Nel giudizio dinanzi alla Corte dei Conti, le indicazioni richiamate nell’articolo 163, comma 3, nr. 7, del C.P.C. non possono essere esplicitate nell’atto di citazione emanato dalla Procura Regionale attrice, sul rilievo che la fissazione dell’Udienza di discussione, con le relative formalità da osservare per la valida costituzione in giudizio, compete al Presidente della Sezione Giurisdizionale ai sensi dell’articolo 17 del R.D. nr. 1038 del 1933.