Esonero dal contributo di costruzione

TITOLO EDILIZIO --> ONERI E CONTRIBUTI --> CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE --> ESONERO

L’art. 19 DPR 380/2001 esonera dalla corresponsione del contributo di costruzione solo i fabbricati complementari ed asserviti alle esigenze di un impianto industriale, mentre deve essere versato per quelli che non sono di per sé destinati alla produzione di beni industriali ovvero opere edilizie al servizio di qualsiasi attività economica.

Non è applicabile l’esonero dalla corresponsione del contributi di costruzione a magazzini per deposito e commercio, previsto dall’art. 19 d. lgs. 380/2001, ove non siano collegati ad altro stabile adibito ad attività produttiva.

Il permesso di costruire è provvedimento naturalmente oneroso, di modo che le norme di esenzione dal contributo di costruzione devono essere interpretate come eccezioni ad una regola generale (e da considerarsi, quindi, di stretta interpretazione), non essend... _OMISSIS_ ...la stessa potestà legislativa regionale concorrente di ampliare le ipotesi al di là delle indicazioni della legislazione statale, da ritenersi quali principi fondamentali in tema di governo del territorio.

Nelle ipotesi di “ristrutturazione ricostruttiva” (come definita dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato), se con invarianza, oltre che di volume, anche di sagoma e di area di sedime, non vi è necessità di permesso di costruire e, dunque, ai sensi dell’art. 16 DPR n. 380/2001, manca il presupposto per la richiesta e corresponsione del contributo di costruzione.

La ratio che ispira l'esenzione dal contributo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari ex art. 17, comma 3, lett. b), DPR 380/2001, ha un fondamento sociale, con l’effetto che la nozione di edificio unifamiliare non deve avere una accezione strutturale ma socio-economi... _OMISSIS_ ... con la piccola proprietà immobiliare, meritevole per gli interventi di ristrutturazione dell’abitazione di un trattamento differenziato rispetto alle altre tipologie edilizie.

Le opere esenti dal contributo di costruzione di cui all'art. 3 della legge n. 10/1977 sono soltanto quelle di riparazione o ricostruzione di preesistenti superfici danneggiate o distrutte dal terremoto e non anche quelle relative a nuovi interventi che non si siano resi necessari per conseguire l’adeguamento abitativo.

L'esenzione dal contributo di costruzione ex art. 17 T.U. edilizia riguarda due ben diverse e non confondibili ipotesi, relative da un lato alla realizzazione di opere di interesse generale realizzate dagli enti competenti; dall’altro alle opere di urbanizzazione eseguite anche da privati. In quest'ultima ipotesi ll’esenzione spetta soltanto qualora (come avviene nella concessione di opera pubblica e in altre analoghe figure org... _OMISSIS_ ... strumento contrattuale utilizzato consenta formalmente di imputare la realizzazione del bene direttamente all’ente per conto del quale il privato abbia operato.

La quota di contributo commisurata al costo di costruzione integra una prestazione di natura paratributaria, determinata tenendo conto della produzione di ricchezza generata dallo sfruttamento del territorio e tale produzione di ricchezza non è ravvisabile nelle costruzioni su area demaniale, in quanto insuscettibili di commercializzazione e destinate a ricadere, alla cessazione del rapporto di concessione dell’area demaniale, in proprietà all'amministrazione concedente.

La dichiarazione dell'ente deputato a rilasciare una certificazione non richiesta dalla legge non è essenziale per dimostrare di aver titolo per ottenere il rimborso del contributo di costruzione erroneamente versato: laddove l'interessato abbia fornito ogni elemento utile a valutare la sussistenza del p... _OMISSIS_ ...atti, è compito del Comune valutare l’esistenza dei requisiti, a prescindere dall'ottenimento o meno delle certificazioni di altre amministrazioni.

La realizzazione di un edificio di culto non beneficia dell’esonero dal contributo di costruzione poiché l’opera non è realizzata da un ente istituzionalmente competente cui fanno capo per legge interessi generali (nel caso di specie si trattava della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova).

Ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione (ai sensi dell’art. 17, lett. c) D.P.R. n. 380/2001) una casa di cura privata non può essere equiparata ad un ente pubblico atteso che, diversamente da quest’ultimo, potrebbe in ogni momento dismettere l’attività o indirizzarla a diversi fini.

Ai fini dell’esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per le opere di urbanizzazione eseguite da privati (art. 17, lett... _OMISSIS_ ...380/2001) non è sufficiente la compatibilità urbanistica, ovvero la conformità di una data opera di urbanizzazione rispetto allo strumento urbanistico, essendo altresì necessario che l’opera sia espressamente prevista dallo strumento urbanistico al punto che ove non la realizzino i privati dovrebbe attivarsi la pubblica amministrazione.

Ai fini dell’esonero dal contribuito di costruzione ai sensi dell’art. 17, co. 3, lett. c) D.p.r. n. 380/2001 è necessario che il soggetto privato non agisca per fini di lucro e abbia un legame istituzionale con l’azione amministrativa volta alla cura di interessi pubblici.

La realizzazione di una struttura extra ospedaliera finalizzata all'assistenza di persone anziane non autosufficienti è un’opera di urbanizzazione secondaria la cui realizzazione, se prevista dagli strumenti urbanistici, va esente dal contributo di costruzione.

I parcheggi pertinenziali, ... _OMISSIS_ ...ssamente individuati quali opere di urbanizzazione, non soggiacciono al contributo di costruzione salvo per quelli che eccedono la misura minima di legge.

L’esonero dal pagamento del contributo di costruzione (già art. 9 della L. 10/1977 oggi art. 17 D.p.r. n. 380/2001) è circoscritto agli interventi che non mutino sostanzialmente l’entità strutturale e la dimensione spaziale di un immobile e non ne elevino in modo apprezzabile il valore economico.

L'esenzione dal contributo di costruzione prevista dall'art. 17 D.P.R. 380/2001 l’ampliamento volumetrico dell’edificio principale unifamiliare non superiore al 20% si applica unicamente ove l'immobile sia in toto destinato ad esclusiva residenza abitativa di un unico nucleo familiare e non anche ai manufatti ad uso deposito o magazzino.

Il contributo di costruzione è posto a carico del costruttore a titolo di partecipazione del concessionario ai costi delle ... _OMISSIS_ ...zzazione in proporzione all'insieme dei benefici che la nuova costruzione ne ritrae: la deroga alla onerosità della concessione ricorre, pertanto, nelle sole ipotesi tassativamente previste dalla legge, come tali, quindi, di stretta interpretazione.

L’esonero dal contributo di costruzione ai sensi dell’art. 17, co. 3, lett. a) del D.p.r. n. 380/ postula nel richiedente la qualità soggettiva di imprenditore agricolo a titolo principale nonché la destinazione agricola dell’area interessata dalla costruzione. La sussistenza di tale duplice condizione deve ricorrere al momento in cui l’interessato produce la relativa istanza e deve essere corredata da una sufficiente prova documentale circa il possesso di tali presupposti.

L’esenzione dal contributo concessorio ex art. 17, comma 3, lett. c), del D.P.R. n. 380 del 2001, si riscontra in presenza di opere classificabili come di urbanizzazione, purché esse siano realizz... _OMISSIS_ ...rivati, in attuazione di strumenti urbanistici. Rileva, dunque, ed è sufficiente, che l'pera ponga in essere quanto previsto dallo strumento, realizzando la configurazione di opere di urbanizzazione in esso contemplate.

Il regime di gratuità previsto dall'art. 9, co. 1, lett. f), legge 10/1977 richiede il concorso di due requisiti, il primo dei quali di carattere soggettivo che si risolve nell'esecuzione delle opere da parte degli Enti istituzionalmente competenti o anche da parte di privati che agiscano per conto di un Ente pubblico, come nell’istituto della concessione di opera pubblica o in altre analoghe figure organizzatorie ove l’intervento è realizzato da soggetti non animati dallo scopo di lucro o che accompagnano tale obiettivo con un legame istituzionale con l’azione dell’amministrazione per la cura degli interessi della collettività.

La realizzazione di una caserma dei carabinieri è intervento che può riten... _OMISSIS_ ... contributo di costruzione, in quanto tale struttura può essere vista come opera di urbanizzazione secondaria ancorché non rientri nell'elenco di cui all'art. 4 legge 348/1964. Tale elenco, infatti, non è intendersi tassativo e vincolato, e nella nozione di opere di urbanizzazione previste dalla normativa possono ben rientrare anche quelle realizzazioni di specifica rilevanza pubblica e sociale.

L’art. 7 della legge n.10/77 prevede (con formulazione tassativa, di stretta interpretazione) che, per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli sugli edifici esistenti, il contributo concessorio connesso al costo di costruzione non è dovuto qualora il concessionario si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo (poi descritta nelle norme seguenti).

L’esenzione dal contributo connesso al costo di costruzione discende di... _OMISSIS_ ...a legge in ragione delle finalità sociali dell’edilizia residenziale convenzionata, e non attiene alla diretta realizzazione delle opere di urbanizzazione (cd scomputo).

L’esonero dal costo di costruzione non concerne le “opere” (e le “variazioni”) suscettibili di essere utilizzate al servizio di attività economiche di tipo commerciale.

L’esonero dal pagamento dei contributi urbanistici è ammesso quando una concessione edilizia sia rilasciata per la realizzazione, da parte degli enti istituzionalmente competenti, di impianti, attrezzature ed opere pubbliche o di interesse generale, per cui non riguarda un'aviorimessa privata realizzata sul suolo demaniale.

La regola generale è quella dell’onerosità dei titoli edilizi, che possono essere rilasciati a titolo gratuito solo in via eccezionale, in ipotesi tassativamente indicate dalla legge e di stretta interpretazione.

... _OMISSIS_ ...o di una concessione edilizia gratuita è necessario che coesistano due diversi presupposti o requisiti, uno di carattere oggettivo e uno di carattere soggettivo, rispettivamente consistenti nel fatto che l’opera in sé considerata abbia natura di opera pubblica o di interesse generale e che sia realizzata da un “ente” per il perseguimento dei fini che gli sono propri, come determinati dalla legge.

Una struttura sanitaria - ancorché privata, gestita in forma societaria e con fini di lucro - può ritenersi appartenente al “genus” delle opere di interesse pubblico e/o generale e ciò integra il requisito oggettivo richiesto ai fini della concessione gratuita del titolo edilizio.

L’esenzione dal contributo di costruzione può essere accordata quando l’opera sia realizzata direttamente da un Ente pubblico - ovvero da un privato dallo stesso “delegato” nei modi che la legge prevede, ad esempio con ... _OMISSIS_ ...quo;opera stessa sia destinata alla cura dei pubblici interessi di cui il soggetto (pubblico) è attributario.

Non ha diritto all'esonero dal contributo di costruzione il soggetto privato che realizza l'opera pubblica per soddisfare un interesse proprio, legittimamente finalizzato al profitto, e non per conseguire in via diretta un interesse pubblico, che la legge gli abbia attribuito quale finalità istituzionale.

Lo speciale regime di gratuità della concessione edilizia deriva dal requisito di carattere oggettivo, attinente al carattere pubblico o comunque di interesse generale delle opere da realizzare e da un requisito di carattere soggettivo, nel senso che le opere debbono essere eseguite da un ente istituzionalmente competente, ovvero da soggetti anche privati che non agiscano per scopo di lucro ovvero abbiano un legame istituzionale con l’azione dell’Amministrazione volta alla cura di interessi pubblici.

... _OMISSIS_ ...’esenzione dal contributo di costruzione l'opera costruita da privati per l'esercizio della propria attività (lucrativa o non) d'impresa, e ciò indipendentemente dalla rilevanza sociale dell'attività stessa.

L'esonero dal contributo di costruzione è norma di stretta interpretazione, in quanto introduce ipotesi di deroga alla regola generale, la quale assoggetta a contributo tutte le opere che comportino trasformazione del territorio, in relazione agli oneri che la collettività, in dipendenza di esse, è chiamata a sopportare.

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