Informatizzazione del documento di aggiornamento del catasto edilizio urbano: la procedura DOCFA

Il decreto del Ministro delle Finanze 19/4/94, n. 701, in attuazione di quanto disposto dall’art. 2, comma 1-quinquies ed 1-septies del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, che disciplina le procedure di aggiornamento degli archivi catastali anche per via informatica e telematica, ha dato l’avvio alla informatizzazione del documento di aggiornamento del catasto edilizio urbano.
In particolare tale decreto ministeriale, all’articolo 1, prevede
comma 1: « Con provvedimento del direttore generale del dipartimento del territorio, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene fissata la data a partire dalla quale le dichiarazioni per l'accertamento delle unità immobiliari urbane di nuova costruzione, di cui all'art. 56 del regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre... _OMISSIS_ ... e le dichiarazioni di variazione dello stato dei beni, di cui all'art. 20 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, come sostituito dall'art. 2 del decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514, unitamente ai relativi elaborati grafici, sono redatte conformemente ai modelli riportati nell'allegato A al presente regolamento e alle procedure vigenti o in uso presso gli uffici tecnici erariali alla data di presentazione degli atti.».
comma 2. “Le dichiarazioni, di cui al comma 1, ad eccezione di quelle finalizzate a procedimenti amministrativi iniziati d'ufficio, sono sottoscritte da uno dei soggetti che ha la titolarità di diritti reali sui beni denunciati e dal tecnico redattore degli atti grafici di cui sia prevista l'allegazione e contengono dati e notizie tali da consentire l'iscrizione in catasto con attribuzione di rendita catastale, senza visita di sopralluogo. Il dichiarante pro... _OMISSIS_ ...tribuzione della categoria, classe e relativa rendita catastale, per le unità a destinazione ordinaria, o l'attribuzione della categoria e della rendita, per le unità a destinazione speciale o particolare. Nelle stesse dichiarazioni sono riportati, per ciascuna unità immobiliare, i dati di superficie, espressi in metri quadrati, in conformità alle istruzioni dettate con il provvedimento di cui al comma 1.”
comma 3. “Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le cara... _OMISSIS_ ...li immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze censuarie iscritte in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 13. Tale rendita rimane negli atti catastali come «rendita proposta» fino a quando l'ufficio non provvede con mezzi di accertamento informatici o tradizionali, anche a campione, e comunque entro dodici mesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1, alla determinazione della rendita catastale definitiva. È facoltà dell'amministrazione finanziaria di verificare, ai sensi dell'art. 4, comma 21, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, le caratteristiche degli immobili oggetto delle dichiarazioni di cui al comma 1 ed eventualmente modificarne le risultanze ce... _OMISSIS_ ...e in catasto. Per il primo biennio di applicazione delle suddette disposizioni, il predetto termine è fissato in ventiquattro mesi, a partire dalla data fissata dal provvedimento indicato al comma 1”
La procedura prevista dalla norma è di tipo informatico ed è stata denominata DOCFA.
Dopo una breve sperimentazione, la procedura ha visto l’adozione a partire dall’1/1/1997 , nella sua prima versione, cui sono seguite nel tempo l’introduzione di diverse versioni migliorative.
Ad oggi la versione vigente è la Ver. 4.00.5, approvata con istruzione tecniche dell’Agenzia delle Entrate del 3/7/2019.
L’introduzione di una procedura informatica per la presentazione delle dichiarazioni catastali ha comportato notevoli vantaggi per il contribuente e per l’Amministrazione catastale.
Basti pensare all’utilità dei controlli formali all’interno della ... _OMISSIS_ ...uidano il tecnico nelle corretta compilazione della dichiarazione, permettendo il superamento di errori/omissioni banali, alla registrazione in tempo reale degli esiti della dichiarazione (senza formazione di arretrato), completi di una rendita utilizzabile per fini fiscali.
L’informatizzazione ha anche consentito forti economie di tempo e di risorse potendo essere possibile l’inoltro in modalità telematiche del documento, senza necessità di recarsi presso lo sportello dell’Ufficio (si pensi solo ai tempi e costi per lo spostamento e a i tempi di attesa evitati anche per eventuali successive ripresentazioni).
Si è trattato di uno dei più efficaci ed efficienti processi di semplificazione e di informatizzazione degli adempimenti dei cittadini che, solo con anni di ritardo, hanno visto poi l’applicazione in altri procedimenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Successivamente, in tema di modalità di pr... _OMISSIS_ ...i uffici dei documenti di aggiornamento catastali, il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’11/3/2015 prot. 2015/35112, ha disposto che a decorrere dal 1° giugno 2015, i professionisti iscritti agli Ordini e Collegi professionali, abilitati alla predisposizione e alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale, debbano utilizzare solo le procedure telematiche di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia del territorio 22 marzo 2005 per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

Autore

Iovine, Mario

Ingegnere, esperto di topografia, estimo, costruzioni ed in particolare di rilievo catastale e di approntamento e predisposizione di atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano. Dipendente di azienda privata di costruzioni edili. Membro del Comitato Tecnico Scientifico della rivista informatica www.catastonline.it.