La qualifica di imprenditore agricolo professionale

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, l’imprenditore agricolo professionale[6] (cd. IAP), è definibile come «colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro». Con la precisazione, quanto ai parametri di tempo-lavoro e reddito, che «per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento CE n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento».

Ora, prima di procedere nella disamina dei diversi r... _OMISSIS_ ...iti dalla disposizione in oggetto ai fini della determinazione del soggetto IAP, preme porre una considerazione preliminare.

Nell’introdurre la nuova figura economica dell’imprenditore agricolo professionale, la disciplina qui al vaglio ne limita la portata applicativa alla normativa statale, con ciò riferendosi alle diverse normative tributarie e previdenziali d’interesse[7].

Pertanto, come peraltro espressamente stabilito al comma 5-quater dell’art. 2, d.lgs. 99/2004, la qualifica di imprenditore agricolo professionale, quale disciplinata dal nuovo testo normativo, deve essere riferita a tutti casi in cui la normativa statale ne faccia richiamo per determinati fini, ivi compresi quelli di natura previdenziale.

Ciò premesso, veniamo ad esaminare quali siano i requisiti in presenza dei quali un soggetto è qualificabile come IAP.

Stante la lettera della disposizione in apertura citata, si ... _OMISSIS_ ... sussistere tre requisiti:

1) il possesso delle conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999[8];

2) il dedicare alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo;

3) il ricavare dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

Nella sua formulazione originaria, il d.lgs. 99/2004 subito dopo la definizione dei requisiti reddituali previsti per lo IAP, stabiliva quale fosse il reddito qualificante a tali fini, espressamente espungendo dal computo del reddito globale da lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazio... _OMISSIS_ ...i operanti nel settore agricolo.

Il d.lgs. 101/2005, in modifica alla precedente previsione, afferma l’idoneità dell’attività svolta come soci o come amministratori a far conseguire la qualifica de quo; correlativamente non escludendo più dal computo del reddito globale di lavoro le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche in società. Per tale via introducendo una importante ed attesa precisazione, al fine di eliminare nella fattispecie in oggetto le incertezze che spesso avevano sollecitato il ricorso al contenzioso amministrativo e giudiziario da parte di soggetti ai quali era stata negata l’iscrizione alla gestione previdenziale[9]

Il primo comma dell’art. 1 citato, come modificato dal d.lgs. 101/2005 prevede altresì che «nel caso delle società di persone e cooperative, ivi incluse le cooperative di lavoro, l’attività svolta dai soci nella società, in presenza dei requis... _OMISSIS_ ...ze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito di cui al primo periodo, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e al riconoscimento dei requisiti per i soci lavoratori. Nel caso di società di capitali, l’attività svolta dagli amministratori nella società, in presenza dei predetti requisiti di conoscenze e competenze professionali, tempo lavoro e reddito, è idonea a far acquisire ai medesimi amministratori la qualifica di imprenditore agricolo professionale».

Ora, al fine di comprendere l’esatta portata applicativa della disposizione da ultimo menzionata preme osservarsi quanto segue.

Ferma restando la competenza delle Regioni nell’accertamento dei requisiti per la qualifica di imprenditore agricolo professionale, in conseguenza della modifica introdotta dal d.lgs. 101/2005, deve ritenersi che anche l’attività svolta dai soci nelle società di persone e nelle... _OMISSIS_ ...ative sia idonea, in presenza degli altri requisiti richiesti dall’art. 1, comma 1, del d.lgs. 99/2004 a fargli acquisire la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Tale qualifica, dunque, potrà essere acquisita, oltre che in relazione all’attività imprenditoriale individuale, anche in relazione all’attività svolta in qualità di socio in una delle predette società, sempreché sussistano gli altri requisiti di legge[10].

Ora, l’attività svolta dai soci nella società di persone e nelle cooperative deve ritenersi altresì idonea al riconoscimento dei predetti requisiti nei confronti dei soci lavoratori,[11] posto che anche questi ultimi acquisiscono la qualifica di IAP a condizione che risultino in possesso dei requisiti di cui all’art. 1, comma 1 citato.

Con riguardo alle società di capitali, invece, la norma in esame riconosce il diritto alla qualifica di imprenditore agricolo profes... _OMISSIS_ ...re degli amministratori delle predette quando la loro attività nella società sia svolta in presenza dei requisiti di cui all’art. 1, comma1, del d.lgs. 99/2004[12].

Per quanto concerne, inoltre, l’iscrizione all’INPS, deve sottolinearsi come essa non sia prevista come condizione di fruibilità dell’agevolazione sul compendio unico – sia montano che generale – per gli imprenditori agricoli professionali, divenendo invece elemento discriminate e perciò necessario per coloro che – non essendo ancora in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, presentino alla Regione istanza di riconoscimento della qualifica in questione[13].

Ai sensi dell’art. 1, comma 5-ter, d.lgs. 99/2004, infatti, «le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e ... _OMISSIS_ ...entato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP».