La cessione delle quote ad una società non agricola

Si prospetta qui la fattispecie, già esaminata dalla dottrina notarile in un recente studio [35], relativa ad una società semplice agricola (avente almeno un socio imprenditore agricolo professionale) che, dopo aver usufruito delle agevolazioni di cui all’art. 5-bis del d.lgs. 228/2001 per l’acquisto di alcuni terreni costituiti in compendio unico, intende trasformarsi in una società a responsabilità limitata. Successivamente i soci cederebbero le proprie quote di partecipazione (in misura non inferiore al 51%) ad una holding che non riveste la qualifica di società agricola.

Si chiede quindi di conoscere se le operazioni descritte violino il disposto dell’at. 5-bis, comma 4, d.lgs. 228/2001, e conseguentemente importino decadenza dalle agevolazioni godute con riferimento al precedente acquisto relativo al compendio unico.

A tal riguardo, giova richiamare le previsioni di cui ai commi 2 e 4 del citato art. 5-bis, i quali, co... _OMISSIS_ ...liscono – da un lato – un regime agevolato a fronte dell’assunzione dell’impegno a costituire un compendio unico, a coltivarlo e condurlo, e – dall’altro – l’indivisibilità dello stesso per il termine di dieci anni dalla costituzione. A tutela di detto vincolo, è stabilita la nullità degli atti tra vivi e delle disposizioni testamentarie che ne importino violazione. Sanzione, quest’ultima, che – è bene ricordarlo – non è del pari stabilita per la diversa ipotesi della violazione degli obblighi di coltivazione o conduzione decennale dei terreni, la quale comporta, unicamente, la decadenza dalle agevolazioni fiscali, secondo quanto si dirà.

Al fine di chiarire, quindi, se si realizzi o meno la violazione del vincolo di indivisibilità nella fattispecie in oggetto, occorre indagare la natura della trasformazione.

Come è stato osservato «la trasformazione della società sempli... _OMISSIS_ ... responsabilità limitata non comporta di per sé né un frazionamento del compendio né una violazione dell’obbligo di coltivazione o conduzione dello stesso, perché non incide sull’unitarietà del complesso dei beni facenti parte del compendio e non interferisce con la continuazione dell’impresa [36]».

Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale [37], infatti, la trasformazione è solo una vicenda modificativa dello stesso ente, caratterizzantesi per la continuità dei rapporti giuridici fra le entità coinvolte: pertanto essa non determina l’estinzione e la costituzione di un nuovo soggetto; e non produce alcun effetto successorio o traslativo.

Da quanto detto, emerge come la violazione del vincolo non si realizzi per il solo fatto della trasformazione e del pari deve dirsi quanto all’impegno di coltivarlo e condurlo per il termine di dieci anni.

Veniamo quindi ad esaminare la seconda p... _OMISSIS_ ...;operazione proposta: quella relativa alla cessione di quote.

Anche in questo caso, deve osservarsi come la cessione delle quote della società risultante dalla trasformazione alla holding, realizzi un’operazione che di per sé non determina né una violazione del vincolo di indivisibilità del compendio né una violazione dell’impegno decennale alla coltivazione o conduzione dello stesso, posto che la società agricola I.A.P. resta proprietaria dei beni costituiti in compendio e continua a farne utilizzo. In detta ipotesi è, però, necessario che l’operazione non porti ad una perdita del requisito fornito dal cd. soggetto qualificante (qualora non siano trascorsi cinque anni dall’applicazione delle agevolazioni), di cui al comma 4, dell’art. 2 del d.lgs. 99/2004 [38].

Al fine del mantenimento delle agevolazioni, infatti, qualora non siano ancora trascorsi cinque anni dalla relativa applicazione, la società risultante ... _OMISSIS_ ...zione dovrebbe possedere a sua volta i requisiti per poter essere qualificata imprenditore agricolo professionale, ossia dovrebbe avere almeno un amministratore in possesso della qualifica di I.A.P. (nonché conservare nello statuto la previsione, quale oggetto sociale, dell’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c.) [39].

Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 4, seconda parte, del d.lgs. 99/2004, «la perdita dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime». L’art. 1, comma 3, dello stesso decreto stabilisce, inoltre, – al fine di qualificare imprenditori agricoli professionali le società il cui statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’art. 2135 ... _OMISSIS_ ...e nel caso di società di capitali, almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.