, Cons. St., sez. VI, 10.3.2011, n. 1540 e 18.4.2012, n. 2208; Cons. St., sez. V, 7.9.2007, n. 4692 e 11.7.2008, n. 3451; Cons. St., sez. IV, 30.5.2005, n. 2804 e 9.2.2012, n. 686). Nella situazione in esame, il sindacato interveniente non solo non fornisce alcuna prova di avere o non avere tra i propri iscritti alcuni dei (pochi) dipendenti, del cui posto di lavoro si discute, ma contesta sotto ogni profilo una concessione di servizi, da cui potrebbero derivare numerose assunzioni a favore dei lavoratori rappresentati, certamente indifferenti in ordine all’entità della cauzione, richiesta ai potenziali concessionari, ma portatori di un interesse di segno opposto rispetto a quello dei soggetti già assunti, in ordine al mantenimento di una clausola limitativa delle nuove, prospettate possibilità di accesso al lavoro. Le considerazioni appena svolte appaiono al Collegio assorbenti rispetto all’unico ragionevole interesse, riconducibile al medesimo sindacato (in quanto sottoscrittore del protocollo di intesa) in ordine alla generale legittimità delle “clausole sociali”; tale interesse, infatti, risulta limitato ad una minima parte delle argomentazioni difensive sostenute e, per come nella fattispecie rappresentato, deve ritenersi recessivo rispetto al sostanziale conflitto delle aspettative, rapportabili alla questione concreta dedotta in giudizio. Non diversamente le plurime finalità, anche di carattere squisitamente culturale, che si affermano perseguite da Confcultura non appaiono unitariamente riconducibili ad un intervento, volto a sostenere una riduzione delle garanzie da richiedere, per l’affidamento di un delicato settore di gestione del patrimonio museale romano; quanto sopra, in acritica aderenza ad un indimostrato interesse delle imprese – potenzialmente aspiranti a concessioni come quella in esame, o già concessionarie – a non assumere il personale già in servizio (anche se con notevole esperienza nel settore) e ad ampliare la platea degli aspiranti alle concessioni stesse, diminuendo i costi per partecipare alla selezione concorsuale: un assunto con ogni evidenza non condivisibile, quanto meno in modo generalizzato.Entrambi gli interventi pertanto, ad avviso del Collegio, debbono essere dichiarati inammissibili.»

Sintesi: La legittimazione di un ordine professionale o di un'associazione di categoria a proporre ricorso va scrutinata in relazione all'interesse astrattamente perseguito, non tenendo in considerazione la ricorrenza la mera possibilità, in concreto, di un potenziale conflitto di interessi con alcuni professionisti o associati.

Sintesi: L'associazione che ragguppa i lavoratori autonomi dell'agricoltura e produttori agricoli singoli ed associati è legittimata ad impugnare le norme del regolamento di polizia rurale che limitino la possibilità di ottenere le autorizzazioni o l'affitto di pascoli.

Estratto: «1.1 Va preliminarmente trattata l’eccezione relativa alla legittimazione della Copagri dedotta dal Comune di Visso. Il Collegio aderisce all’orientamento per cui la legittimazione di un ordine professionale o di un'associazione di categoria a proporre ricorso va scrutinata in relazione all'interesse astrattamente perseguito, non tenendo in considerazione la ricorrenza la mera possibilità, in concreto, di un potenziale conflitto di interessi con alcuni professionisti o associati (CdS sez. V 9.3.2009 n. 710). La Copagri è un’organizzazione professionale che raggruppa i lavoratori autonomi dell'agricoltura e produttori agricoli singoli ed associati. Conseguentemente, tenendo conto che il presente ricorso impugna parti del regolamento di polizia rurale unicamente relative al pascolo del bestiame, il ricorso dell'associazione di categoria sarebbe in grado, astrattamente, di ledere delle posizioni degli agricoltori che non siano anche allevatori. Va però detto che tale conflitto di interessi è meramente teorico e potenziale, in quanto non appare che l'eventuale accoglimento del ricorso possa favorire gli agricoltori-allevatori rispetto a coloro che svolgono esclusivamente attività agricola. Va quindi ritenuta sussistente, ad avviso del Collegio, la legittimazione ad agire della Copagri. Con riguardo invece all’eccezione relativa alla non immediata esecutività del regolamento, essendo state impugnate diverse disposizioni regolamentari, la stessa eccezione va trattata caso per caso, a seconda della disposizione regolamentare impugnata.»

Sintesi: L'associazione di categoria è legittimata ad agire in giudizio per la tutela di interessi collettivi degli associati unitariamente considerati e non solo di alcuni di essi in danno di altri: di conseguenza, in caso di conflitto di interessi tra gli associati, essa va estromessa dal giudizio in quanto priva di legittimazione attiva.

