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La P. A. ha un vero e proprio obbligo di disporre l’acquisizione sanante ove l’esercizio di tale potere risulti meglio corrispondere all’interesse pubblico rispetto alla soluzione alternativa della restituzione dell’immobile e del risarcimento del danno
Solo il formale atto di acquisizione ex art. 42 bis T.U.Es. può limitare il diritto alla restituzione dei beni illegittimamente occupati, non potendo rinvenirsi atti estintivi della proprietà in altri comportamenti, fatti o contegni.
La realizzazione di un’opera pubblica non rappresenta un impedimento alla possibilità di restituire l’area illegittimamente appresa, indipendentemente dalle modalità di acquisizione.
Il danno da illecita occupazione può quantificarsi nell'interesse del 5% annuo sul valore venale del bene, in linea con il parametro di cui all’art. 42 bis, comma 3, del d.P.R. 327/2001, suscettibile di applicazione analogica.
Il danno da occupazione temporanea illegittima va commisurato al valore venale del bene da calcolarsi al momento dello spossessamento ed aggiornato anno per anno.
Le controversie in cui si fa questione di attività di ingerenza e trasformazione di un bene privato conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità, e quindi espressione di un potere autoritativo, rientrano nella giurisdizione amministrativa.
L'istituto dell'abdicazione, come vicenda giuridica che attribuisce direttamente il bene all’Amministrazione a fronte del versamento del controvalore, non può trovare ingresso nel nostro ordinamento.
La necessità di ricorrere al provvedimento di acquisizione sanante deve emergere da un percorso motivazionale basato su ragioni attuali ed eccezionali che dimostrino in modo chiaro che esso si pone come extrema ratio per la tutela dell'interesse pubblico.
Il D.M. delle Finanze 19/4/1994, n. 701, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 1-quinquies ed 1-septies del d.l. 23/1/1993, n. 16 ha dato l’avvio alla informatizzazione del documento di aggiornamento del catasto edilizio urbano.
La rendita catastale delle unità a destinazione ordinaria è determinata dal prodotto della consistenza per la tariffa d’estimo di pertinenza; la consistenza è misurata con i parametri previsti dal d.p.r. 1142/1949.
Il termine per la presentazione della dichiarazione in catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui le nuove costruzioni sono divenute abitabili o servibili all'uso cui sono destinate e le variazioni dal momento in cui esse si sono verificate.
L’iscrizione in catasto di nuovi soggetti diversi da quelli che detengono diritti reali sui fabbricati costruiti sul lastrico solare o terreno di terzi può essere eseguita liberamente previa esibizione del titolo.
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