Le sanzioni per inadempimenti di natura catastale ed il ravvedimento operoso

Per le nuove costruzioni l’obbligo di presentazione della dichiarazione discende dal disposto dell’articolo 28 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Per le unità immobiliari variate, il medesimo obbligo è previsto dall’articolo 20 del suddetto R.D.L.

Il termine molto lungo 31 gennaio dell’anno successivi in cui le nuove costruzioni e le variazioni siano state ultimate o comunque sia intervenuto l’uso è stato ridotto dall’articolo 1, comma 2, del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, recante Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

Per effetto della suddetta modifica adesso il termine per la presentazione della dichiarazione in catasto è fissato in trenta giorni dal momento in cui le nuove costruzioni sono divenute abitabili o ... _OMISSIS_ ...so cui sono destinate e le variazioni dal momento in cui esse si sono verificate.

Per la mancata presentazione della dichiarazione in catasto, l’articolo 31 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249 prevedeva la sanzione pecuniaria da £ 100 a £ 2000.

Per effetto degli aumenti previsti dall’art. 1 del D.lgs del C.P.S. 5.10.1947 n. 1208, art, 113 e 114 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e dell’art. 8 del D.L. 30 settembre1989, n. 332, convertito nella legge 27 novembre 1989, n. 384, la sanzione è stata portata al minimo di £ 20.000 ed al massimo di £ 200.000.

L’ art. 1, comma 338 della legge n. 311/04 (legge finanziaria per l’anno 2005) ha elevato l’importo della sanzione amministrativa da un valore minimo di euro 258,00 a quello massimo di euro 2.066,00. Questi importi si applicano alle infrazioni commesse a partire dall&rsquo... _OMISSIS_ ...

Attualmente, l'art. 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha quadruplicati, a decorrere dal 1° maggio 2011, tali importi, che sono passati, rispettivamente, dal minimo di € 258,00 a € 1.032,00 e dal massimo di € 2.066,00 a € 8.264,00. I nuovi importi non si applicano per le dichiarazioni presentate dopo il 1° maggio 2011, se realizzati (ultimati) in data antecedente all'entrata in vigore della nuova norma.

Una sanzione in termini monetari ben più ridotti è prevista per la tardiva o mancata presentazione dell’atto di aggiornamento per il cambiamento dello stato del terreno per effetto dell’avvenuta edificazione (tipo mappale), che precede la dichiarazione al catasto dei fabbricati. Il termine è entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori. La normativa attualmente vigente (art. 8 L. n.679/69, art. 8, comma 1, del D.L. 332/89, art. 51 del D.Lgs. n.213/98), prevede una sanzione pecuniar... _OMISSIS_ ... minimo di € 4,00 ad un massimo di € 61,00.

Anche per gli inadempimenti di natura catastale si può procedere al ravvedimento operoso di cui al Decreto Legislativo del 18/12/1997 n. 472: Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, per richiedere l’applicazione della sanzione nella misura ridotta.

Come ausilio per il professionista, nel portale Sister il sistema segnala che la dichiarazione che si sta trasmettendo può essere sanzionabile in base alla data di ultimazione dei lavori dichiarata.

Il professionista può decidere di avvalersi del ravvedimento operoso.

Si abilita la compilazione del campo «Data fine lavori» coincidente con quella indicata nel DOCFA e si inserisce il numero di unità immobiliari soggette a tributo e di quelle soggette a sanzione presenti nel documento e distinte per categoria catastale.

La proc... _OMISSIS_ ...o;importo da versare come ravvedimento operoso.

Per le modalità operative si rinvia alla nota n. 24747 del 20/06/2013 Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Catasto e cartografia. - Implementazione delle funzionalità connesse alla gestione del ravvedimento operoso nell'ambito della procedura di invio telematico delle dichiarazioni DOCFA, riportata in allegato.

La disciplina del ravvedimento operoso è contenuta nell'art. 13 del D.Lgs. 472/1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie), come aggiornato dalle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 637, della legge 190/2014 (Stabilità 2015).

In materia catastale il ravvedimento sulle sanzioni per tardivo adempimento precede il pagamento dei seguenti importi, in relazione al momento in cui si provvede alla regolarizzazione:
- entro 90 giorni dalla data di scadenza per la presentazione (D.Lgs. 472/97, art... _OMISSIS_ ...t. c), con sanzione ridotta ad 1/10 del minimo edittale;
- entro 1 anno dall'omissione o dall'errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b), con sanzione ridotta ad 1/8 del minimo edittale;
- entro 2 anni dall'omissione o dall'errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-bis), con sanzione ridotta ad 1/7 del minimo edittale;
- oltre 2 anni dall'omissione o dall'errore (D.Lgs. 472/97, art. 13, c. 1, lett. b-ter), con sanzione ridotta ad 1/6 del minimo edittale.

Si ricorda che la sanzione decade oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui cadeva il termine ultimo dell’adempimento omesso. Alla sanzione ridottata vanno cumulati gli interessi giornaliero sul tributo catastale dovuto (calcolabile anche con lo strumento di ausilio di richiesta del ravvedimento al momento della trasmissione telematica).

Autore

Iovine, Mario

Ingegnere, esperto di topografia, estimo, costruzioni ed in particolare di rilievo catastale e di approntamento e predisposizione di atti di aggiornamento del catasto terreni ed edilizio urbano. Dipendente di azienda privata di costruzioni edili. Membro del Comitato Tecnico Scientifico della rivista informatica www.catastonline.it.

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