Estratto: «E’ anzitutto fondata l’eccezione di difetto di legittimazione della Coldiretti per conflitto di interessi. L’impugnativa è effettivamente idonea a determinare un vero e proprio conflitto di interessi all’interno della categoria che l’associazione ricorrente rappresenta, che è legittimata ad agire in giudizio per la tutela di interessi collettivi degli associati unitariamente considerati e non solo di alcuni di essi in danno di altri (cfr. ad es: T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, 26.5.2009, n. 3840; Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2007, n. 351). Nella specie è indubitabile che l’interesse dei precedenti affittuari, difeso dalla Coldiretti, potrebbe confliggere con quello di altri coltivatori, aderenti alla stessa organizzazione sindacale, che intendano partecipare all’asta pubblica per ottenere in affitto gli stessi fondi agricoli.Né ha pregio l’argomento (svolto dalla ricorrente nell’ultima memoria presentata) che l’interesse generale della categoria sarebbe costituito dal rispetto delle norme in materia di selezione degli affittuari, di prelazione agraria e di disciplina contrattuale. La legittimazioneva accertata, infatti, sul fondamento dell’effettiva lesione dell’interesse fatto valere, che deve essere differenziato e unitario, e non su un’astratta pretesa alla legittimità dell’azione amministrativa del tutto disgiunta dalla sottostante posizione soggettiva.Conseguentemente, la Coldiretti va estromessa dal giudizio.»

Sintesi: Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi riferibili alla sfera della categoria, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee.

Sintesi: Un'associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso a tutela della totalità dei suoi iscritti, non anche per la salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi.

Estratto: «1) In primis deve essere esaminata l’eccezione sollevata dalla difesa della ricorrente in relazione alla legittimazione dell’Unione Commercio Turismo e Servizi ad intervenire ad opponendum nella presente vertenza, chiedendone l’estromissione dal giudizio, in quanto nessuno degli associati dell’Unione sarebbe parte in causa.1a) L’eccezione non è fondata 1b) Le associazioni di settore sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale o di fatto, non solo quando si tratti della violazione di norme poste a tutela della categoria stessa, ma anche ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria, con l'unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti ovvero capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee. Tali principi sono a loro volta la proiezione dell'altro principio secondo cui l'interesse collettivo deve identificarsi con l'interesse di tutti gli appartenenti alla categoria unitariamente considerata e non con interessi di singoli associati o di gruppi di associati atteso che un'associazione di categoria è legittimata a proporre ricorso a tutela della totalità dei suoi iscritti, non anche per la salvaguardia di posizioni proprie di una parte sola degli stessi. Nella presente vertenza l’Unione ha un inequivocabile interesse all’interpretazione e all’applicazione delle norme che riguardano l’esercizio del commercio al dettaglio nelle zone destinate all’attività produttiva e, anche, nelle zone cosiddette miste, al fine di garantire il principio di parità di trattamento di tutta la categoria in situazioni simili ed al fine prevenire eventuali rischi che potrebbero falsare la concorrenza nel commercio al dettaglio in Provincia di Bolzano (vedasi anche Consiglio Stato, sez. V, 07 settembre 2007, n. 4692).»

Sintesi: Le associazioni di settore (nel caso di specie, un Consorzio di Imprenditori Balneari) sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti, ovvero capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee.

Estratto: «Quanto, poi, all’eccepito difetto di interesse e di legittimazione attiva dei ricorrenti, va rilevato che tale eccezione è ugualmente priva di pregio.I titolari di concessioni demaniali marittime nel Comune di Pescara sono, invero, certamente destinatari dell’atto impugnato; inoltre, hanno adeguatamente dimostrato da un lato il possesso della loro qualità di concessionari di aree demaniali marittime (versando in giudizio l’atto concessorio) e da altro lato (depositando una relazione redatta da un tecnico) di ricevere un danno dalle norme di piano introdotte.Ugualmente titolare di un interesse qualificato all’impugnativa deve ritenersi anche il Consorzio in questione, che è stato costituito dai predetti concessionari di beni del demanio marittimo e che, come dimostrato dalla copia dello Statuto versata in giudizio, ha tra i propri fini proprio la tutela degli interessi generali dei balneatori. E’ noto, infatti, che le associazioni di settore, come quella ora all’esame, sono legittimate a difendere in sede giurisdizionale gli interessi di categoria dei soggetti di cui hanno la rappresentanza istituzionale ogniqualvolta si tratti di perseguire comunque il conseguimento di vantaggi, sia pure di carattere puramente strumentale, giuridicamente riferibili alla sfera della categoria, con l’unico limite derivante dal divieto di occuparsi di questioni concernenti i singoli iscritti, ovvero capaci di dividere la categoria in posizione disomogenee (cfr. per tutti e da ultimo T.A.R. Lazio Latina sez. I 18 luglio 2007 n. 523).»

Il presente articolo è un'aggregazione di sintesi di pronunce giudiziali estratte da un nostro codice o repertorio, nel quale le sintesi qui visibili sono associate agli estremi e agli estratti originali delle pronunce a cui si riferiscono (vedasi il sampler del prodotto). Possono essere presenti sintesi ripetitive o similari, derivanti da pronunce di contenuto ripetitivo o similare.